Art. 306 – Codice di procedura civile – Rinuncia agli atti del giudizio
Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite [165, 166 c.p.c.] che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali [84 c.p.c.], verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile [177 c.p.c.].
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Cass. civ. n. 11443/2025
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio e di conseguente assenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001 in caso di estinzione per rinuncia o inattività delle parti ex artt. 306 e 307 c.p.c. si applica anche all'ipotesi di mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c., in quanto anch'essa conduce alla dichiarazione di estinzione del processo, con contestuale cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
Cass. civ. n. 14172/2024
La presenza in giudizio di più difensori della stessa parte non autorizza i medesimi a moltiplicare gli atti tipici previsti dalla legge per la difesa dell'assistito, in quanto il potere di compiere l'atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che è unico anche se la parte è assistita da più avvocati. (Nella specie, la S.C. ha considerato validamente espressa la rinuncia agli atti formulata da uno solo dei difensori della parte ricorrente).
Cass. civ. n. 13636/2024
La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'appello ritenendo valida la rinuncia all'intera domanda effettuata dal difensore della ricorrente a verbale nel giudizio di primo grado).
Cass. civ. n. 8759/2024
Nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c..
Cass. civ. n. 34025/2023
In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
Cass. civ. n. 30251/2023
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
Cass. civ. n. 26970/2023
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.
Cass. civ. n. 19568/2017
Nel processo tributario, come nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza.
Cass. civ. n. 149/2014
La dichiarazione congiunta di "cessata materia del contendere per intervenuta transazione" è inidonea ad integrare sia la rinuncia agli atti del giudizio, sia la manifestazione di cessazione della materia del contendere, quando provenga da difensori privi della procura speciale conferente il potere di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la rinuncia.
Cass. civ. n. 4505/2001
La rinunzia alla domanda, che può essere anche tacita, come nel caso di riconoscimento della infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima, determina la cessazione della materia del contendere.
Cass. civ. n. 14936/2000
Il provvedimento con il quale il collegio – nel giudizio di appello – dichiari l'estinzione del processo, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza, giusta la previsione dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., e, pertanto, non è soggetto a reclamo al collegio, ma a ricorso per cassazione della parte che ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione. Tale mezzo di impugnazione può anche essere utilizzato – in alternativa alla proposizione di una autonoma azione di accertamento del vizio o di una eccezione ad hoc in sede esecutiva – per far valere il vizio di nullità – inesistenza del provvedimento, derivante dalla sua sottoscrizione da parte del solo presidente del collegio in assenza di elementi che ne facciano ritenere la congiunta qualità di relatore o estensore, purché nel rispetto delle relative regole di ammissibilità, ivi comprese quelle relative alla tempestività del ricorso. (Nel caso di specie – relativo ad un giudizio pendente alla data del 30 aprile 1995 – la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità di ricorso proposto fuori termine avverso un'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo firmata dal solo presidente, non cumulante in sé anche la qualità di relatore o estensore del provvedimento).
Cass. civ. n. 5393/2000
Non è possibile la declaratoria di cessazione della materia del contendere ove permanga contrasto tra le parti di un contenzioso in relazione alla liquidazione delle spese – operata dal giudice e fatta oggetto di uno specifico motivo di gravame – ed altresì manchi una qualsiasi dichiarazione delle parti in causa di non voler proseguire il giudizio – con il conseguente perdurare di una situazione di contrasto per quanto attiene alla fondatezza nel merito della pretesa fatta valere dall'attore.
Cass. civ. n. 5390/2000
La rinunzia da parte dell'appellante, nel corso del giudizio di secondo grado, all'eccezione di decadenza della controparte dal diritto in contestazione, riguardando unicamente una questione preliminare di merito, non concretizza, di per sé, una rinunzia all'azione che, come tale, impone una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Cass. civ. n. 1048/2000
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa).
Cass. civ. n. 504/2000
Il principio secondo il quale il procedimento giurisdizionale si estingue per cessazione della materia del contendere se la parte che ha fatto ricorso al giudice per la tutela dei propri interessi ne consegua l'integrale soddisfacimento direttamente dalla controparte si applica anche in tema di giudizi instaurati dinanzi al tribunale superiore delle acque tutte le volte in cui, successivamente alla discussione del ricorso, ma prima della pubblicazione della sentenza, l'autorità amministrativa abbia emanato un provvedimento integralmente esaustivo degli interessi del privato ricorrente per la cassazione della sentenza pronunciata dal detto tribunale.
Cass. civ. n. 368/2000
Quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione od altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 8387/1999
La rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. – va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo.
Cass. civ. n. 2268/1999
La rinuncia all'azione – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 c.p.c.) – preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore.
Cass. civ. n. 3217/1998
Il riconoscimento da parte del convenuto del diritto azionato dall'attore non comporta la cessazione della materia del contendere qualora non risulti integralmente soddisfatta la domanda dell'attore comprensiva degli accessori di legge (interessi e rivalutazione monetaria).
Cass. civ. n. 801/1998
La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente la posizione di contrasto fra le parti, facendo venir meno la necessità della decisione, sicché essa non ricorre quando vi sia stato riconoscimento solo parziale del diritto in contesa, come nel caso in cui, durante la pendenza del procedimento giudiziario concernente il trattamento di invalidità civile, tale trattamento venga riconosciuto all'avente titolo con una decorrenza successiva a quella richiesta. In siffatta ipotesi, pertanto, la naturale conclusione del processo, con una pronunzia che riconosca (o neghi) il diritto azionato, anche per il periodo non coperto dall'intervenuto riconoscimento, può essere impedita solo da una rinunzia agli atti del giudizio, o alla stessa domanda, da parte dell'attore secondo una valutazione di opportunità rimessa esclusivamente a quest'ultimo e da esternarsi nelle forme di legge.
Cass. civ. n. 10567/1997
In caso di transazione intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, va rilevata la cessazione della materia del contendere, la quale non comporta una decisione nel merito della causa e il relativo accertamento di fatto, ma l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione per il venir meno dell'interesse al ricorso. Il procedimento va definito con la formula della dichiarazione dell'improcedibilità del ricorso e non con quella del rigetto del ricorso, poiché quest'ultima non dà il dovuto rilievo al venir meno dell'interesse all'impugnazione e fa supporre un esame della stessa nel merito, che, invece, è precluso dall'evento sopravvenuto, che comporta anche che la sentenza impugnata perda ogni effetto tra le parti; circostanza questa che spiega perché non sia necessaria la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Nel quadro di questa ricostruzione la produzione dei documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere deve ritenersi ammissibile a norma dell'art. 372 c.p.c. in quanto inerenti alla inammissibilità (sopravvenuta) del ricorso.
Cass. civ. n. 622/1997
La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per se non da luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, o con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone peraltro che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando escluso, che questi, senza dar luogo a decisione extrapetita, possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti dato atto che successivamente all'introduzione della lite si sono verificati fatti astrattamente idonei a privarla di interesse alla prosecuzione del giudizio, quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litigati abbia insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia. (Nella specie in giudizio possessorio lo spogliato, appellante, pur riconoscendo che la controparte dopo la sentenza di primo grado, a lei favorevole aveva rilasciato l'immobile per cui era lite, nelle conclusioni definitive si era riportato, al pari dell'appellato, agli atti introduttivi ed ai verbali di causa. La S.C., nell'annullare la sentenza di merito che aveva dichiarata cessata la materia del contendere, ha enunciato il principio di cui alla massima).
Cass. civ. n. 7565/1997
La rinuncia agli atti del giudizio non deve necessariamente avere le forme di un atto processuale, ma può essere contenuta in qualsiasi atto sottoscritto dalle parti, anche stragiudiziale, che dimostri sicuramente la loro volontà di porre fine al giudizio.
Cass. civ. n. 10978/1996
Ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa, inoltre, abbia interesse alla prosecuzione; interesse che, essendo correlato alla domanda in concreto proposta dal convenuto, presuppone, evidentemente, la sua effettiva costituzione in giudizio. A tal riguardo si rende del tutto indifferente la circostanza che la rinuncia sia intervenuta prima della scadenza dei termini previsti per la rituale e tempestiva costituzione del convenuto, al momento che la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento.
Cass. civ. n. 2243/1995
L'atto di transazione della lite dopo la proposizione del ricorso per cassazione, qualora, pur contenendo la rinuncia all'impugnazione, non sia idoneo a determinare l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. (perché non sottoscritto anche dal difensore del ricorrente per il giudizio di legittimità), è atto idoneo a comportare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuto il difetto di interesse a proseguire il processo.
Cass. civ. n. 5556/1995
La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione.
Cass. civ. n. 6698/1995
Dopo la proposizione dell'impugnazione non è concepibile l'ipotesi di acquiescenza contemplata dall'art. 329 c.p.c. (che opera come preclusione rispetto ad un'impugnazione non ancora proposta), ma è solo possibile un'espressa rinuncia all'impugnazione stessa, da compiersi nella forma e con le modalità prescritte dalla legge.
Cass. civ. n. 6691/1994
L'identificazione dell'oggetto della rinuncia intervenuta nel corso del giudizio costituisce un apprezzamento di fatto, in quanto è il risultato di un'indagine diretta ad individuare la concreta volontà del rinunciante, e, come tale, è incensurabile in cassazione, se sorretta da adeguata e logica motivazione.
Cass. civ. n. 2078/1993
La dichiarazione con la quale taluna delle parti, in relazione a trattative intercorse con i contraddittori e agli accordi raggiunti con gli stessi in corso di lite, assuma l'impegno di «abbandonare la causa», in mancanza di un formale atto di rinuncia agli atti, e nel persistente dissenso circa la rilevanza e la valenza delle intese concluse, non è suscettibile né di integrare il presupposto di una declaratoria di cessazione della materia del contendere, non comportando il venir meno della necessità della pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, né può assumere il significato di una valida, incondizionata rinuncia agli atti o all'azione, quando la sua operatività sia stata subordinata all'attuazione, in fatto non realizzata, di un più complesso regolamento negoziale dei rapporti in contestazione.
Cass. civ. n. 5506/1992
La rinuncia all'azione, che è efficace anche senza accettazione delle controparti, e che impone declaratoria di cessazione della materia del contendere, è ammissibile, quale espressione del principio dispositivo, in qualunque controversia civile, incluse quelle che coinvolgano interessi generali e richiedano la partecipazione del pubblico ministero, e, pertanto, anche nel giudizio d'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento della filiazione naturale.
Cass. civ. n. 4792/1991
Con riguardo al giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori, richiede dal giudice del merito la necessaria valutazione dell'idoneità della situazione sopravvenuta ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore solidale che rimasto estraneo alla transazione intenda profittarne.
Cass. civ. n. 5802/1985
Poiché l'interesse ad agire va inteso come possibilità di conseguire con il giudizio un risultato giuridicamente apprezzabile e non l'astratta soluzione delle questioni poste per i possibili ed eventuali riflessi che l'accertamento giudiziale potrebbe avere in altri giudizi, ove dopo la pronuncia della sentenza di primo grado le parti transigano interamente la lite insorta, l'impugnazione proposta dalla parte già soccombente deve essere dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno un interesse di quella parte a rimuovere l'accertamento pregiudizievole contenuto nella sentenza impugnata giacché la pronuncia di cessazione della materia del contendere – lungi dal determinarne il passaggio in giudicato – fa venir meno del tutto la pronuncia impugnata.
Cass. civ. n. 1581/1984
La rinuncia agli atti del giudizio è valida ed efficace anche se compiuta mediante atto scritto extraprocessuale, e la parte che ne contesti infondatamente l'operatività, rendendo quindi necessaria la prosecuzione e definizione del processo con sentenza, legittimamente è condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte, in base al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Cass. civ. n. 3044/1982
L'estinzione del processo, per rinuncia agli atti, ha carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, con la conseguenza che il giudice, chiamato a provvedere in proposito, deve dichiarare tale estinzione sulla base del mero riscontro della ricorrenza di una rinuncia rituale ed efficace (nella specie, in quanto contenuta in documento sottoscritto notificato alla controparte, e non abbisognante di accettazione di questa per difetto di un suo interesse alla prosecuzione del processo), a prescindere da ogni altra indagine, e, quindi, anche dall'esame degli accordi fra le parti precedenti la rinuncia medesima.
Cass. civ. n. 6723/1982
La rinuncia, nel corso del giudizio di primo grado, da parte di uno dei contitolari di un rapporto indivisibile (nella specie, coeredi), ancorché non costituito, alla correlativa pretesa fatta valere in giudizio dagli altri titolari, determina la sua carenza di interesse alla proposizione dell'azione intentata, ed escludendo che nei suoi riguardi abbia alcun riflesso l'esito del relativo giudizio, determina la non necessità dell'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
Cass. civ. n. 4488/1981
La limitazione della domanda, ad alcuni soltanto dei capi prima formulati, fatta dal procuratore costituito non munito di procura speciale in sede di precisazione delle conclusioni non costituisce valida rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. e quindi non esclude il diritto della controparte di insistere per la pronuncia di rigetto della domanda nel merito, né tale limitazione può configurarsi come valida rinuncia sostanziale alla relativa pretesa, mancando nel procuratore il necessario potere dispositivo, con la conseguenza che la domanda, in ordine alla quale è stata operata la limitazione, può essere riproposta in un successivo giudizio.
Cass. civ. n. 890/1962
La rinuncia agli atti del giudizio consiste nell'espressa dichiarazione dell'attore di voler porre fine al processo, senza giungere alla pronunzia di merito sulla domanda da lui proposta. Essa è espressione del principio dispositivo, non implica alcuna valutazione sulla fondatezza o meno della domanda, non ha alcun effetto sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, né influisce sull'azione o potestà di agire, che rimane integra e potrà ancora essere esercitata per far valere in un nuovo giudizio la stessa pretesa in base alla medesima causa petendi. Essa, poi, per essere operativa, deve essere accettata dalle parti costituite, le quali potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio. La rinuncia alla domanda, invece, estinguendo la pretesa di diritto sostanziale, ha l'efficacia di una pronunzia di rigetto nel merito della domanda medesima e non ha bisogno di essere accettata dalle controparti, le quali non hanno interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronunzia negativa sull'azione proposta dall'attore. La identificazione dell'oggetto della rinuncia costituisce un apprezzamento di fatto, in quanto è il risultato di un'indagine diretta ad individuare la concreta volontà negoziale del rinunciante e, come tale, è incensurabile in cassazione se sorretta da adeguata e logica motivazione. L'interesse alla prosecuzione del giudizio, che determina per le parti costituite dalle quali deve essere accettata, per essere operante, la rinuncia agli atti del giudizio, sussiste quando il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale.