Art. 227 – Codice civile – Divisione dei beni della comunione
[Avvenuto lo scioglimento della comunione, l'attivo e il passivo si dividono tra i coniugi in parti eguali, salvo che le convenzioni matrimoniali stabiliscano una diversa proporzione. Tuttavia, la moglie o i suoi eredi hanno sempre la facoltà di rinunziare alla comunione o di accettarla col beneficio dell'inventario, uniformandosi a quanto è stabilito in materia di successioni per la rinunzia alle eredità o per l'accettazione delle medesime col beneficio dell'inventario e sotto le sanzioni ivi previste.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 13844/2025
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la condotta del danneggiato può assumere rilievo causale, concorrente o esclusivo, nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., secondo una valutazione adeguata alla natura e pericolosità dell'attività stessa; in particolare, nell'ipotesi di domanda di risarcimento dei danni da fumo attivo, il concorso di colpa del consumatore fumatore nella causazione dell'evento dannoso può configurarsi solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo, in mancanza della quale la condotta del danneggiato non può considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione e come tale non può assurgere a causa prossima di rilievo nella produzione del danno alla salute.
Cass. civ. n. 11240/2025
In tema di responsabilità dell'intermediario, una volta che sia ravvisato il compimento, da parte del danneggiato, di condotte agevolatrici dell'illecito dell'intermediario, caratterizzate da profili di anomalia, deve ritenersi che al giudice del merito sia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di un contributo causale del danneggiato medesimo, potendo tale contributo essere escluso solo quando tali condotte non siano direttamente riconducibili al danneggiato stesso, ma derivino da caso fortuito o forza maggiore, oppure da condotte fraudolente dello stesso intermediario aventi caratteri tali da non potere essere percepite, previste e prevenute con l'ordinaria diligenza. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di appello che aveva escluso la rilevanza causale della condotta incauta dell'investitore, il quale aveva affidato all'intermediario le credenziali per operare sul proprio conto corrente, non assumendo rilievo contrario la scarsa cultura informatica del medesimo).
Cass. civ. n. 11180/2025
In tema di responsabilità medica, il paziente che, anche in assenza di specifiche richieste del medico, omette di riferire spontaneamente ai sanitari, in fase preoperatoria di raccolta dei dati anamnestici, le più gravi patologie di cui ha sofferto, deve ritenersi esclusivo responsabile delle conseguenze di quelle carenze informative derivanti dalla mancata predisposizione di adeguate misure di contrasto dell'evento, imprevedibile, verificatosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha escluso la responsabilità dei sanitari, avendo accertato che il paziente aveva taciuto la prolungata assunzione di farmaci anticoagulanti per oltre un decennio, agevolando per questa via il verificarsi dell'emorragia nel cavo operatorio).
Cass. civ. n. 11138/2025
Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello (così come in sede di rinvio), fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di ravvisare l'avvenuta eventuale formazione del giudicato interno sulle questioni concernenti l'esistenza dell'illecito commesso dall'ente locale e l'entità delle relative conseguenze dannose, in relazione alla compromissione delle capacità edificatorie del terreno di proprietà degli originari attori, atteso che tali questioni erano state costantemente devolute, dapprima al giudice d'appello, e poi al giudice di legittimità, e quindi al giudice del rinvio, mediante le impugnazioni proposte dalle parti).
Cass. civ. n. 24920/2024
Costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dall'art. 1227, comma 1, c.c., l'accertamento della sussistenza della colpa (e del suo grado) della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisce danno in conseguenza d'un sinistro stradale.
Cass. civ. n. 20589/2024
In tema di risarcimento del danno, le condotte attive (da valutarsi con giudizio prognostico ex ante) a cui il creditore, in applicazione del dovere generale di buona fede, è tenuto al fine di evitare o di limitare il danno attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., non possono consistere in comportamenti pregiudizievoli per altre situazioni personali del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha escluso la riducibilità del danno da tardiva assunzione in ruolo di docente scolastico in ragione della mancata presentazione, da parte del danneggiato, di una domanda di supplenza in una provincia diversa da quella di residenza).
Cass. civ. n. 16413/2024
In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che ha liquidato per intero il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti, senza effettuare alcuna decurtazione per il concorso di colpa della vittima primaria, affermando trattarsi di "soggetti terzi rispetto all'illecito").
Cass. civ. n. 14074/2024
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con cui l'imputato lamenta la mancata verifica, da parte del giudice di merito, del concorso di colpa della persona offesa nella causazione dell'evento, posto che tale accertamento non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. (In motivazione, la Corte ha precisato che nel giudizio civile instaurato a tal fine l'efficacia di giudicato della condanna penale investe, ex art. 651 cod. proc. pen., la sola condotta del condannato e non anche quella della persona offesa, pur se costituita parte civile).
Cass. civ. n. 12676/2024
L'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico e, come tale, é insuscettibile di giustificazione analitica; ne consegue che colui il quale si dolga in sede di legittimità del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito non può limitarsi a dedurre il vizio di motivazione, ma deve far emergere la contraddittorietà tra l'espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono.
Cass. civ. n. 9577/2024
In tema di leasing finanziario, nel quale si verifica una scissione tra soggetto destinato a ricevere, dal fornitore, la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere, nei confronti del fornitore, l'obbligazione di pagamento del prezzo, utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione), di talché il concedente deve far in modo di salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento, mentre questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell'onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sacrificato l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione; con la conseguenza che il rischio del modo in cui la consegna della cosa è compiuta dal fornitore al cliente può essere ripartito tra il concedente e l'utilizzatore, se ambedue abbiano concorso a dare causa al danno che ne è risultato, in applicazione della regola dettata dall'art. 1227 c.c., per cui mentre il concedente, rispetto alla obbligazione assunta di concedere in uso la cosa verso un canone, risponde del mancato o difettoso adempimento se questo è dipeso da causa a lui imputabile, l'utilizzatore non ha diritto a che gli sia risarcito il danno che ha concorso a cagionare. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva imputato la responsabilità esclusiva, circa l'inutilizzabilità del bene concesso in leasing, all'utilizzatore, per aver ricevuto in consegna, senza riserve, un'auto di provenienza estera con un certificato di circolazione provvisorio e priva dei documenti necessari per l'immatricolazione definitiva, senza considerare l'obbligazione espressamente assunta dal venditore di effettuare le operazioni di trascrizione e immatricolazione e di consegnare al concedente i documenti attestanti la proprietà).
Cass. civ. n. 7315/2024
In tema di intermediazione finanziaria, laddove sia convenuto fra le parti che l'oggetto dell'investimento debba individuarsi in titoli a basso rischio, il modo dell'esecuzione del mandato ricevuto non può rientrare nella discrezionalità dell'intermediario finanziario, costituendo piuttosto il contenuto dell'obbligazione che grava sul medesimo quale mandatario dell'investitore, così che ai sensi dell'art. 1711 c.c. restano a sua carico gli atti esorbitanti dal mandato ricevuto, dovendo pertanto rispondere dei danni arrecati in conseguenza della negoziazione di titoli ad alto rischio od acquistati su ordinativi contenenti la firma apocrifa dell'investitore, nei limiti delle perdite subite dal cliente per effetto dell'eccesso del mandato.
Cass. civ. n. 34625/2023
In caso di domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità della condotta colposa dell'ucciso a concausare il danno deve essere apprezzata verificando, sulla base delle allegazioni e delle prove assunte a presupposto del giudizio di fatto, l'effettiva incidenza sull'evento morte della trasgressione della regola cautelare - generica o specifica - allo stesso ascritta.
Cass. civ. n. 34395/2023
Il paziente ha il diritto di rifiutare il trattamento medico, ma se il rifiuto è ingiustificato, perché non correlato ad attività gravosa o tale da determinare notevoli rischi o rilevanti sacrifici, può integrare un concorso colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., ove emerga che il completamento del percorso clinico rifiutato avrebbe, più probabilmente che non, portato alla guarigione o ad apprezzabili miglioramenti, senza rischi significativi ovvero estranei a quelli del percorso terapeutico inizialmente compiutamente consentito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto non emergere la prova della possibile risolutività dell'ulteriore intervento di canalizzazione, rifiutato dal paziente).
Cass. civ. n. 31894/2023
In tema di intermediazione finanziaria, se la presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell'investitore non esclude automaticamente la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, costituendo l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali il divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore.
Cass. civ. n. 31335/2023
In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura.
Cass. civ. n. 31170/2023
In tema di proprietà industriale, il rimedio della retroversione degli utili, previsto dall'art. 125, comma 3, c.p.i., essendo finalizzato a dissuadere dall'attività contraffattiva l'operatore economico che sia più efficiente del titolare della privativa, non muta entità in caso di pluralità dei danneggiati, nei cui confronti il contraffattore non può essere tenuto, al tempo stesso, al risarcimento del lucro cessante (siccome superiore agli utili da lui conseguiti) in favore di uno ed alla retroversione degli utili in favore degli altri, ovvero ad una plurima retroversione in favore di ciascuno di loro, dovendo, semmai, il giudice di merito valutare come ripartire tra i diversi aventi diritto il risarcimento del danno o l'utile retrovertibile oggetto della condanna.
Cass. civ. n. 29308/2023
Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale.
Cass. civ. n. 29267/2023
Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell'atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società. (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione della corte di merito, che nel confermare l'inefficacia statuita in primo grado, ex art. 2901 c.c., di atti di conferimento in fondo patrimoniale operati da parte di soci-fideiussori di una società in accomandita semplice, aveva trascurato, ai fini della prova dell'eventus damni, di soffermarsi sul profilo della sussistenza nel patrimonio di riferimento di beni residui idonei a garantire le obbligazioni della debitrice principale, in quanto aggredibili da parte dei creditori sociali).
Cass. civ. n. 26463/2023
In tema di responsabilità professionale, ove il notaio, nella stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, abbia proceduto all'identificazione della persona del mutuatario, poi risultata inesistente, fondandosi anche sulla corrispondenza tra i dati risultanti dal documento di identità esibito dalla parte con quelli riportati nella documentazione dell'istruttoria effettuata dalla banca, è configurabile il concorso colposo dell'istituto di credito in ordine alla causazione del danno, per avere fornito al professionista un ulteriore elemento di convincimento circa l'effettiva identità del mutuatario, trasmettendogli la delibera di concessione del mutuo indicante come destinatario la persona inesistente.
Cass. civ. n. 26009/2023
L'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato - costituitosi parte civile - preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Cass. civ. n. 25712/2023
In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che - in violazione del suddetto riparto dell'onere probatorio - aveva fondato un concorso di colpa del cliente sull'asserita negligente custodia di codici numerici, pur accertando, contestualmente, che la banca aveva dato esecuzione a quattro ordini di bonifico ravvicinati, su di un conto da anni non movimentato e senza svolgere ulteriori accertamenti, nonostante la macroscopica difformità delle firme ivi apposte rispetto allo "specimen" in possesso dell'istituto).
Cass. civ. n. 24246/2023
L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio.
Cass. civ. n. 24196/2023
Il terzo che acquista un bene del debitore con un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c. è responsabile direttamente nei confronti del creditore, ex art. 2043 c.c., per gli atti successivi all'acquisto del bene che abbiano in concreto reso irrealizzabile, in tutto o in parte, il ripristino della garanzia patrimoniale; il pregiudizio consiste esclusivamente nella privazione della possibilità di esercitare utilmente l'azione revocatoria e va commisurata all'utilità che il creditore danneggiato avrebbe potuto conseguire in difetto dell'attività elusiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riconosciuto a titolo risarcitorio il valore commerciale del bene al momento della rivendita, senza considerare i costi, relativi alla liberazione dalle ipoteche, che avevano accresciuto il valore di rivendita).
Cass. civ. n. 21675/2023
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali).
Cass. civ. n. 20986/2023
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la responsabilità di un Comune per la morte di un uomo, conseguente alla caduta in un fiume in corrispondenza di una recinzione stradale non adeguatamente manutenuta, per esserne rimasta ignota la causa, tenuto conto della astratta plausibilità di una diversa ricostruzione dell'accaduto, nel senso di un atto volontario della vittima o del gesto doloso di un terzo).
Cass. civ. n. 15447/2023
strada sol perché il guardrail aveva un'altezza inferiore rispetto alle prescrizioni del d.m. n. 223 del 1992, senza considerare che l'incidente, avvenuto con impatto alla velocità di 100 km/h, era occorso in un tratto di strada rettilineo, sufficientemente illuminato, con fondo stradale asciutto e regolato da limite di velocità a 50 km/h).
Cass. civ. n. 14930/2023
La responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso - tale che la prima si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori -, sicché non è configurabile in relazione a errori o lacune della segnaletica stradale.
Cass. civ. n. 11942/2023
In tema di responsabilità da cosa in custodia per danni occorsi a un minore, l'accertamento di un difetto di vigilanza dei genitori non esime il giudice dal verificare preliminarmente - alla stregua degli ordinari criteri di accertamento del nesso causale - se la specifica condizione della cosa abbia influito sulle conseguenze dell'evento, pur potendo esso rilevare, in un momento logicamente successivo, per integrare il caso fortuito, idoneo ad escludere il suddetto nesso causale, ovvero un concorso causale, ai sensi dell'art. 1227 c.c., tra il pregiudizio cagionato dalla cosa e quello imputabile alla mancata vigilanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, pur avendo accertato la presenza di anomalie nella struttura ginnica – consistenti nel montaggio ad altezza superiore a quella prevista dal produttore e nell'assenza del sottostante tappeto di assorbimento - da cui era caduto il minore, ne aveva apoditticamente affermato l'ininfluenza, sul mero rilievo della carente vigilanza dei genitori).
Cass. civ. n. 11152/2023
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Cass. civ. n. 8353/2023
In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario, che sia rimasto inadempiente agli specifichi obblighi informativi previsti dalla legge con riferimento ad operazioni inadeguate, non può invocare l'attenuazione della sua responsabilità, ex art. 1227 c.c., per non avere l'investitore condiviso i suggerimenti (nella specie, a diversificare gli investimenti o a disinvestire) da lui ricevuti dopo l'esecuzione dell'ordine di acquisto ed entro il termine di scadenza dell'investimento, atteso che una siffatta condotta non comporta un'esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza.
Cass. civ. n. 7777/2023
In tema di vendita di prodotto farmaceutico difettoso, il produttore del farmaco finito deve eseguire i controlli sulle materie prime e sui procedimenti di produzione (e di trasporto) impiegati in relazione alla distribuzione ed immissione nel ciclo produttivo del medicinale finale. Il mancato assolvimento di tali controlli esclude il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla società produttrice di uno sciroppo nei confronti del produttore dell'eccipiente usato per la sua somministrazione, per la mancata prova dei controlli effettuati sulla potenziale presenza di impurezze in quest'ultimo che avevano pregiudicato l'utilizzabilità dello sciroppo).
Cass. civ. n. 4770/2023
La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova; ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, in grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull'eccezione ovvero la abbia riproposta quando la questione sia rimasta assorbita.
Cass. civ. n. 1602/2023
Nell'ipotesi di licenziamento illegittimo cui consegua la tutela reintegratoria cd. "piena", di cui all'art. 18, comma 1, st.lav. riformulato - che opera quale regime speciale concernente la materia dei licenziamenti individuali - non trova applicazione la detrazione dell'"aliunde percipiendum" in quanto il comma 2 dell'articolo citato dispone che nella predetta ipotesi dal risarcimento vada dedotto esclusivamente quanto dal lavoratore percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative e non anche quanto il lavoratore "avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione", come previsto, invece, dal successivo comma 4 in materia di tutela reintegratoria cd. "attenuata". (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il datore di lavoro aveva lamentato, avuto riguardo alla dedotta mancata iscrizione della lavoratrice al centro per l'impiego, la omessa applicazione, in sede di gravame, del principio della detraibilità dell'"aliunde percipiendum" sulla base dell'art. 1227 c.c.).
Cass. civ. n. 1386/2023
In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.. (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggiato deceduto in un sinistro stradale, per avere accettato di farsi trasportare su un veicolo guidato da un conducente sotto effetto di cocaina, nella misura quasi simbolica del 10% senza escludere in alcun modo la copertura assicurativa).
Cass. civ. n. 22717/2022
La norma di cui all'art. 2049 c.c. è finalizzata a proteggere i terzi danneggiati dalla condotta del dipendente - rispetto alla quale il preponente risponde per il cd. collegamento funzionale - e non è volta a tutelare i terzi che, in cooperazione col dipendente, abbiano cagionato danni al soggetto preponente.
Cass. civ. n. 22352/2021
L'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione al risarcimento preteso da un ente pubblico nei confronti di un proprio dipendente per il danno patrimoniale corrispondente ai pagamenti relativi ad appalti di cui era stata accertata l'irregolarità, aveva ritenuto che la mancata proposizione, da parte dell'ente pubblico, dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal creditore esulasse dall'ambito di applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., senza tuttavia accertare in concreto se tale omissione fosse ricollegabile a una condotta negligente dello stesso danneggiato e se vi fossero effettive possibilità di accoglimento). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/01/2016).
Cass. civ. n. 34886/2021
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Nella specie - relativa al caso di un uomo il quale, dopo aver scavalcato, in orario notturno, il guard-rail che delimitava la piazzola di sosta di una strada statale, era caduto in un tombino per lo smaltimento delle acque reflue, aperto e non segnalato -, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva individuato nel comportamento colposo del danneggiato la causa esclusiva dell'evento, senza verificare se fosse configurabile una concorrente responsabilità ex art. 2051 dell'ente gestore della strada, per aver lasciato il tombino aperto e privo di qualsivoglia segnalazione, tenuto conto della circostanza che il luogo in cui si trovava era comunque raggiungibile da parte degli utenti della strada).
Cass. civ. n. 33104/2021
La nozione di aspetto architettonico, la cui violazione costituisce uno dei limiti del diritto di sopraelevazione ex art. 1127, comma 3, c.c., è complementare, ancorché differente, rispetto a quella di decoro architettonico ex art. 1120 c.c., dalla quale non può prescindere, sicché anche l'intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare, rispetto al preesistente complesso, una rilevante disarmonia percepibile da qualunque osservatore, senza che occorra che l'edificio sia dotato di particolare pregio artistico, ma soltanto di una fisionomia propria, a meno che, per le modalità costruttive o le modificazioni apportate, non si trovi in stato di degrado complessivo tale da rendere ininfluente ogni ulteriore intervento. Peraltro, l'apprezzamento del giudice, da condurre in base alle caratteristiche stilistiche dell'immobile al fine di verificare l'esistenza di un danno economicamente valutabile, sfugge al sindacato di legittimità ove congruamente motivato. (Nella specie, la sopraelevazione, connotandosi come un corpo estraneo visibile per un breve tratto dalla strada e dalle finestre dei condomini attori e di altri fondi privati, è stata considerata lesiva del decoro e dell'aspetto architettonico).
Cass. civ. n. 22346/2021
Nel caso di scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un socio, ai sensi dell'art. 2289, comma 2, c.c., questi ha diritto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota da liquidarsi in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui il rapporto cessa; né esime dal rispetto di detto criterio temporale, in favore di un preteso criterio del "giorno più prossimo" ovvero - come nella specie - di quello del più vicino bilancio d'esercizio, l'assenza di documentazione in concreto idonea, dovendo in tal caso farsi ricorso a criteri sostitutivi, ancorché presuntivi.
Cass. civ. n. 515/2020
In tema di liquidazione del danno alla persona, è irrilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad una emotrasfusione al fine di diminuire l'entità di tale danno, atteso che non sussiste alcun obbligo a suo carico di accettare questo trattamento medico, non essendo il suo rifiuto inquadrabile nell'ipotesi del concorso colposo del creditore previsto dall'art. 1227 c.c.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto applicabile l'art. 1227 c.c. ad una vittima di sinistro stradale cagionato dalla colpevole condotta di un terzo, solo perché si era messa alla guida con la consapevolezza di non voler essere sottoposta, per scelta religiosa, ad emostrasfusioni). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/05/2017).
Cass. civ. n. 842/2020
La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2018).
Cass. civ. n. 1164/2020
La questione dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato deve essere esaminata 'ufficio dal giudice di primo grado, ai fini della liquidazione del risarcimento; tuttavia, ove ne sia stato omesso il rilievo e non siano state esaminate e valutate le circostanze, dalle quali si sarebbe potuto desumere eventualmente detto concorso di colpa, la parte ha l'onere di impugnare la sentenza per tale omissione e, qualora non lo faccia, la questione resta preclusa e non può essere sollevata nell'ulteriore corso del giudizio. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/10/2017).
Cass. civ. n. 1165/2020
L'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno-conseguenza. (Nella specie, la S.C., in relazione alla domanda di risarcimento del danno da "fumo attivo" proposta dai familiari di una persona deceduta per neoplasia polmonare, ha confermato la decisione di appello per la quale la circostanza che la vittima, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare la condizione di dipendenza irreversibile da fumo integrava un caso di fatto proprio del danneggiato, da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.). (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 04/04/2017).
Cass. civ. n. 3319/2020
In tema di risarcimento del danno, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. - che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA).
Cass. civ. n. 3557/2020
L'accertamento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del contributo causale della vittima all'evento dannoso, ai fini della riduzione proporzionale dell'obbligo risarcitorio, prescinde dall'età e dallo stato di incapacità naturale della stessa, non rilevando la condotta del soggetto che ne aveva la sorveglianza, sotto il profilo di una eventuale "culpa in vigilando" e/o "in educando". Infatti, tale accertamento è di tipo oggettivo e va condotto alla stregua dello standard ordinario diligente dell'uomo medio, verificando se vi sia un contrasto con una regola stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza e senza che occorra un comportamento colposo soggettivamente imputabile della detta vittima. (Nella specie, la S.C. ha pure chiarito che la posizione del sorvegliante e degli ulteriori danneggiati diversi dalla cd. vittima primaria può assumere valore ex art. 1227, comma 2, c.c., esclusivamente ove agiscano "iure proprio"). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/08/2017).
Cass. civ. n. 26426/2020
In tema di responsabilità medica, il paziente che ometta di fornire alcune notizie nel corso dell'anamnesi, senza ricevere specifiche richieste dal medico, non può ritenersi corresponsabile delle carenze informative, verificatesi in quella sede, che hanno poi determinato l'errore diagnostico, perché non rientra tra i suoi obblighi né avere specifiche cognizioni di scienza medica, né sopperire a mancanze investigative del professionista. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, accertata la responsabilità dei sanitari per omessa diagnosi della condizione di portatrice sana di talassemia in capo ad una donna in stato di gravidanza, divenuta madre di due gemelle affette da talassemia "maior", aveva affermato la concorrente responsabilità di quest'ultima e del di lei marito perché, consapevoli della condizione di portatore sano in capo a quest'ultimo, si erano rivolti ai medici per assicurarsi che non fosse tale anche lei ma, pur essendo a conoscenza di una patologia ematica, definita microcitemia, tra i collaterali della donna, non ne avevano parlato durante l'anamnesi). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/11/2017).
Cass. civ. n. 185/2020
Il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale. Posto che la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, mentre quella dettata dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale.
Cass. civ. n. 3797/2019
n tema di determinazione del danno risarcibile, non assurge a fatto colposo del creditore, idoneo a ridurre o a escludere il risarcimento del danno, la circostanza che il danneggiato abbia agito tardivamente nei confronti dell'autore della violazione, quand'anche un'ipotetica tempestiva azione fosse astrattamente suscettibile di circoscrivere l'entità del pregiudizio. Invero, l'art. 1227, comma 2, c.c., che costituisce un'applicazione dell'art. 1175 c.c., pur imponendo al creditore di tenere una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento, non arriva a pretendere il compimento di attività gravose o implicanti rischi, tra le quali ben può ricomprendersi l'avvio di un'azione giudiziale. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso il risarcimento dei danni per la perdita della possibilità di sfruttamento commerciale di alcuni modelli ornamentali, conseguente alla registrazione e alla successiva caduta in pubblico dominio di questi ultimi, in ragione del fatto che la relativa domanda era stata proposta dopo più di cinque anni dalla registrazione in parola). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/12/2014).
Cass. civ. n. 33771/2019
La quantificazione in misura percentuale del contributo colposo della vittima alla causazione del danno è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/05/2018).
Cass. civ. n. 7515/2018
Il concorso del danneggiato nella causazione o nell'aggravamento del danno, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., sussiste solo quando la sua condotta sia stata colposa e, cioè, irrispettosa di precetti legali, di patti contrattuali o di regole di comune prudenza.
Cass. civ. n. 2483/2018
In tema di responsabilità civile, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., anche nel caso in cui la vittima (minore di età) sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto; ciò in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. L'accertamento in ordine allo stato di capacità naturale della vittima e delle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce "quaestio facti" riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito.
Cass. civ. n. 11258/2018
Una volta allegato, da parte del debitore inadempiente, il fatto colposo del creditore danneggiato, il giudice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., è tenuto a esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso.
Cass. civ. n. 19218/2018
In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
Cass. civ. n. 29352/2018
In tema di risarcimento del danno, perché possa farsi luogo alla diminuzione del ristoro per concorso del creditore nella produzione del danno medesimo, è necessario che costui sia tenuto, per legge, o per contratto o per generico dovere di correttezza, ad adottare un determinato comportamento, inerente all'esecuzione del rapporto obbligatorio e idoneo a circoscrivere, se non ad escludere, gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento.
Cass. civ. n. 20146/2018
Ai fini della concreta risarcibilità dei danni subiti dal creditore, l'art. 1227, comma 2, c.c., nel porre la condizione dell'inevitabilità dei danni attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, impone al creditore anche una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di tale comportamento; tuttavia, nell'ambito dell'ordinaria diligenza richiesta, sono ricomprese soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.
Cass. civ. n. 1295/2017
Il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito; ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il concorso colposo del danneggiato, deceduto in un sinistro stradale, per avere accettato di farsi trasportare su un'autovettura guidata da un conducente in stato di ebrezza, e ciò sul rilievo che la responsabilità causativa del sinistro era stata integralmente ascritta al conducente dell'altro veicolo in esso coinvolto, ma non senza sottolineare, peraltro, l'assenza di prova sia sull'effettivo superamento - da parte del guidatore trasportante - del tasso alcolico consentito, che sulla consapevolezza, in capo al trasportato, di tale circostanza, siccome notoriamente non percepibile, con immediatezza, da ogni persona di media attenzione e prudenza).
Cass. civ. n. 4208/2017
In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima, deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di contributo causale a quell'evento ascrivibile al comportamento colposo del deceduto, non potendosi al danneggiante fare carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa.
Cass. civ. n. 272/2017
L’accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, così come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, rientrano nel potere di indagine del giudice del merito e sono incensurabili in sede di legittimità, quando siano sorretti da adeguata e logica motivazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura con la quale l’appaltatore di un’opera pubblica argomentava la propria carenza di responsabilità per il concorso di colpa dell’ente appaltante, anche in ragione di una sentenza della Corte dei conti che aveva condannato per danno erariale progettista e direttore dei lavori e di cui il giudice di merito aveva, in ogni caso, tenuto conto).
Cass. civ. n. 7964/2017
In tema di società di fatto, in mancanza della procedura di liquidazione, che è soltanto facoltativa, l’estinzione della società si verifica per effetto della cessazione dell’attività sociale, in assenza di obblighi di iscrizione e cancellazione a carico della stessa.
Cass. civ. n. 4019/2017
Il decreto di revoca del provvedimento di nomina del liquidatore giudiziale emesso dal presidente del tribunale in sede di volontaria giurisdizione non ha efficacia retroattiva, in quanto è ontologicamente inidoneo ad accertare un'eventuale situazione di invalidità pregressa degli atti compiuti in costanza di un incarico giudizialmente conferito.