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Art. 612 ter — Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Art. 612 ter — Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacità d’intendere o di volere , è punito con la reclusione fino a un anno [ 690, 691, 728 ].

Il consenso dato dalle persone indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo 579 non esclude la punibilità [ 86, 111, 628 3, 690, 691, 728 ].

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

  1. 1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
  2. 2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto [ 111 ].
  1. 1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
  2. 2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto [ 111 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 7544/2013

Ai fini della rituale contestazione del delitto di “stalking”- che ha natura di reato abituale – non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un’adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivatine alla persona offesa.

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Cass. pen. n. 50155/2004

Il reato di procurata incapacità mediante somministrazione di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 613 c.p., non può concorrere con la rapina aggravata ai sensi del n. 2, comma terzo dell’art. 628 c.p., che riguarda il caso in cui la violenza sia consistita nel porre taluno in stato di incapacita’ di volere o di agire, in quanto quest’ultimo reato, così circostanziato, è costituito dalla fusione del reato di furto con quello di procurata incapacità, dando luogo ad un’unica fattispecie criminosa, secondo il principio di specialità che regola il concorso apparente di norme e che trova applicazione specifica nella configurazione del reato complesso.

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Cass. pen. n. 10841/1986

Il reato di cui all’art. 613 c.p., concernente lo stato di incapacità procurato mediante violenza, può essere accertato, anche esclusivamente, mediante prova per testi, in ossequio al principio del libero convincimento del giudice e all’insussistenza, nel vigente ordinamento processuale, di una gerarchia dei mezzi di prova.

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Cass. pen. n. 6610/1985

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 613 c.p. è necessario che il soggetto passivo sia stato posto in stato di incapacità di intendere e di volere, cioè in quello stato in cui il soggetto, a norma dell’art. 85 c.p., se commette un fatto preveduto dalla legge come reato, non è imputabile. Ciò distingue questa ipotesi criminosa del delitto di cui all’art. 643 c.p., che si riferisce ad uno stato di infermità o deficienza psichica, che non richiede una completa assenza delle facoltà mentali o una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, mentre è sufficiente che ricorra una minorata capacità psichica, uno stato di menomazione del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione o da agevolare l’induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito.

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