Art. 483 – Codice penale – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico , fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità , è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [449], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 36912/2025

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 13 e 16 Cost., dell'art. 1, comma 3, d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nella parte in cui, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ha previsto il divieto di transito tra Regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute, in quanto l'imposizione risulta estranea al principio di inviolabilità della libertà personale ed è classificabile, piuttosto, quale compressione della libertà di locomozione che prevede solo che la legge possa comprimere la stessa "per motivi di sanità e salute". (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, per avere il medesimo autocertificato il suo spostamento come dovuto a un lutto familiare, in realtà mai avvenuto).

Cass. civ. n. 35109/2024

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico il rilascio, da parte del proprietario committente dell'immobile, di false attestazioni, dichiarazioni o asseverazioni a corredo di SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, configurandosi, invece, il più grave delitto previsto dall'art. 19, comma 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, costituente norma incriminatrice speciale rispetto a quella prevista dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui la falsità riguardi segnalazioni certificate relative a opere non soggette a permesso di costruire.

Cass. civ. n. 34024/2024

Non integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. la falsa indicazione della data di inizio dei lavori contenuta nella comunicazione asseverata di cui all'art. 6-bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.i.l.a.), trattandosi di atto di natura informativa, non riconducibile ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in difetto di una norma giuridica che attribuisca a tale comunicazione efficacia probatoria.

Cass. civ. n. 7397/2024

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la condotta del paziente che renda al sanitario una dichiarazione non veritiera sull'esistenza di sintomi patologici, inducendolo a redigere un certificato medico attestante una malattia, ma non anche la falsa dichiarazione sull'origine causale degli stessi - nella specie, sinistro stradale - quando non si tratti di fatto del quale l'atto sia destinato a provare la verità.

Cass. civ. n. 3015/2024

Integra il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali la condotta di colui che, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, necessaria per fruire di colloqui con detenuti, attesti falsamente di essere immune da precedenti penali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, influendo la dichiarazione mendace sulla valutazione di ammissibilità del colloquio, propedeutica all'esercizio della potestà autorizzativa della direzione della struttura penitenziaria, non è configurabile né il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, che ricorre quando la falsa attestazione abbia ad oggetto "fatti" dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, né quello di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto).

Cass. civ. n. 25468/2015

Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che in sede di autocertificazione allegata alla domanda di ammissione per l'aggiudicazione di un appalto pubblico riempia un modulo prestampato, fornito dall'ente appaltante, dichiarando di non avere subìto condanne incidenti sulla propria affidabilità morale e professionale, ancorché destinatario di due risalenti condanne per reati fiscali e fallimentari, stante la plausibilità dell'assenza in capo all'imputato della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni.

Cass. civ. n. 1205/2015

Non integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che depositi presso l'ufficio del registro delle imprese, tenuto dai funzionari della Camera di commercio, bilanci di esercizio di una società non formalmente approvati, in quanto non sussiste alcuna norma che conferisca attitudine probatoria all'attività dei suddetti funzionari in ordine al contenuto degli atti di cui ricevono il deposito.

Cass. civ. n. 51107/2014

Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, avendo riportato condanne penali, attesta falsamente di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l'apertura di un esercizio di vendita di beni al dettaglio, al fine di consentire ad una cooperativa di ex detenuti l'esercizio di un'attività commerciale, in quanto l'inapplicabilità delle incapacità derivanti da condanne penali o civili prevista dall'art. 5, comma secondo, della legge 22 giugno 2000 n. 193, recante modifiche all'art. 20 della l. n. 354 del 1975, per la costituzione e lo svolgimento dei rapporti di lavoro nonché per favorire l'associazione in cooperative sociali "ex lege" n. 381 del 1991, non opera in riferimento all'esercizio di attività di impresa.

Cass. civ. n. 1145/2014

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa attestazione di distruzione accidentale della carta di identità effettuata mediante dichiarazione resa all'ufficio anagrafe del Comune, in quanto tale dichiarazione è destinata a provare la verità del fatto della distruzione, che costituisce il necessario presupposto del procedimento amministrativo di rilascio di un duplicato.

Cass. civ. n. 26698/2013

Il delitto di falso ideologico di cui all'art. 483 c.p., in caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui la dichiarazione sostitutiva viene presentata all'ufficio pubblico cui è destinata.

Cass. civ. n. 23587/2013

Il delitto previsto dall'art. 483 c.p. sussiste solo se l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, è destinato a provare la verità dei fatti attestati, e, cioè, quando una norma giuridica obbliga il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la sussistenza del reato in relazione alla mendace affermazione, contenuta in una querela di falso proposta davanti al giudice tributario, della non autenticità della sottoscrizione apposta in calce ad una relata di notifica, sul rilievo che trattasi di mera prospettazione difensiva).

Cass. civ. n. 9063/2013

Integra il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la falsa denuncia di smarrimento del passaporto, in quanto con essa si attesta in un atto pubblico un fatto del quale l'atto è destinato a provare la verità, con l'effetto di innescare l'attivazione del procedimento amministrativo di rilascio del duplicato.

Cass. civ. n. 42524/2012

Risponde del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) colui che falsamente attesti l'avvenuto completamento delle opere edilizie entro i termini utili per il rilascio della concessione in sanatoria anche dopo l'abrogazione della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 attuata attraverso il d.l.vo n. 445 del 2000, rilevando, ai fini della sussistenza del delitto in questione, la destinazione, lo scopo e gli effetti della falsa dichiarazione.

Cass. civ. n. 2072/2012

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che attesta falsamente, in una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 2 L. 4 aprile 1968, n. 15, il diritto al riconoscimento dei permessi ex art. 33 L. 5 febbraio 1992, n. 104, per accudire un familiare portatore di handicap, in realtà deceduto in epoca antecedente. La Corte ha chiarito che si tratta, infatti, di dichiarazione che costituisce presupposto indispensabile del provvedimento autorizzatorio, che ha natura pubblicistica, essendo la sua adozione collegata al riconoscimento di un diritto, mentre non rileva la natura privata del rapporto di lavoro del dipendente autorizzato.

Cass. civ. n. 39610/2011

Non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, fermato per un controllo dalla Polizia alla guida della propria autovettura, dichiari falsamente di essere in possesso di patente di guida e di averla dimenticata a casa.

Cass. civ. n. 30099/2011

Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la falsa attestazione di smarrimento di un libretto di deposito al portatore fatta in sede di ricorso, per la procedura di ammortamento, presentato al Presidente del Tribunale, in quanto detto ricorso è atto del privato privo di natura pubblicistica.

Cass. civ. n. 24866/2011

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che, in sede di autocertificazione indirizzata al Consiglio superiore della magistratura e preordinata ad ottenere la nomina a vice procuratore onorario, dichiari falsamente di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa in materia, pur rivestendo la carica di consigliere comunale; né, in tal caso è applicabile l'art. 51 c.p., sub specie di diritto di dimettersi da consigliere comunale entro dieci giorni dalla nomina a vice procuratore onorario e prima di esercitarne le funzioni, in quanto sussiste l'obbligo di dichiarare il vero al momento della presentazione della domanda, al di là di qualsiasi facoltà di rimuovere, in caso di nomina, la ragione di incompatibilità nel termine previsto dalla legislazione speciale.

Cass. civ. n. 23211/2011

Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che - in sede di dichiarazione allegata al contratto di fornitura di energia elettrica, stipulato con l'ENEL - attesti di adibire l'energia ad un uso diverso da quello reale (nella specie ad irrigazione agricola anziché all'interno di immobili abusivi), trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 48 D.P.R. n. 309 del 1991, destinata a provare la verità delle asseverazioni in essa contenute; inoltre, tale dichiarazione è resa a funzionario dell'ENEL, che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, posto che, a tal fine, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione.

Cass. civ. n. 7537/2011

Il reato di falso di cui all'art. 483 c.p. resta assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato in tutti i casi in cui l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi essenziali di quest'ultimo, pur quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima di erogazione - euro 3.999,96 -, dia luogo a una mera violazione amministrativa.

Cass. civ. n. 42871/2010

Non integra il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico la dichiarazione relativa al conseguimento di un diploma scolastico contenente la falsa indicazione del giudizio finale riportato, perché il reato si configura soltanto se una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati, collegando l'efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero. (In motivazione, la S.C. ha richiamato il disposto dell'art. 46, comma primo, lett. m.) del D.L.vo 28 dicembre 2000, n. 445, che prevede come fatti soggetti ad autocertificazione il titolo di studio e gli esami sostenuti, ma non anche il giudizio o il voto riportato).

Cass. civ. n. 42665/2010

Integra il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico la dichiarazione relativa al conseguimento di un diploma scolastico contenente la falsa indicazione del giudizio finale, in quanto il giudizio, al pari del voto, costituisce una specificazione del conseguimento di un determinato titolo di studio. (Nella specie, la Corte ha disatteso l'eccezione difensiva fondata sull'art. 46, comma primo, lett. m.) del D.L.vo 28 dicembre 2000, n. 445, che prevede come fatti soggetti ad autocertificazione il titolo di studio e gli esami sostenuti, ma non anche il giudizio o il voto riportato).

Cass. civ. n. 37237/2010

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che, in sede di autocertificazione, attesti falsamente il possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una gara di appalto ed in particolare di non avere riportato condanne penali consistite in sentenze di applicazione della pena; né, in tal caso, il decorso del quinquennio di cui all'art. 445 c.p.p. rileva ai fini della sussistenza della buona fede posto che l'effetto estintivo legato al decorso del termine, quantunque "ope legis", richiede pur sempre un provvedimento del giudice che verifichi la sussistenza dei presupposti di legge.

Cass. civ. n. 35845/2010

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di coloro che, in qualità rispettivamente di proprietario e di tecnico, attestino falsamente, nella comunicazione e nella allegata relazione depositate presso il locale Comune, la necessità e l'urgenza di demolire un tramezzo divisorio perché pericolante, in quanto concretantesi in un atto avente valenza probatoria privilegiata, con esclusione della necessità di produrre ogni altra documentazione ed, inoltre, destinato - sebbene privo di riflessi diretti e immediati nei rapporti con la P.A. - ad inserirsi, con un contributo di conoscenza e valutazione, nel procedimento amministrativo funzionale all'accertamento della situazione di fatto e di diritto risalente al proprietario ed alla eventuale adozione delle conseguenti decisioni amministrative nei suoi confronti.

Cass. civ. n. 28529/2010

Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta del privato che - in sede di atto di compravendita - dichiari falsamente al notaio rogante la sussistenza della procura, in realtà revocata, a contrattare in nome e per conto del fratello la cessione di quote nonché la vendita di proprietà immobiliari ad altra società, in quanto detto atto non ha la funzione di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine alle loro qualità personali.

Cass. civ. n. 26182/2010

In tema di falsità documentali, integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la falsa dichiarazione del privato - in sede di atto sostitutivo di notorietà - in ordine ai propri redditi preordinata ad ottenere la percezione degli assegni familiari; né è necessario, a tal fine, che l'autore del documento sia indicato mediante la sottoscrizione, essendo sufficiente, come nella specie, l'apposizione di una sigla e, comunque, che egli sia individuabile in virtù di elementi contenuti nel documento o da esso richiamati.

Cass. civ. n. 2088/2010

Non integra gli estremi dell'elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che, avendo riportato due sentenze di applicazione della pena, rispettivamente per reati fiscali e societari, attesti, in sede di dichiarazione sostitutiva, trasmessa al settore tecnico amministrativo provinciale foreste, di non avere riportato condanne penali, in quanto la peculiare natura e gli effetti della sentenza di patteggiamento - che, ancorché equiparata alla sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 445, comma primo bis, c.p.p., non implica un accertamento della penale responsabilità dell'imputato - e le modifiche legislative introdotte con i decreti legislativi n. 74 del 2000 e n. 61 del 2002, in materia di reati fiscali e societari, con le conseguenti difficoltà interpretative, rendono plausibile l'assenza in capo all'imputato della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni.

Cass. civ. n. 5365/2008

Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che dichiari falsamente al notaio — in sede di redazione di un atto pubblico di donazione — di avere usucapito alcuni immobili oggetto della donazione, in quanto detto atto, destinato a trasferire la proprietà dei beni donati al donatario, non è, invece, destinato a provare la verit_ dei fatti dichiarati dal donante.

Cass. civ. n. 3564/2008

Sussiste il falso innocuo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e ciò quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l'infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere; in tal caso, infatti, la falsit_ non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto sussistente, ex art. 483 c.p., la responsabilità di un ex sindaco e di un segretario comunale che avevano sottoscritto una lettera con falsa data diretta al Ministero dell'industria con la quale si dichiarava che il comune esprimeva parere favorevole alla realizzazione di un impianto di cogenerazione di energia elettrica).

Cass. civ. n. 35488/2007

Il delitto di falsa attestazione del privato di cui all'art. 483 c.p. può concorrere — quando la falsa dichiarazione sia prevista di per sé come reato — con quello della falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto al quale la attestazione inerisca (artt. 48 e 479 c.p.), sempre che la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità. (Fattispecie nella quale gli imputati avevano partecipato alla licitazione per l'appalto di lavori di costruzione, allegando alla domanda di ammissione le false dichiarazioni sostitutive di certificazione della loro iscrizione all'Albo nazionale costruttori, richieste dal bando di gara; i successivi atti deliberativi dell'aggiudicazione dell'appalto erano stati redatti sulla base delle anzidette dichiarazioni, facenti fede di quanto dichiarato).

Cass. civ. n. 42291/2006

È punibile ai sensi dell'art. 483 c.p., in forza del richiamo contenuto nell'art. 21 L. 7 agosto 1990 n. 241, la produzione, a sostegno di una richiesta di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di un'autocertificazione falsamente attestante che il richiedente non è mai stato dichiarato fallito, nulla rilevando la mancata autenticazione della relativa sottoscrizione, non essendo questa più richiesta dalla legge, in base alle disposizioni dettate dall'art. 3, comma undicesimo, L. 15 marzo 1997 n. 127 e successive modificazioni, quali riprese, da ultimo, dall'art. 38 del T.U. emanato con D.L.vo 28 dicembre 2000 n. 445.

Cass. civ. n. 6244/2004

È configurabile il reato di falso di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) nelle valutazioni estimative — contenute nella perizia giurata dinanzi al cancelliere — che attribuisca al bene da stimare un valore pari alla metà di quello reale, trattandosi di enunciati valutativi che si fondano su premesse contenenti false attestazioni.

Cass. civ. n. 30/2000

Il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) è configurabile non solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero; ne deriva che non può integrare il reato de quo la falsa denuncia di smarrimento di un assegno effettuata mediante dichiarazione raccolta a verbale da un ufficiale di polizia giudiziaria, alla quale nessuna disposizione conferisce l'idoneità a provare la verità del fatto denunciato e la preesistenza del documento asseritamente smarrito.

Cass. civ. n. 28/2000

Il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero; ne deriva che non può integrare il reato de quo la falsa denuncia di smarrimento di un assegno effettuata mediante dichiarazione raccolta a verbale da un ufficiale di polizia giudiziaria, alla quale nessuna disposizione conferisce l'idoneità a provare la verità del fatto denunciato e la preesistenza del documento asseritamente smarrito.

Cass. civ. n. 11681/1997

L'attestazione al pubblico ufficiale di circostanze non veritiere in una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa al pubblico ufficiale, integra il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 c.p., pure nel caso in cui quanto dichiarato possa essere altrimenti verificato dal successivo destinatario dell'atto; in tale ipotesi, invero, deve escludersi la configurabilità del falso innocuo, atteso che l'innocuità del falso in atto pubblico non va ritenuta con riferimento all'uso che si intende fare del documento — che non è necessario ad integrare la condotta incriminata, e può altrimenti integrare estremi di reato diverso — ma solo se si esclude l'idoneità dell'atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica.

Cass. civ. n. 7531/1997

La valutazione di innocuità del falso commesso dal privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 c.p., non può essere rapportata alla funzione che l'atto assume, quale elemento o requisito di valutazione per un diverso procedimento amministrativo, per la destinazione occasionale datagli dal privato a questo fine, giacché la tutela del falso concerne l'attestazione per sè stessa e cioè la pubblica fede che, in ogni caso, si può riporre nel documento, a stregua della funzione rappresentativa riconosciutagli dalla legge. L'uso dell'atto non è infatti necessario per la perfezione del reato di falso, mentre può integrare la condotta di un reato ulteriore, quale quello previsto dall'art. 640 c.p.

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