Art. 141 – Codice civile – Competenza
[I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14016/2025
In tema di patti parasociali, è valida la previsione all'interno di essi di opzioni put e call tra i soci stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio finanziatore, come tale rientrante nell'autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. (Fattispecie relativa ad un intervento di finanziamento garantito dall'attribuzione di una opzione put a favore del mutuante e di una corrispondente opzione call a favore del socio e legale rappresentante della società finanziata, aventi ad oggetto il trasferimento di una partecipazione sociale, per un corrispettivo commisurato al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società, da esercitarsi alla scadenza del settimo anno successivo alla sottoscrizione dell'aumento di capitale).
Cass. civ. n. 12838/2025
Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco.
Cass. civ. n. 10860/2025
In tema di masi chiusi, ai fini della modifica della loro estensione tramite atti privatistici, è necessaria, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, l'autorizzazione dell'apposita commissione amministrativa, ai sensi dell'art. 9 della legge della Provincia di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 (recepito nel T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978 n. 32), che non svolge il ruolo di mera "condicio juris", ma ha l'effetto di rendere commerciabili beni altrimenti indisponibili e che, pertanto, deve precedere l'atto per cui è prescritta e non può utilmente seguirlo con effetti di convalidazione.
Cass. civ. n. 10645/2025
In tema di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la disposizione di cui all'art. 202, comma 4, del d.l.gs. n. 152 del 2006 ("gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio") non integra gli estremi di una norma imperativa ed inderogabile, tale da determinare una "nullità virtuale" per il caso di sua violazione, giacché i principi di "sussidiarietà verticale" e "differenziazione" consentono che l'esigenza espressa dal medesimo comma 4 del citato art. 202 e l'interesse pubblico alla gestione integrata dei rifiuti siano perseguiti mercé l'utilizzo di forme contrattuali anche diverse dal comodato.
Cass. civ. n. 10459/2025
In ipotesi di simulazione relativa concernente un contratto a forma libera non opera la limitazione di cui all'art. 2725 c.c., sicché, nel rapporto tra le parti, potrà essere invocata la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c., sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall'art. 2724 c.c., che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.
Cass. civ. n. 10360/2025
La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.(Fattispecie relativa ad atti di trasferimento che il giudice d'appello aveva ritenuto nulli per mancanza di conformità urbanistica degli immobili alienati).
Cass. civ. n. 10335/2025
Il termine di decadenza di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966 (come modificato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010) si applica non solo alle ipotesi previste dagli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 - cui il comma 4, lett. a, del menzionato art. 32 fa espressamente rinvio - ma anche alle altre fattispecie di illegittima apposizione del termine di cui agli artt. 3 e 5 del medesimo d.lgs. (ratione temporis vigenti), riferendosi il suddetto rinvio alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al vizio denunciabile, in ragione dell'esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche per tutti i casi in cui si intende contestare la legittimità dell'apposizione del termine.
Cass. civ. n. 10261/2025
Nel caso di domanda di revocatoria di un atto di retrocessione conseguente a una simulata alienazione, il conflitto tra creditore revocante e simulato alienante nonché apparente retroceduto dev'essere regolato in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione, se eseguita, delle domande ex art. 2901 c.c. e di simulazione, con la conseguenza che, in presenza della prioritaria trascrizione della prima, la simulazione resta inopponibile al creditore vittorioso.
Cass. civ. n. 9868/2025
La responsabilità del notaio ex art. 28, comma 1, n. 1 della l. n. 89 del 1913 per il caso di violazione del divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" sussiste pur quando l'atto rogato ed affetto da nullità sia suscettibile di sanatoria, nella specie ex art. 29, comma 1-ter, l. n. 52 del 1985, e ciò in quanto l'illecito disciplinare ha carattere istantaneo e si consuma con la stipula, di modo che la sopravvenuta eliminazione della causa di nullità non incide sul momento consumativo dell'illecito, assumendo rilevanza esclusivamente ai fini della valutazione della gravità della condotta.
Cass. civ. n. 9454/2025
Le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della l.r. Sicilia n. 1 del 1984 non vietano, neppure implicitamente, la cessione in locazione ordinaria degli immobili di proprietà dei consorzi di sviluppo industriale.
Cass. civ. n. 9431/2025
Il diritto alla provvigione del mediatore resta escluso, ai sensi dell'art. 1757, comma 3, c.c., in presenza di vizi tali da impedire la definitiva attuazione dell'affare, come in caso di mancato rilascio della garanzia fideiussoria prevista ex art. 2 d.lgs. n. 122 del 2005, ove si tratti di immobile in costruzione non ancora ultimato e tale da non permettere il rilascio del certificato di agibilità, senza che rilevi la mancata eccezione dell'acquirente legittimato a far valere la nullità di protezione, dovendo tale questione essere rilevata d'ufficio.
Cass. civ. n. 9064/2025
La ripetizione del patto di prova nei confronti di un lavoratore assunto dopo una successione di contratti di lavoro è legittima qualora il nuovo rapporto presenti decisivi elementi di novità (come ad es. ove si instauri con un diverso datore, o sia inserito in una differente organizzazione produttiva anche se facente capo allo stesso datore o, ancora, abbia ad oggetto mansioni diverse da quelle già svolte) che rendano logicamente plausibile l'esigenza di una nuova sperimentazione e, quindi, astrattamente configurabile la causa funzionale del patto medesimo; in tali condizioni, il lavoratore che deduca l'illegittimità del patto di prova sopporta il relativo onere probatorio posto che, non operando la presunzione di difetto funzionale del patto che discende dal pregresso svolgimento di rapporti di lavoro fra le stesse parti e con le stesse mansioni, non può addossarsi alla parte datoriale l'onere di dimostrare le esigenze poste a base della sua apposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato illegittimo il patto di prova apposto al contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato da una società, subentrata ad altra in un appalto, con un lavoratore precedentemente impiegato nel servizio oggetto dell'appalto come lavoratore inviato da diverse agenzie di somministrazione in favore del precedente appaltatore, considerando solo la identità delle mansioni svolte e non anche la diversità della parte datoriale e del servizio appaltato).
Cass. civ. n. 8027/2025
In tema di sequestro preventivo, è necessario allegare e fornire prova specifica dello "ius possidendi" per ottenere la restituzione del bene, anche in caso di proscioglimento dell'imputato, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero richiamo al solo "favor possessionis". (In motivazione, la Corte ha aggiunto che la restituzione conseguente alla revoca del sequestro, postulando il venir meno dei presupposti della misura cautelare, dev'essere disposta, invece, in favore del soggetto cui il bene fu sequestrato, sempre che non sussistano contestazioni sulla proprietà, atteso che, in tal caso, trova applicazione analogica il disposto dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 863/2025
La nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 416/2025
In tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa.
Cass. civ. n. 407/2025
Il contratto a favore di terzo, stipulato dal proprietario del fondo servente, può valere quale titolo costitutivo di una servitù prediale, purché la stipulazione avvenga per iscritto, la servitù sia costituita a carico del fondo del promittente e a favore di quello del terzo, il vincolo e il correlativo vantaggio siano previsti e voluti dai contraenti in modo inequivoco, il fondo dominante sia determinato o determinabile con certezza e lo stipulante nutra un interesse, anche di natura non patrimoniale, alla costituzione della servitù.
Cass. civ. n. 372/2025
finanziaria per l'acquisto di azioni proprie - Nuovo testo dell'art. 2358 c.c. - Banche popolari in forma di società cooperative - Applicabilità - Sussistenza. Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, previsto dall'art. 2358 c.c., nella versione introdotta dal d.lgs. n. 142 del 2008, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e, dunque, applicabile alle società cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma.
Cass. civ. n. 22656/2024
La sanzione della nullità prevista, ex art. 40 della l. n. 47 del 1985, per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all'art. 40, comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati anteriormente al 1° settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria, possono intervenire successivamente al contratto preliminare.
Cass. civ. n. 21841/2024
La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.
Cass. civ. n. 21721/2024
L'illegittimità, per contrarietà alle norme imperative sul contenimento della spesa pubblica per il personale, della procedura di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, di cui ai protocolli d'intesa conclusi ai sensi della l.r. Lazio n. 21 del 2002, comporta la nullità derivata del contratto di lavoro successivamente stipulato tra P.A. e lavoratore e, nel giudizio da questi instaurato per la prosecuzione del rapporto, il giudice può disapplicare il provvedimento di annullamento in autotutela adottato dalla P.A. solo ove ne ravvisi i vizi di illegittimità propri degli atti amministrativi, trovando altrimenti applicazione soltanto la tutela prevista per i rapporti di lavoro di fatto. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso del lavoratore, confermando l'impugnata sentenza che aveva escluso venisse in rilievo un'ipotesi di licenziamento, profilandosi piuttosto una caducazione ex tunc del contratto di lavoro, in quanto affetto da nullità genetica per contrasto della procedura di stabilizzazione con norme imperative di legge).
Cass. civ. n. 21672/2024
In ipotesi di confisca urbanistica di immobile abusivamente edificato, acquisita a titolo originario al patrimonio comunale la proprietà dell'immobile abusivo, non demolito nel termine di legge, si realizza l'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell'art. 1141 c.c.
Cass. civ. n. 20613/2024
La disciplina sul compenso degli amministratori di cui agli artt. 2389, comma 1, e 2364, comma 1, n. 3, c.c., è dettata anche nell'interesse pubblico, al fine del regolare svolgimento dell'attività economica, e ha natura imperativa ai fini dell'art. 1418, comma 1, c.c., non potendo essere derogata attraverso la stipulazione di contratti di consulenza a titolo oneroso, aventi ad oggetto la prestazione intellettuale resa dagli amministratori in favore della società di capitali da loro amministrata, senza il rispetto delle prescritte formalità e la previa determinazione dell'assemblea dei soci.
Cass. civ. n. 19823/2024
Al privato libero professionista, che ricopre l'incarico di direttore generale di aziende sanitarie, si applica, come a coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con le pubbliche amministrazioni, la normativa in materia di divieto di cumulo degli incarichi, poiché l'art. 3-bis, comma 10, del d.lgs. n. 502 del 1992 estende l'incompatibilità ai rapporti di lavoro autonomo, quale è quello che si instaura con la stipulazione di contratto d'opera con l'ente pubblico, in conformità alle finalità, perseguite dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, di sottrarre tutti coloro che svolgono un'attività alle dipendenze, in senso lato, della P.A. ai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività, verificandosi altrimenti una ingiustificata disparità di trattamento.
Cass. civ. n. 19230/2024
La donazione indiretta é un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito; ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e che la prova dell'effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario.
Cass. civ. n. 18878/2024
L'istituto della multiproprietà immobiliare, che si caratterizza per il diritto di godimento turnario di un medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti, richiede che sia in concreto individuata la quota di ciascun comproprietario, come effettiva entità della partecipazione al godimento dell'alloggio; pertanto, il preliminare avente ad oggetto una quota di multiproprietà, dovendo contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, deve recare l'indicazione della quota nella sua effettiva misura o, comunque, i criteri per la sua determinazione millesimale, incidendo tali elementi sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., e non risultando sufficiente all'uopo l'indicazione del solo periodo di godimento dell'immobile riservato al promissario acquirente.
Cass. civ. n. 18347/2024
Ove l'azione di simulazione, proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti.
Cass. civ. n. 18230/2024
In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale.
Cass. civ. n. 17927/2024
Il divieto previsto dall'art. 30, comma 15, della l. n. 289 del 2002, che colpisce con la sanzione della nullità i contratti che comportino un indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, si applica solo agli enti territoriali indicati dall'art. 119, comma 6, Cost. e dall'art. 3, comma 16, della l. n. 289 del 2002, mentre non si estende alle società di capitali partecipate, in tutto o in parte, dagli enti predetti, costituiti per l'esercizio, anche in via esclusiva, di servizi pubblici, alle quali si applicano le norme del codice civile, con conseguente possibilità di porre in essere qualsiasi atto o rapporto giuridico, in mancanza di specifiche limitazioni stabilite dalla legge.
Cass. civ. n. 15974/2024
Sono nulli, per violazione di disposizione imperativa ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., sia l'incarico attribuito a soggetto privo dei requisiti ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo vigente sino al 30 ottobre 2013), sia il contratto individuale che ad esso accede.
Cass. civ. n. 13210/2024
In materia di patto commissorio, l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva escluso la sussistenza della patto illecito di garanzia in relazione ad una vendita, qualificata come datio in solutum dando assorbente prevalenza alla mancanza del patto di retrovendita nel contratto definitivo, senza considerare che tale negozio costituiva l'ultimo di quelli conclusi tra le medesime parti per saldare un debito pregresso accertato, quali la scrittura privata di concessione d'iscrizione ipoteca, il rilascio di titoli bancari, la stipula di un preliminare di vendita contenente patto di retrovendita collegato al saldo del debito e non già al pagamento di un prezzo, indici dello scopo finale di garanzia piuttosto che di quello di scambio).
Cass. civ. n. 6312/2023
Qualora il giudice d'appello, in riforma della statuizione di primo grado d'inammissibilità della testimonianza ex art. 1417 c.c., abbia ammesso la prova testimoniale della simulazione, la parte appellata che, resistendo al gravame, ha insistito per la conferma della decisione è tenuta ad eccepire la nullità della pronuncia di ammissione, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva all'assunzione della prova. (In applicazione di tale principio in un processo soggetto al rito del lavoro, la S.C. ha affermato l'inammissibilità dell'eccezione - sollevata per la prima volta in sede di legittimità - di nullità della testimonianza, che la parte avrebbe dovuto proporre nel grado d'appello al momento della precisazione delle conclusioni all'udienza di discussione).
Cass. civ. n. 50/2023
Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione quando sulla validità del rapporto si è formato il giudicato interno e cioè, nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione (anche implicita) su tale eccezione o domanda non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che l'eccezione di invalidità per carenza di forma scritta di un contratto della P.A. - già esaminata dal giudice di primo grado, che, in funzione della declaratoria di sussistenza dell'obbligazione derivante da tale negozio, ne aveva necessariamente presupposto ed implicitamente ritenuto la validità - non aveva formato oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione da parte del Comune - il quale aveva riproposto l'eccezione soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni - e ha quindi statuito che alla Corte d'appello era preclusa la rilevazione officiosa della nullità, in applicazione della regola della formazione progressiva del giudicato).
Cass. civ. n. 9616/2023
Il giudice che dichiara la nullità di una clausola del contratto ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. deve indicare la norma imperativa con la quale sostituire la predetta clausola dichiarata nulla. (Fattispecie in tema di clausola "claims made" apposta ad un contratto di assicurazione per la responsabilità civile).
Cass. civ. n. 14985/2022
Nel contratto a favore di terzo (nella specie, polizza vita con investimento del capitale in strumenti finanziari), in assenza di diverse previsioni convenzionali, va riconosciuta la legittimazione esclusiva del terzo ad agire per la risoluzione e il risarcimento del danno al fine di ottenere, in caso di inadempimento del promittente, la prestazione attribuitagli, qualora il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di attività esecutiva da parte del promittente medesimo, mentre, nel caso contrario, tale legittimazione attiva va riconosciuta anche allo stipulante.
Cass. civ. n. 21219/2022
Il contratto di deposito è un contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., il cui fine principale è quello della custodia, conservazione e restituzione delle merci, con la conseguenza che titolare dell'azione risarcitoria nei confronti del depositario per la perdita, distruzione o deterioramento delle cose depositate è, indipendentemente da chi ne sia il proprietario, non solo il depositante ma anche il terzo che avrebbe avuto titolo alla restituzione.
Cass. civ. n. 19149/2022
L'art. 1415, comma 2, c.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione; pertanto, non tutti i terzi, solo perché in rapporto con i simulanti, possono richiedere l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto il genitore naturale non legittimato a far accertare la simulazione della separazione consensuale dell'altro genitore con il proprio coniuge, non avendo dedotto e provato la negativa incidenza dell'accordo apparente sul mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio e la sussistenza di un proprio pregiudizio almeno potenziale)
Cass. civ. n. 27996/2022
Il difetto di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare legittima l'assegnatario ad agire in giudizio ex art. 1415, comma 2, c.c. per far valere la simulazione di atti di alienazione relativi alla casa familiare, indipendentemente dalla circostanza che al medesimo non debba essere rimproverato un atteggiamento di inerzia nella trascrizione del provvedimento di assegnazione.
Cass. civ. n. 23502/2022
Sul terzo che proponga un'azione di simulazione assoluta dell'accordo sotteso all'emissione (o alla successiva circolazione) di un titolo cambiario grava l'onere di allegare il negozio presupposto e di dimostrarne l'insussistenza, dal momento che il carattere formale ed astratto dell'obbligazione cambiaria - per definizione assistita da una presunzione di esistenza del rapporto sottostante - sarebbe irrimediabilmente vanificato qualora l'esperimento dell'azione di simulazione importasse per il creditore cambiario l'onere di palesare la natura giuridica del contratto sotteso al rilascio dei titoli.
Cass. civ. n. 17568/2022
Il contratto concluso in violazione di una norma penale è nullo, ove il bene giuridico protetto dalla disposizione violata abbia una connotazione pubblicistica, perché volto a tutelare interessi generali della collettività. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto affetto da nullità, pur in assenza di sanzione esplicita, il contratto concluso mediante una condotta estorsiva di una parte nei confronti dell'altra, poiché l'oggetto della tutela giuridica nel reato di estorsione è costituito non solo dalla salvaguardia del patrimonio dei singoli contraenti, ma anche dalla tutela di diritti inviolabili della persona, quali la libertà personale, la cui protezione è interesse generale della collettività).
Cass. civ. n. 4523/2022
L'azione di simulazione di un contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può essere esperita, dal coniuge o dal parente in linea retta del disponente, anche prima dell'apertura della successione di quest'ultimo, allo specifico scopo di consentire l'opposizione di cui all'art. 563, comma 4, c.c. e di rendere, in futuro, possibile l'esperimento della domanda di restituzione del bene donato di cui all'art. 563, comma 1, c.c..
Cass. civ. n. 37804/2022
L'impossibilità dell'oggetto alla quale consegue, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., la nullità del contratto, ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa era diretta, e non anche quando insorgano ostacoli più o meno gravi nell'esecuzione della stessa. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell'ambito di un contratto tra un Comune ed una società, avente ad oggetto il noleggio e l'installazione di strumenti di rilevazione di infrazioni al c.d.s., aveva ravvisato la nullità del contratto per impossibilità giuridica e per violazione di norme imperative nella previsione, quale corrispettivo del servizio, della corresponsione da parte del Comune di una quota delle somme incamerate a seguito della rilevazione delle infrazioni, ritenendo che tale previsione indicasse quale corrispettivo un bene della vita al quale veniva impressa una destinazione non consentita).
Cass. civ. n. 10933/2022
In tema di simulazione relativa oggettiva, ai fini della prova del contratto dissimulato che avrebbe dovuto rivestire forma scritta "ad substantiam", deve escludersi che la confessione possa supplire alla mancanza del requisito formale rappresentato dalla controdichiarazione scritta, necessaria per il contratto diverso da quello apparentemente voluto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale che, sulla base della confessione della parte, aveva ritenuto provata la dissimulazione di una datio in solutum immobiliare di cui non vi erano gli elementi nel contratto di compravendita immobiliare asseritamente simulato).
Cass. civ. n. 18049/2022
Nella simulazione soggettiva relativa, il requisito della forma scritta "ad substantiam" deve essere rispettato dal contratto apparente, mentre l'accordo simulatorio tra interponente, interposto e terzo contraente - che può essere anteriore o contemporaneo al contratto simulato, ma non posteriore ad esso - va provato, tra le parti, con la controdichiarazione scritta, che, non essendo espressione della "voluntas simulandi", ma atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza, è idoneo mezzo di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all'accordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta "ad probationem".
Cass. civ. n. 8766/2021
Nel contratto a favore del terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario, che non diventa mai parte del contratto e la cui adesione, rilevabile anche per "facta concludentia", si configura quale mera "condicio iuris" sospensiva dell'acquisizione del diritto; ne consegue che, conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto, non verificandosi successione nel rapporto, le eventuali azioni contrattuali devono essere intentate nei confronti dello stipulate o del promittente ma non contro il terzo il quale, a propria volta, non può proporre le predette azioni nei confronti di questi ultimi, ad eccezione dell'azione di adempimento. (Nella specie, la S.C., riformando la pronunzia di merito, ha escluso la possibilità, per i venditori di un autoveicolo, di agire per il pagamento del relativo prezzo nei confronti della moglie dell'acquirente, divenutane proprietaria quale terza beneficiaria della vendita, in quanto estranea al contratto). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/08/2016).
Cass. civ. n. 15442/2021
Requisiti imprescindibili per configurare un contratto a favore del terzo sono, oltre all'accordo esplicito tra promittente e stipulante, l'indicazione del terzo beneficiario, essendo all'uopo sufficiente la sua determinabilità, nonché l'accettazione, da parte di quest'ultimo ed anche per "facta concludentia", dell'attribuzione in proprio favore.
Cass. civ. n. 36092/2021
Affinché l'amministratore designato in un patto parasociale acquisti, ai sensi dell'art. 1411 c.c., il diritto soggettivo all'espressione del voto in assemblea, da parte dei soci sottoscrittori del patto, in favore della sua nomina e di un determinato compenso, in esso decisi, occorre che sia accertato l'intento dei soci di attribuire direttamente ed immediatamente al terzo un diritto soggettivo, potendo allora, in tal caso, l'amministratore vantare una pretesa risarcitoria al riguardo, ove ne sussistano tutti gli elementi costitutivi.
Cass. civ. n. 29583/2021
Nell'assicurazione sulla vita "per il caso di vita", l'assicuratore è obbligato a pagare se, ad un determinato momento, una data persona è ancora in vita; per converso, ove l'assicurazione sulla vita sia stipulata "per il caso di morte", l'assicuratore è obbligato a pagare se, in un dato momento, una certa persona sia deceduta. La polizza può essere peraltro stipulata anche nella forma cd. mista sulla vita di un terzo e, cioè, tanto "per il caso di vita", quanto "per il caso di morte".
Cass. civ. n. 9948/2021
Al contratto di assicurazione sulla vita si applica l'art. 1412, comma 2, c.c., disposizione relativa al contratto a favore di terzo secondo cui, dopo la morte dello stipulante, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente; ne consegue che, non ricorrendo le ipotesi di revoca o di differente regolamentazione, in caso di premorienza al disponente del terzo beneficiario, l'insorgenza del diritto a favore di quest'ultimo non è condizionata alla morte del disponente, evento che non incide sulla nascita del diritto alla prestazione, ma solo sulla sua esigibilità, a prescindere dal motivo "intuitu personae" o previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, reputando il diritto alla prestazione dell'assicuratore come insorto soltanto alla morte del disponente, aveva erroneamente considerato la premorienza della beneficiaria alla stregua di causa di esclusione del diritto al beneficio preteso dai suoi eredi).
Cass. civ. n. 40783/2021
I contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 4 del r.d.l. n. 5 del 1942, conv., con modif., dalla l. n. 1251 del 1942, al fine di garantire ai singoli dipendenti un sistema di liquidazione dell'indennità di anzianità superiore al minimo legale, escludendo a carico dello stesso datore l'obbligo di eseguire versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati, hanno natura di contratti a favore di terzo; ne consegue che, prevedendo l'art. 1413 c.c. l'opponibilità al terzo da parte del promittente delle eccezioni fondate sul contratto dal quale egli deriva il suo diritto, e dovendo ricomprendersi fra tali eccezioni anche l'inadempimento dello stipulante, l'inosservanza da parte del datore di lavoro dell'obbligo di pagamento dei premi determina il venir meno del diritto dei lavoratori alla prestazione assicurativa, fatta salva la sua responsabilità risarcitoria, giacché l'inoperatività del contratto di assicurazione conseguente all'inadempimento datoriale impedisce il sorgere delle prestazioni assicurative in favore dei lavoratori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del dipendente alla prestazione assicurativa, all'esito dello svincolo del contratto di assicurazione per il mancato versamento dei premi da parte del datore di lavoro).
Cass. civ. n. 39831/2021
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai fini della prova della natura simulata di un atto, il contribuente può valersi delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, non ostandovi l'art. 1417 c.c., dal momento che l'azione proposta dinanzi alla commissione tributaria è volta a dimostrare l'infondatezza della pretesa fiscale e non ad ottenere la declaratoria di nullità di un contratto simulato, fermo restando che il valore indiziario di tali dichiarazioni dev'essere vagliato dal giudice in seno al complessivo contesto probatorio emergente dagli atti, al fine di riscontrare la credibilità dei relativi autori in base ad elementi oggettivi e soggettivi. (Nella specie, in cui era stato impugnato l'avviso di accertamento relativo al maggior reddito derivante dalla partecipazione in una s.r.l., la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto raggiunta la prova contraria, in ordine alla natura meramente fittizia dell'intestazione del 90% delle quote sociali alla contribuente, sulla base delle sole dichiarazioni rese da un terzo, delle quali non era stata valutata l'efficacia probatoria in relazione al complesso degli ulteriori elementi oggettivi della fattispecie, con particolare riguardo all'entità delle suddette quote, tale da risultare scarsamente compatibile con il dedotto totale disinteresse della socia rispetto a qualsivoglia aspetto della gestione societaria).
Cass. civ. n. 2619/2021
Il mandante, non partecipe ed ignaro dell'accordo simulatorio, il quale agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza, relativa all'avvenuto pagamento del prezzo, in relazione ad una vendita posta in essere dal suo mandatario con rappresentanza, è da considerarsi "terzo" rispetto a siffatto contratto: conseguentemente egli può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ex art. 1417 c.c., e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni, dovendosi inoltre escludere che, in dipendenza della natura di confessione stragiudiziale della quietanza, possano valere, riguardo alla sua posizione, i limiti di impugnativa della confessione stabiliti dall'art. 2732 c.c., applicabili esclusivamente nei rapporti fra il mandatario e il preteso simulato acquirente.
Cass. civ. n. 15582/2021
Il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", sia pure limitatamente al periodo di durata del rapporto indicato nel contratto successivamente registrato. (Principio affermato in relazione ad un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 10 marzo 2011 e registrato il 2 marzo 2012).
Cass. civ. n. 15099/2021
In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della l. n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"(il quale, per taluni aspetti può essere assimilato al mandato). Va, in ogni caso escluso, in assenza di un'esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso. (Nella specie, nel ribadire il principio, la S.C. ha escluso la nullità di un contratto di finanziamento concluso dal dipendente, in violazione del termine dilatorio quadriennale di cui all'articolo 39, comma 2, del d.p.r. n. 180 del,1950, mentre era ancora in corso l'ammortamento di un precedente finanziamento).
Cass. civ. n. 29594/2021
In un contratto ad effetti obbligatori, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ravvisando l'esistenza di un contratto di comodato, aveva escluso che l'utilizzo esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, e successivamente dei suoi eredi, idoneo al mutamento del titolo). (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/05/2016).
Cass. civ. n. 525/2020
In tema di cd. nullità virtuale, la violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità unicamente ove non sia altrimenti stabilito dalla legge. Pertanto, questo esito va escluso sia quando risulti indicata una differente forma di invalidità (ad esempio, l'annullabilità) sia ove la legge assicuri l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi. (Nella specie, era stata chiesta la dichiarazione di nullità del contratto di vendita di un immobile per violazione della l. n. 231 del 2007 sull'antiriciclaggio, stante il dedotto pattuito pagamento del prezzo in contanti; la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto non applicabile l'art. 1418 c.c. poiché l'infrazione contestata era sanzionata in via amministrativa). (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/05/2018).
Cass. civ. n. 17740/2020
Quando la prova della simulazione assoluta del contratto è stata evinta dal giudice del merito attraverso l'esame di elementi documentali (quale la controdichiarazione) all'uopo rilevanti e la individuazione dei fini pratici contingenti perseguiti è stata ricavata aliunde dal giudice (attraverso un'indagine presuntiva), la contestazione della validità di questo ulteriore accertamento - che assume carattere di indiretta conferma e di riscontro esterno del convincimento attinto circa la nullità del negozio - non giova a sovvertire quel giudizio ne' investe un punto decisivo della controversia, fondandosi il decisum su ragioni autonome e diverse.
Cass. civ. n. 12639/2020
E' ammissibile la dimostrazione di un accordo simulatorio tra l'emittente di una quietanza e il destinatario della stessa nel caso in cui la non veridicità della quietanza non corrisponda ad una determinazione unilaterale del creditore quietanzante, ma rifletta un accordo negoziale tra creditore e debitore volto a rendere ostensibile ai terzi l'attestazione dell'avvenuto pagamento, la cui non conformità alla realtà sia nota alle parti e da queste condivisa.
Cass. civ. n. 30079/2020
Il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "ab intestato", in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest'ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione, sicché, come tale, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; né vi è tenuto quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto.
Cass. civ. n. 29923/2020
L'art. 1415, comma 2, c.p.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con i simulanti, possono instare per l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che una volta dichiarato risolto, con sentenza passata in giudicato, un contratto preliminare di compravendita, i promissari acquirenti non avessero più alcun interesse a far dichiarare la simulazione di un successivo preliminare di compravendita stipulato dalla promittente venditrice).
Cass. civ. n. 9672/2020
In tema di locazione immobiliare, la prova per testimoni è ammissibile se la domanda è diretta a far valere l'illiceità dell'accordo dissimulato che preveda un canone superiore rispetto a quello risultante dal contratto registrato (ex art. 1417 c.c.) e quando vi è un principio di prova per iscritto (ex art. 2724, comma 1, n. 1, c.c.) che conferisca alla testimonianza riscontro probatorio documentale presuntivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che non aveva ammesso la prova testimoniale, sebbene la conduttrice avesse dedotto, a fondamento della domanda di ripetizione di indebito, la nullità del contratto dissimulato volto ad ottenere un canone maggiorato e, inoltre, prodotto, quale prova documentale, un assegno bancario quietanzato, con imputazione specifica al pagamento del canone di locazione, recante un importo doppio rispetto a quello contenuto in una proposta contrattuale predisposta, su incarico del locatore, da un'agenzia immobiliare).