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Art. 511 bis — Lettura di verbali di prove di altri procedimenti

Art. 511 bis — Lettura di verbali di prove di altri procedimenti

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell’articolo 238. Si applica il comma 2 dell’articolo 511.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 30797/2002

Le dichiarazioni rese dall’imputato in procedimento penale sono acquisite al fascicolo d’ufficio e, qualora l’esame non abbia luogo per essersi lo stesso avvalso della facoltà di non rispondere, i verbali contenenti tali dichiarazioni possono essere oggetto di lettura e sono utilizzabili per la decisione, a norma degli artt. 238, terzo comma e 511 bis c.p.p., che si limita a posticipare detta lettura all’esame dell’imputato, solo se questo abbia luogo.

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Cass. pen. n. 6359/1996

Una perizia effettuata in altro procedimento e di cui venga data lettura in dibattimento può essere utilizzata anche se non sia stato sentito il perito. Invero detto obbligo non è previsto dall’art. 511 bis relativo alla lettura di verbali di prove di altri procedimenti; in ogni caso l’omesso preventivo esame del perito non potrebbe costituire causa di nullità non essendo specificatamente sanzionato in tal senso né risultando inquadrabile in alcuna delle invalidità generali di cui all’art. 178 c.p.p. D’altro canto non ricorrerebbe ipotesi di prova illegittimamente acquisita ai sensi degli artt. 191 e 526 c.p.p. in quanto dette norme fanno riferimento al solo concetto di «acquisizione» e quindi ad un’attività che, logicamente e cronologicamente si distingue, precedendola, da quella della lettura o indicazione degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento.

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Cass. pen. n. 144/1996

Dalla complessa normativa risultante dagli artt. 238 e 511 bis c.p.p., si desume che le dichiarazioni rese dall’imputato in diverso procedimento penale, al di fuori dell’incidente probatorio o del dibattimento [nel qual caso costituiscono prova e se ne può dare lettura], possono essere utilizzate solo ai fini delle contestazioni, ove manchi l’accordo delle parti ed avvenga l’esame dell’imputato. Esse sono acquisite al fascicolo d’ufficio, ma possono essere valutate dal giudice solo per stabilire la credibilità della persona esaminata [art. 503, comma 4, c.p.p.]. Qualora, invece, l’esame non abbia luogo, i verbali delle dichiarazioni rese in altro procedimento possono egualmente essere oggetto di lettura, a norma dell’art. 238, comma 3 e dell’art. 511 bis c.p.p., che si limita a posticipare detta lettura all’esame dell’imputato, solo se questo abbia luogo. In tale ipotesi i detti verbali sono allegati al fascicolo d’ufficio [art. 515 c.p.p.] e sono utilizzabili per la decisione a norma dell’art. 526 c.p.p., non potendo essere limitati alla sola funzione della credibilità della persona esaminata, non essendovi stato l’esame. Le norme suindicate adottano la stessa ratio dell’art. 513 c.p.p. di rendere utilizzabili le dichiarazioni rese dall’imputato qualora lo stesso si rifiuti di sottoporsi all’esame, così determinando un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta dell’atto, che il sistema delle letture mira, appunto, ad evitare, come rilevato dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 254 del 3 giugno 1992. [Fattispecie in tema di calunnia, nella quale si è ritenuto che erano stati correttamente utilizzati i verbali degli interrogatori resi in altro procedimento dall’imputato, nei quali questi ammetteva la calunniosità delle accuse, essendosi lo stesso rifiutato di sottoporsi all’esame].

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