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Art. 71 — Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza

Art. 71 — Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità [ 533 ] né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s’ignora l’esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione [ 2934 ] o dell’usucapione [ 1158 ss. ].

La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora [ 53, 56 co. 2, 73, 1219 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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