Art. 542 – Codice di procedura civile – Distribuzione giudiziale
Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il giudice dell'esecuzione non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.
Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata, a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote [527 2, 528; c.c. 2755-2769, 2777, 2778, 2781-2783, 2916].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 18819/2024
L'accertamento dell'esistenza di una causa di giustificazione (nella specie, legittima difesa) determina l'assoluzione dell'imputato non "perché il fatto non sussiste", ma "perché il fatto non costituisce reato", formula che comporta l'esclusione sia della condanna alle spese del querelante, sia della configurabilità del risarcimento del danno in favore dell'imputato, difettando l'elemento soggettivo della colpa grave.
Cass. civ. n. 51681/2023
L'assoluzione pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. esclude sia la condanna alle spese del querelante ai sensi dell'art. 427, comma 1, cod. proc. pen., sia la configurabilità della lite temeraria, con conseguente risarcimento del danno a norma dell'art. 427, comma 3, cod. proc. pen., difettando "in re ipsa" l'elemento soggettivo della colpa grave, posto che il quadro probatorio incerto è idoneo a prospettare una possibilità di colpevolezza.
Cass. civ. n. 4008/2023
In tema di successione necessaria, la determinazione della quota riservata che spetta a ciascuno dei legittimari in concorso deve considerare, in presenza dei relativi presupposti, i diritti del coniuge sulla casa familiare ex art. 540, comma 2, c.c., in quanto gli stessi, acquistati a titolo di legato, sono sottratti dal "relictum" ereditario e non anche dal patrimonio sul quale sono calcolate le quote riservate ai legittimari.
Cass. civ. n. 6137/1997
Nell'espropriazione mobiliare, ai fini della partecipazione di ciascuno dei creditori, procedenti o intervenuti, alla distribuzione del ricavato, in vista della soddisfazione paritaria dei diritti di ciascuno, la domanda presentata da uno di essi, a norma dell'art. 542 comma primo, c.p.c., in mancanza dell'accordo con gli altri circa la distribuzione delle somme, è sufficiente ad attivare la relativa fase del procedimento e comporta per il giudice — senza necessità di una specifica richiesta in tal senso da parte dei rispettivi titolari — l'obbligo di considerare anche gli altri crediti, e di predisporre un piano di riparto e graduazione fra i creditori procedenti o intervenuti, seguito dal deposito e dalla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (in tal senso operando il rinvio contenuto nel secondo comma dell'art. 510 c.p.c. quanto alle modalità di distribuzione). Pertanto deve ritenersi nulla (ed è utilmente contestabile mediante l'opposizione agli atti esecutivi) l'ordinanza di distribuzione che, in mancanza di detto piano, escluda dal riparto il creditore che, omettendo di comparire all'udienza di assegnazione non abbia formulato una autonoma domanda di distribuzione, restando escluso che, per dar fondamento di legittimità a siffatta pretermissione, la suddetta assenza del creditore possa esser valorizzata quale approvazione ai sensi dell'art. 597 c.p.c., giacché quest'ultima norma (a prescindere dalla sua applicabilità o non all'espropriazione mobiliare) presuppone comunque la formazione di un piano di riparto.