Art. 248 – Codice civile – Legittimazione all’azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità

L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse [100 c.p.c.].

L'azione è imprescrittibile [2934].

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori [102 c.p.c.].

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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