Art. 317 – Codice di procedura penale – Forma del provvedimento. Competenza

1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede [279].

2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna [533], di proscioglimento [529-531] o di non luogo a procedere [425], soggetta a impugnazione [568], il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione [590], dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio [429, 456, 549] e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari.

3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili [678, 679].

4. Salvo quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 578, gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione [666].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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