Art. 393 bis – Codice penale – Causa di non punibilità
Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339 bis, 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10357/2025
non seguita dalla realizzazione del risultato perseguito - Tentativo - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie. Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto reato di evento, si consuma allorché l'agente ottiene il bene preteso con violenza o minaccia, sicché è configurabile il tentativo quando alla condotta non segua la realizzazione dello scopo perseguito. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che ha ritenuto consumato il delitto nonostante l'agente non fosse riuscito a ottenere la consegna di una somma di denaro a lui spettante per la resistenza di chi la deteneva).
Cass. civ. n. 26507/2024
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, aggravato dall'essere stato il fatto commesso con violenza anche sulle cose, in quanto reato complesso ex art. 84 cod. pen., assorbe il delitto di danneggiamento, aggravato dall'uso di violenza alla persona o di minaccia, nel caso in cui i fatti posti in essere non risultino sproporzionati rispetto alle esigenze correlate alla realizzazione del preteso diritto, determinandosi, in caso contrario, un concorso di reati.
Cass. civ. n. 22903/2023
Sussiste la causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in forma putativa nel solo caso in cui ricorra un effettivo errore sul fatto, che deve basarsi non su un mero criterio soggettivo, ma su dati fattuali concreti, che l'imputato ha l'onere di allegare, tali da giustificare, in base a una valutazione "ex ante", l'erroneo convincimento, in capo all'agente, di trovarsi in tale stato.
Cass. civ. n. 533/2022
Il delitto di esercizio arbitrario della proprie ragioni con violenza alle persone, che postula l'esistenza di una contesa tra privati in cui l'uno contesta il diritto affermato dall'altro o pretende che gli sia riconosciuto un diritto che altri gli nega, si differenzia da quello previsto dall'art. 90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, la cui configurabilità, in assenza di un "preteso diritto" da far valere nei confronti di privati, richiede il turbamento del regolare svolgimento di un'adunanza elettorale o l'impedimento del libero esercizio del diritto di voto.
Cass. civ. n. 25519/2022
Integra il delitto di tentata estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa posta in essere onde ottenere la restituzione del compenso corrisposto per l'acquisto di un minore in violazione del procedimento legale di adozione, stante la natura non solo illecita, ma anche contraria al buon costume del contratto concluso, che determina l'impossibilità di accedere alla tutela giudiziaria per ottenere la restituzione di quanto versato ovvero l'adempimento coattivo della prestazione.
Cass. civ. n. 13997/2021
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, è necessario che sussista la possibilità in astratto per l'agente di adire il giudice per ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l'uso della violenza.
Cass. civ. n. 45245/2021
L'art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto soggettivo del privato di reagire all'atto arbitrario del pubblico ufficiale, che è configurabile anche nella forma putativa di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto versi nel ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto ingiustamente persecutorio del pubblico ufficiale, non potendo rilevare, invece, l'errore di diritto.
Cass. civ. n. 25309/2021
L'art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto soggettivo, costituzionalmente garantito, del privato di reagire all'atto arbitrario del pubblico agente, sicché è configurabile anche nella forma putativa di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto versi nel ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto ingiustamente persecutorio del pubblico ufficiale, non potendo rilevare, invece, l'errore di diritto.
Cass. civ. n. 11005/2020
La scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario.
Cass. civ. n. 27766/2020
La esimente prevista dall'art. 393-bis cod. pen. è configurabile a condizione che sussista l'attualità della reazione del privato a fronte degli atti arbitrari da parte del pubblico ufficiale, da intendersi nel senso che tra le due condotte deve sussistere un diretto nesso causale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'esimente nei confronti di un soggetto che, pur non avendo reagito nel momento in cui veniva illegittimamente condotto in Questura per essere identificato, aggrediva gli operanti solo a distanza di tempo rispetto all'accompagnamento coattivo).
Cass. civ. n. 43650/2019
Integra il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la violenta privazione della libertà personale della parte offesa per un rilevante periodo di tempo al fine di ottenere la corresponsione di una somma di denaro quale prezzo della liberazione, tale condotta escludendo ogni ragionevole intento di far valere un presunto diritto.
Cass. civ. n. 35563/2019
I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle persone e quello di estorsione si distinguono non già in relazione all'esistenza o meno di una legittima pretesa creditoria, bensì con riferimento alle modalità oggettive della richiesta e, quindi, si configura il reato di estorsione quando le condotte minacciose si manifestino con modalità esecutive che esorbitano dall'esclusiva finalità dell'esercizio della pretesa creditoria, assumendo di per sé il carattere di ingiustizia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificata in termini di tentata estorsione la condotta dell'imputato che, per ottenere il pagamento di alcuni debiti, aveva dato alle fiamme una minipala situata nel giardino di casa della persona offesa).
Cass. civ. n. 22140/2019
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato è necessario che sussista la possibilità in astratto per l'agente di adire il giudice per ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l'uso della violenza. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilità del delitto in questione in un caso in cui l'imputato aveva agito al fine di ottenere la restituzione dei regali dati alla fidanzata, trattandosi di pretesa non coperta da tutela giurisdizionale, non potendo qualificarsi siffatta elargizione quale donazione obnunziale).
Cass. civ. n. 36928/2018
Il delitto di estorsione è configurabile quando la condotta minacciosa o violenta, anche se finalisticamente orientata al soddisfacimento di un preteso diritto, si estrinsechi nella costrizione della vittima attraverso l'annullamento della sua capacità volitiva; è, invece, configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando un diritto giudizialmente azionabile venga soddisfatto attraverso attività violente o minatorie che non abbiano un epilogo costrittivo, ma più blandamente persuasivo.
Cass. civ. n. 23084/2018
Risponde di tentata estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che, anziché denunziare all'autorità il presunto autore di un furto, richieda a quest'ultimo, con violenza o minacce, la restituzione delle cose rubate. (In motivazione, la Corte ha precisato che per aversi esercizio delle proprie ragioni è necessario che il soggetto agisca per esercitare un preteso diritto soggettivo e non una potestà pubblica).
Cass. civ. n. 56400/2018
In tema di distinzione tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quelli di rapina ed estorsione, fermo restando che la linea di demarcazione è sancita dall'elemento intenzionale, non sono indifferenti, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la gravità della violenza e l'intensità della minaccia che, per essere ricondotte alla fattispecie meno grave, non devono trasmodare in manifestazioni sproporzionate e gratuite, travalicanti il ragionevole intento di far valere un diritto. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva qualificato come rapina la condotta dei ricorrenti che, per riappropriarsi di un immobile, avevano minacciato l'occupante con un bastone e l'avevano privata della libertà personale, sottraendole i documenti e altri effetti personali).
Cass. civ. n. 55137/2018
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa o violenta che, estrinsecandosi in forme talmente aggressive da annichilire le capacità di reazione della vittima e trasformarla in mero strumento di soddisfazione delle pretese dell'autore, esorbita dal ragionevole intento di far valere un preteso diritto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione come estorsione della condotta di un soggetto che, per far valere un credito verso la persona offesa, aveva preteso interessi usurari e l'aveva sottoposta ad un violento pestaggio). (Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 18/07/2016).
Cass. civ. n. 29260/2018
È configurabile il reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni allorchè la violenza o la minaccia non sia seguita dalla realizzazione del risultato, trattandosi di un reato di evento la cui consumazione avviene solo con il raggiungimento dello scopo perseguito dall'agente (Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato come tentativo, ai sensi degli artt. 56 e 393 cod. pen., la condotta dell'imputata che, successivamente al proprio licenziamento, aveva inviato una lettera al datore di lavoro in cui prospettava la rivelazione di segreti familiari qualora non fossero stati soddisfatti crediti maturati nel corso del rapporto lavorativo in relazione ai quali aveva poi intentato un'azione davanti al giudice del lavoro). (Annulla senza rinvio, App. Brescia, 01/02/2016).
Cass. civ. n. 10133/2018
Non integra i presupposti del reato di cui all'art.393 cod. pen. la condotta di colui che si impossessa arbitrariamente delle chiavi dell'autovettura della persona offesa al fine di esercitare il diritto ad ottenere il pagamento della fornitura di carburante. (In motivazione, la Corte ha chiarito che non ricorre il delitto di ragion fattasi, bensì quello di violenza privata, allorchè il diritto rivendicato non coincide con il bene della vita conseguito attraverso la condotta arbitraria).
Cass. civ. n. 54424/2018
L'esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, prevista dall'art.393-bis cod. pen., è integrata ogni qual volta la condotta del pubblico ufficiale, per lo sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, risulti oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato.
Cass. civ. n. 2941/2018
In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, qualora il pubblico ufficiale ponga in essere una condotta oggettivamente illegittima, sulla base di una decisione da lui assunta autonomamente o comunque al di fuori dell'obbligo di eseguire altrui decisioni, non è punibile, a norma dell'art. 393 bis cod. pen., la reazione strettamente proporzionata all'esigenza di esercitare un proprio diritto di rango primario indebitamente conculcato e negli stretti limiti in cui ciò sia necessario a tal fine.
Cass. civ. n. 4457/2018
L'art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto del cittadino di reagire all'aggressione arbitraria dei propri diritti, che può essere applicata anche nelle ipotesi putative di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto abbia allegato dati concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato , a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la corte ha ritenuto sussistente la causa di giustificazione nella forma putativa, in relazione alla reazione violenta dell'imputato posta in essere a fronte della condotta dei pubblici ufficiali che procedevano alla sua identificazione ed al successivo accompagnamento coattivo in commissariato, con modalità tali da fargli ragionevolmente ritenere di essere sottoposto a condotte vessatorie e di ingiustificata prevaricazione).
Cass. civ. n. 1901/2017
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come estorsione la condotta dell'imputato, consistita nell'aver costretto una persona anziana - dicendole, in luogo isolato: "Io non ci metto nulla ad ammazzare una persona" - a consegnargli una modesta somma di denaro come risarcimento dei danni asseritamente subiti in occasione di un urto tra i rispettivi autoveicoli, in realtà mai avvenuto).
Cass. civ. n. 49025/2017
Il reato di violenza privata concorre con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ogniqualvolta manchi una connessione diretta tra la violenza o minaccia e l'esercizio delle proprie ragioni, o quando l'agente ponga in essere distinte condotte minacciose volte a finalità diverse. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto il reato di violenza privata assorbito in quello di "ragion fattasi", in quanto la condotta dell'agente, consistita nel trattenere le chiavi della vettura della persona offesa per impedirgli di allontanarsi, era direttamente ed esclusivamente finalizzata ad ottenere il pagamento di una somma di denaro dovutagli).
Cass. civ. n. 11453/2016
È configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, in presenza di una delle seguenti condizioni relative alla condotta di esazione violenta o minacciosa di un credito: a) la sussistenza di una finalità costrittiva dell'agente, volta non già a persuadere ma a costringere la vittima, annullandone le capacità volitive; b) l'estraneità al rapporto contrattuale di colui che esige il credito, il quale agisca anche solo al fine di confermare ed accrescere il proprio prestigio criminale attraverso l'esazione con violenza e minaccia del credito altrui; c) la condotta minacciosa e violenta finalizzata al recupero del credito sia diretta nei confronti non soltanto del debitore ma anche di persone estranee al sinallagma contrattuale.
Cass. civ. n. 9931/2015
È configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa "contra ius".
Cass. civ. n. 6068/2015
Integra il delitto di esercizio arbitrario continuato delle proprie ragioni, e non quello di maltrattamenti in famiglia, la condotta intimidatrice reiteratamente posta in essere in danno di familiari conviventi allo scopo di recuperare somme di denaro di propria spettanza, e non di perseguire sistematicamente le vittime. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato a norma degli artt. 81 cod. pen. e 393 cod. pen. la condotta di reiterate minacce poste in essere dell'imputato in danno dei propri genitori allo scopo di ottenere la consegna di somme di denaro a lui erogate dall'INPS a titolo di pensione di invalidità e gestite dalle persone offese pur in assenza di un provvedimento giudiziario).
Cass. civ. n. 48359/2014
Fra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di sequestro di persona non sussiste alcun rapporto di specialità, in quanto la privazione della libertà personale, intesa quale impedimento alla libertà di locomozione, è requisito estraneo alla fattispecie astratta di cui all'art. 393 c.p., con la conseguenza che le anzidette ipotesi delittuose possono concorrere tra loro.
Cass. civ. n. 705/2014
I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione (la cui materialità è descritta dagli artt. 393 e 629 cod. pen. nei medesimi termini) si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sé non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 cod. pen. e tale lettura è confermata dal fatto che il legislatore prevede che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa essere - come l'estorsione- aggravato dall'uso di armi).
Cass. civ. n. 31361/2011
Sussiste il concorso tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di violenza privata qualora, nel medesimo contesto, l'agente ponga in essere distinte condotte minacciose volte, l'una, ad ottenere l'estinzione di un debito e l'altra il ritiro di una denuncia.
Cass. civ. n. 18841/2011
È configurabile l'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza al pubblico ufficiale che pretenda di sottoporlo a perquisizione personale finalizzata alla ricerca di armi e munizioni in assenza di elementi obiettivi idonei a giustificare l'atto, e dopo averlo accompagnato coattivamente in caserma in ragione del precedente rifiuto non già di declinare le generalità, ma di esibire i documenti di identità.
Cass. civ. n. 20663/2010
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose non è configurabile in assenza di un nesso finalistico tra la condotta posta in essere (violenza e sottrazione degli oggetti) ed il credito da realizzare.