Art. 88 – Codice di procedura civile – Dovere di lealtà e di probità

Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità [92, 116 2, 395 n. 1, 404].

In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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