Art. 590 quater – Codice penale – Computo delle circostanze

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589 ter, 590 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590 ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 1805/2018

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 589-bis, 590-quater cod. pen. e 222 cod. strada per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., perché sia la previsione dell'esclusione dell'equivalenza o prevalenza delle attenuanti, diverse da quelle di cui all'art. 98 e 114 cod. pen., sulle aggravanti specificamente richiamate dall'art. 590-quater cod. pen., sia la previsione dell'automaticità della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in tutte le ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, successive all'entrata in vigore della nuova disciplina, sono regole rientranti nel legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, che si estrinseca in una tutela rafforzata dell'incolumità personale nell'ambito della circolazione stradale.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE