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Art. 317 — Forma del provvedimento. Competenza

Art. 317 — Forma del provvedimento. Competenza

1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede [ 279 ].

2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna [ 533 ], di proscioglimento [ 529531 ] o di non luogo a procedere [ 425 ], soggetta a impugnazione [ 568 ], il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell’impugnazione [ 590 ], dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull’impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio [ 429, 456, 549 ] e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari.

3. Il sequestro è eseguito dall’ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l’esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili [ 678, 679 ].

4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l’interessato può proporre incidente di esecuzione [ 666 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 40524/2008

È competente il giudice per le indagini preliminari a emettere il sequestro preventivo richiesto, dal P.M., dopo il rinvio a giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice del dibattimento, in applicazione analogica del disposto dall’art. 317, comma secondo, ultima parte, c.p.p. per il sequestro conservativo.

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Cass. pen. n. 34623/2002

Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali è escluso l’effetto estensivo dell’impugnazione proposta da uno dei coimputati all’imputato rimasto ad esso estraneo, mentre è possibile l’estensione degli effetti favorevoli della decisione a condizione che questa non sia fondata su motivi personali di uno degli impugnanti e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo. Ne deriva che all’annullamento, disposto per motivi non personali, di un provvedimento di sequestro conservativo emesso nei confronti di un imputato non consegue l’annullamento di analogo provvedimento disposto nei confronti di coimputato che non abbia proposto richiesta di riesame.

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Cass. pen. n. 43576/2001

In tema di sequestro conservativo, il precetto di cui all’art. 317, comma 3, c.p.p., secondo cui il provvedimento deve essere eseguito con le forme previste dal codice di procedura civile, non comporta che tale esecuzione non debba poi essere affidata allo stesso giudice che lo ha emesso, atteso che la predetta disposizione attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non investe anche l’onere di iniziativa che rimane a carico del giudice penale. [Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Gip, che, ritenendo che l’esecuzione della misura dovesse essere rimessa al soggetto richiedente, aveva revocato suo precedente provvedimento con il quale era stato ordinato di procedervi all’ufficiale giudiziario].

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Cass. pen. n. 30/2000

Nel procedimento incidentale di impugnazione delle misure cautelari reali, atteso il tenore dell’art. 317 c.p.p., secondo cui gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a gravame, è inibito alla Corte di cassazione accertare l’esistenza della causa estintiva del reato costituita dalla morte dell’imputato verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso, dovendo la relativa declaratoria essere pronunciata, alla stregua della disposizione predetta, dal giudice del procedimento principale, con conseguente perdita di efficacia della misura solo nel momento in cui la sentenza diviene irrevocabile; tuttavia, poiché la morte dell’imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, in tale ipotesi resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell’impugnazione, presupponendo la relativa decisione l’esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l’improcedibilità.

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Cass. pen. n. 2816/1999

Nel procedimento incidentale di impugnazione delle misure cautelari reali, atteso il tenore dell’art. 317 c.p.p., secondo cui gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a gravame, è inibito alla Corte di cassazione accertare l’esistenza della causa estintiva del reato costituita dalla morte dell’imputato verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso, dovendo la relativa declaratoria essere pronunciata, alla stregua della disposizione predetta, dal giudice del procedimento principale, con conseguente perdita di efficacia della misura solo nel momento in cui la sentenza diviene irrevocabile; tuttavia, poiché la morte dell’imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, in tale ipotesi resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell’impugnazione, presupponendo la relativa decisione l’esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l’improcedibilità.

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