Art. 71 – Codice civile – Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità [533] né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione [2934] o dell'usucapione [1158 ss.].

La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora [53, 56 co. 2, 73, 1219].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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