Art. 116 – Codice civile – Matrimonio dello straniero nello Stato

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio [nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.]

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 n. 1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice [43, 93].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 823/1968

Una volta presentata all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione della autorità competente, dalla quale risulta che per lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia nulla osta al matrimonio stesso, a tenore della legge cui egli è sottoposto, viene ad essere soddisfatta la normativa di cui all'art. 116 c.c., coordinata con l'art. 17 delle preleggi. Qualora venga in discussione in sede contenziosa lo stato libero dello straniero, il giudice italiano è tenuto solo ad esaminare se la sentenza straniera di divorzio sia stata o meno resa operativa nel Paese cui appartiene lo straniero stesso, non essendo necessaria una pronuncia di delibazione da parte del giudice italiano.

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