Art. 43 – Codice di procedura civile – Regolamento facoltativo di competenza

Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito [277, 279] può essere impugnato con l'istanza di regolamento di competenza [disp. att. 187] oppure nei modi ordinari [323] quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l'istanza di regolamento [47].

Se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della ordinanza che regola la competenza [133, 136, 325]; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48 [disp. att. 187].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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