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Art. 80 — Restituzione dei doni

Art. 80 — Restituzione dei doni

Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto [ 785 ].

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti [ 2964 ss. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1260/1994

In caso di rottura del fidanzamento, presupposto essenziale per l’esercizio dell’azione di restituzione dei doni – che l’art. 80 c.c. riconosce al donante in relazione a qualsiasi promessa di matrimonio, sia tra persone capaci, sia tra minori non autorizzati, sia che la promessa sia vicendevole, sia che sia unilaterale – è la circostanza che i doni siano stati fatti «a causa della promessa di matrimonio», cioè nella presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio, senza necessità di una particolare forma, né di pubblicità della promessa, conseguendone il diritto alla restituzione per la sola ipotesi che il matrimonio non sia stato contratto e senza alcuna rilevanza delle cause del mancato matrimonio.

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