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Art. 105 — Abbandono e rifiuto della difesa

Art. 105 — Abbandono e rifiuto della difesa

1. Il consiglio dell’ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all’abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio [ 97 ].

2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l’abbandono o il rifiuto.

3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell’ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.

4. L’autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell’ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell’ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e di probità nonché del divieto di cui all’articolo 106, comma 4-bis .

5. L’abbandono della difesa delle parti private diverse dall’imputato [ 74 ss.], della persona offesa [ 9095 ], degli enti e delle associazioni previsti dall’articolo 91 non impedisce in alcun caso l’immediata continuazione del procedimento e non interrompe l’udienza .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 10757/2017

Non è sufficiente a integrare l’incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro.

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