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Art. 421 bis — Ordinanza per l’integrazione delle indagini

Art. 421 bis — Ordinanza per l’integrazione delle indagini

1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell’articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare . Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d’appello.

2. Il procuratore generale presso la corte d’appello può disporre con decreto motivato l’avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell’articolo 412, comma 1.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 20549/2010

È abnorme, ed è pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il G.u.p., investito della richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria, ordini lo svolgimento di ulteriori atti di indagine a norma dell’art. 421- bis, c.p.p., assegnando al P.M. un termine per il loro espletamento.

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Cass. pen. n. 42131/2008

È illegittimo ma non abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare dichiari l’inutilizzabilità, o altro vizio meramente procedurale, di un atto compiuto dal P.M., disponendo che questi provveda a completare le indagini mediante la rinnovazione dell’atto. [La Corte ha precisato che l’integrazione prevista dall’art. 421-bis cod.proc.pen. riguarda esclusivamente gli adempimenti istruttori, e non si estende alla sanatoria dei vizi procedurali, e che il provvedimento impugnato, sotto il profilo strutturale, per la sua singolarità, non si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale e, sotto il profilo funzionale, non determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo].

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Cass. pen. n. 6777/2006

È illegittima la decisione del giudice di appello che dichiari inutilizzabili i documenti [nella specie consulenza, bilanci, relazioni ecc] — prodotti dalla difesa dell’imputato, in sede di udienza preliminare, prima della richiesta del giudizio abbreviato — in quanto la richiesta di giudizio abbreviato può essere, ex art. 438, comma secondo, c.p.p., presentata fino a quando non siano state formulate le conclusioni e, quindi, anche dopo l’eventuale integrazione istruttoria disposta dal giudice dell’udienza preliminare, ex art. 421 bis o 422 c.p.p. e a maggior ragione successivamente alle produzioni documentali che il giudice dell’udienza preliminare, ex art. 421 comma terzo, c.p.p., ammette dopo la costituzione delle parti. Ne deriva che, in tal caso, l’erronea dichiarazione dell’invalidità della prova integra un error in procedendo censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c] c.p.p.

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Cass. pen. n. 702/2004

È illegittima, ancorché non abnorme, l’ordinanza con la quale il giudice dell’udienza preliminare, avvalendosi del disposto di cui all’art. 421 bis, comma 1, c.p.p., rinvii l’udienza onde dar modo al pubblico ministero di provvedere, ai sensi dell’art. 26 della legge 1 marzo 2001, n. 63, alla rinnovazione dell’esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p., atteso che l’incompletezza delle indagini, cui si riferisce il citato art. 421 bis, può consistere solo in alcune istruttorie inerenti al merito del procedimento e non in irregolarità formali che diano luogo a nullità o inutilizzabilità degli atti assunti.

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Cass. pen. n. 25546/2002

Non è abnorme, ma costituisce una mera irritualità, l’anticipata integrazione delle indagini disposta dal Gup ai sensi dell’art. 421 bis c.p.p. prima del momento stabilito da detta norma nella fase conclusiva dell’udienza preliminare, atteso che il provvedimento è stato comunque emesso nella sua sede propria dell’udienza preliminare e previa conoscenza del contenuto del fascicolo del P.M.

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Cass. pen. n. 12845/2002

In tema di riesame, allorché sia stato disposto il rinvio a giudizio per il reato in ordine al quale è stata applicata una misura cautelare, non è preclusa la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza da parte del tribunale investito della richiesta di riesame, giacché, da una parte, il decreto di rinvio a giudizio — pur dopo le modifiche apportate alla disciplina dell’udienza preliminare dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, con particolare riferimento alle disposizioni degli artt. 421 bis, 422 e 425, comma 3, c.p.p. — non è il risultato di una valutazione positiva dei gravi indizi di colpevolezza tale da precludere sul punto l’esame del giudice de libertate e dall’altra, l’inoppugnabilità del decreto che dispone il giudizio renderebbe di fatto irrimediabile, per tutto il corso del giudizio di primo grado, l’errore eventualmente commesso dal giudice nel ritenere sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza, con grave disparità di trattamento rispetto al caso dell’imputato il quale sia stato tratto a giudizio con citazione diretta da parte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 550 c.p.p.

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