Art. 236 – Codice penale – Specie: regole generali
Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:
1) la cauzione di buona condotta;
2) la confisca.
Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3 del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210.
Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 26886/2024
In tema di reati di bancarotta, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 236, comma 2, n. 1, legge fall. nella parte in cui impone anche per la bancarotta fraudolenta "da concordato preventivo" il medesimo trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta fraudolenta fallimentare, in quanto anche il concordato preventivo, come la procedura fallimentare, ha una dimensione concorsuale e eventualmente liquidatoria.
Cass. civ. n. 14095/2024
In tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il disposto di cui all'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis. cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, per l'individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado.
Cass. civ. n. 8052/2023
Il divieto previsto dall'art. 240-bis cod. pen., introdotto dall'art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161, di giustificazione della legittima provenienza dei beni oggetto della confisca c.d. allargata, o del sequestro ad essa finalizzato, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore, ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo compreso tra il 29 maggio 2014, data della sentenza delle Sezioni unite n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017.
Cass. civ. n. 4034/2023
In tema di concordato preventivo, l'effetto esdebitativo ex art. 184 l.fall. non si estende al socio unico azionista illimitatamente responsabile, qualora "ratione temporis" sia applicabile l'art. 2362 c.c. nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, posto che detta disposizione, di natura eccezionale, anteriormente alla novella imponeva "ex lege" in capo all'unico azionista una responsabilità "lato sensu" fideiussoria, temporanea e circoscritta al periodo del venir meno della pluralità dei soci.
Cass. civ. n. 2363/2023
In tema di confisca di azioni di società di capitali ex art. 187, comma 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'applicazione del disposto di cui all'art. 26 legge 23 dicembre 2021, n. 238, che limita l'obbligatorietà della misura ai soli beni costituenti profitto del reato, è preclusa dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto l'ablazione che, consolidando il passaggio della titolarità del bene, costituisce il momento esecutivo della misura di sicurezza.
Cass. civ. n. 213/2023
In tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la modifica introdotta all'art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis del d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti dettati dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado.
Cass. pen. n. 21491/2015
La confisca di prevenzione patrimoniale può essere disposta solo se prevista, per i fatti per cui si procede, dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione, ossia al momento della decisione emessa in primo grado, mentre non può farsi riferimento alla disciplina successivamente introdotta e vigente al tempo in cui la misura deve eseguirsi, poiché il principio di retroattività opera, in relazione a tale istituto, per effetto di quanto previsto dall'art. 236, secondo comma, cod. pen., nei limiti previsti dal solo primo comma dell'art. 200 cod. pen.
Cass. pen. n. 2617/1990
Nel caso di proscioglimento per estinzione del reato (nella specie, amnistia) la confisca è obbligatoria solo per le cose obiettivamente criminose o tali da rappresentare un pericolo sociale anche potenziale, mentre non è consentita la confisca facoltativa, trattandosi di misura di sicurezza patrimoniale che l'estinzione del reato rende non applicabile, a norma degli artt. 210 e 236 c.p. (Fattispecie in tema di commercio non autorizzato di cose preziose).