Art. 207 – Codice penale – Revoca delle misure di sicurezza personali
Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose [203].
La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.
[Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del ministro della giustizia.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21524/2024
La dichiarazione di delinquenza professionale, cui segue l'applicazione di misure di sicurezza, può intervenire anche nei confronti di soggetto che sia in espiazione della pena detentiva, posto che occorre tenere distinto il momento deliberativo da quello esecutivo della misura, a nulla rilevando che quest'ultimo sia lontano nel tempo, dal momento che il giudizio di pericolosità è sempre rivalutabile.
Cass. civ. n. 19759/2024
La retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost.
Cass. civ. n. 18522/2024
In tema di accertamento del passivo nell'amministrazione straordinaria, l'avviso ai creditori per la verifica, previsto dall'art. 207 l.fall., costituisce un atto dovuto a carico del commissario, destinato ad una mera provocatio ad agendum verso coloro che risultino creditori in base alle scritture contabili del debitore, così che essi siano informati della pendenza della procedura e possano fare valere i propri diritti in concorso; pertanto, con tale avviso, il commissario non esprime alcun giudizio preventivo sull'eventuale futura ammissione al passivo, né compie una ricognizione del credito.
Cass. civ. n. 9136/2024
Nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni peggiorative per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, senza che si possa considerare come definitivamente acquisito un diritto derivante da una norma collettiva caducata o sostituita da altra successiva, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento concorrente con la fonte individuale, ferma restando la facoltà del lavoratore di rinunciare validamente al trattamento economico individuale che non riguardi l'applicazione di disposizioni inderogabili stabilite dalla legge o dai contratti collettivi, né diritti indisponibili ex art. 2113 c.c. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 2077 c.c. e dei diritti retributivi del lavoratore da parte di un accordo sindacale aziendale che, nell'operare un complessivo riordino del sistema retributivo, ha accorpato alcune indennità accessorie di derivazione collettiva in due nuovi emolumenti condizionati alla presenza in servizio, subordinandone il riconoscimento, per i dipendenti titolari di superminimo pattuito con accordo individuale, alla scelta di rinunciare a questo con accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c.).
Cass. civ. n. 7203/2024
La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente; conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare, il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività, fermo - in ogni caso - il rispetto dell'art. 36 Cost.
Cass. civ. n. 27764/2023
L'accordo sindacale di prossimità, ex art. 8, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, è configurabile solo ove concorrano tutti gli specifici presupposti ai quali la norma lo condiziona, stante il suo carattere eccezionale evidenziato dalla possibilità che esso, a differenza dell'ordinario contratto aziendale, deroghi alle disposizioni di legge e di contratto collettivo con efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori interessati. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la ricorrenza di un accordo di prossimità, non essendo il requisito di rappresentatività e il criterio maggioritario delle rappresentanze sindacali che avevano sottoscritto l'accordo surrogabile attraverso la dimostrazione dell'adesione maggioritaria dei lavoratori al contenuto dello stesso).
Cass. civ. n. 18507/2023
Il beneficio previsto dall'art. 44 del r.d. n. 1290 del 1922, esteso agli invalidi per servizio, dipendenti dello Stato e di enti pubblici, in virtù della l. n. 474 del 1958 e degli artt. 1 e 3 della l. n. 539 del 1950, spetta anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del c.c.n.l. di settore del 31.3.1999, non potendosi disconoscere l'operatività di benefici previsti da pregresse disposizioni speciali aventi valore di legge, non implicitamente abrogate, vieppiù in considerazione del rilievo che l'abolizione espressa è stata poi successivamente disposta con l'art. 70 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008.
Cass. pen. n. 40801/2021
In tema di misure di sicurezza, il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale del condannato riferita al momento di applicazione della misura, che può essere revocata in via anticipata solo se tale pericolosità sia cessata per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento della prognosi formulata con l'accertamento passato in giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca anticipata della libertà vigilata proposta a distanza di sei mesi dall'avvio dell'esecuzione e fondata su elementi non significativi quali l'assenza di rilievi durante l'esecuzione della pena e della misura e la assenza di sintomi esteriori di un attuale collegamento del condannato con la criminalità organizzata).
Cass. pen. n. 49242/2017
Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revoca anticipata di una misura di sicurezza personale, avanzata da un condannato in espiazione della pena, non è necessario che sia prossimo il termine della pena. (Fattispecie in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato).
Cass. pen. n. 46938/2004
La revoca anticipata di una misura di sicurezza presuppone una verifica attuale in termini di assoluta certezza che la persona ad essa sottoposta abbia cessato di essere pericolosa, verifica che consenta di anticipare il giudizio di riesame della pericolosità che deve essere fatto al termine del periodo minimo ai sensi dell'art. 208 c.p.
Cass. pen. n. 2095/1993
Il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata nei confronti di persona condannata alla quale sia stata comminata tale misura di sicurezza, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale riferita al momento dell'applicazione della misura. In tale situazione la revoca anticipata di detta misura rimane esclusa, a norma dell'art. 207 c.p., «se la persona ad essa sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa»: la puntuale osservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolosità per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento - anche dopo l'intervento della Corte costituzionale - della prognosi già effettuata e l'anticipazione del riesame della pericolosità da effettuarsi a norma del successivo art. 208.
Cass. pen. n. 5856/1986
È costituzionalmente legittima la presunzione di pericolosità sociale e cioè l'obbligatorietà ed automatica applicazione della misura di sicurezza quando si sia in presenza di condizioni, le quali consentono di far ritenere, sulla base di valutazioni obiettive ed uniformi desunte dalla comune esperienza, la probabilità di un futuro comportamento criminoso da parte dell'agente entro un certo spazio di tempo, corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza; del resto, la rigida logica della presunzione di pericolosità non è più assoluta dopo che la Corte costituzionale, dichiarando costituzionalmente illegittimi il secondo ed il terzo comma dell'art. 207 c.p., ha reso possibile verifiche giudiziali del perdurare o meno della pericolosità sociale del soggetto anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.