Art. 402 – Codice civile – Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza
L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro [343 ss.], fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore [346], e in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito [330, 384]. Resta salva la facoltà del giudice tutelare [43 e 45] di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio [354], ovvero di nominare un tutore a norma dell'articolo 354.
Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio [332, 406].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8579/2024
Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (Pronunciandosi in ordine ad un credito alla restituzione della caparra confirmatoria, riconosciuto dalla sentenza di primo grado e ceduto in corso di causa, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario ad esperire azioni diverse da quella volta ad ottenere l'adempimento della prestazione e nella specie intese alla risoluzione del contratto, dichiarandole inammissibili perché spettanti al cedente).
Cass. civ. n. 10850/2023
In tema di contratto per persona da nominare, affinché possa ritenersi perfezionato il subingresso del terzo (con conseguente esclusione della legittimazione ad agire dello stipulante) non è sufficiente una valida e tempestiva "electio amici", ma è altresì necessaria l'esistenza di una procura rilasciata dal terzo nominato ovvero l'accettazione della nomina da parte di costui, la quale non richiede forme peculiari, potendo essere desunta da qualsiasi atto che ne manifesti chiaramente la volontà. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che aveva escluso la legittimazione attiva a promuovere l'azione ex art. 2932 c.c. in capo all'originario stipulante di un contratto preliminare, che aveva proceduto alla nomina del terzo, senza verificare la sussistenza di una procura o di un'accettazione riferibili a quest'ultimo).
Cass. civ. n. 6027/2021
In tema di società di capitali, l'adempimento dei doveri di controllo, gravanti sui sindaci per l'intera durata del loro ufficio, può essere valutato non solo in modo globale e unitario ma anche per periodi distinti e separati, come si desume dalla disciplina generale, contenuta nell'art. 1458, comma 1, c.c., riferita a tutti i contratti ad esecuzione continuata, pertanto, poiché l'art. 2402 c.c. prevede una retribuzione annuale in favore dei sindaci, è in base a questa unità di misura che l'inadempimento degli obblighi di controllo deve essere confrontato con il diritto al compenso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di merito, che aveva escluso la retribuzione al sindaco per la sola annualità in cui erano state riscontrate gravi inadempienze, in assenza di specifiche contestazioni riguardanti gli altri anni di svolgimento dell'incarico).
Cass. civ. n. 28394/2017
In caso di contratto stipulato per sé o per persona da nominare, la tardività della dichiarazione di nomina non è rilevabile d'ufficio né deducibile da terzi interessati, ma può essere eccepita soltanto dall'altro contraente.
Cass. civ. n. 15944/2015
In ipotesi di contratto preliminare di compravendita immobiliare per persona da nominare, ricorre il requisito della forma scritta della dichiarazione di nomina ex art. 1402 c.c. ove la "electio amici" sia avvenuta in sede di assemblea dei soci di una società cooperativa, quale promittente venditrice, con verbalizzazione e sottoscrizione da parte del socio assegnatario, promissario acquirente, nonché del terzo nominato.
Cass. civ. n. 22761/2014
La misura del compenso dei componenti del collegio sindacale di società di capitali, ai sensi dell'art. 2402 cod. civ., deve essere stabilita nell'atto costitutivo o deve essere fissata dall'assemblea, sicché, in mancanza di tale indicazione, va determinata dal giudice ex art. 2233 cod. civ., non potendosi attribuire alcuna rilevanza ad eventuali accordi intercorsi con l'amministratore sul criterio di calcolo della remunerazione.
Cass. civ. n. 14640/2008
L'incarico di componente del collegio sindacale anche nella società cooperativa è, ai sensi dell'art. 2402 c.c. (richiamato dall'art. 2516 c.c., nel testo ratione temporis vigente), necessariamente oneroso, in quanto non riflette solo interessi corporativi, ma concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà, l'indipendenza e l'obiettività della funzione; ne consegue che, ove l'entità del compenso non sia stabilita nell'atto costitutivo ne fissata dall'assemblea, il giudice che ne sia richiesto nella specie, in sede di opposizione allo stato passivo del fallimento dell'ente ha l'obbligo di procedere alla sua determinazione, ai sensi dell'art. 2233 c.c., non rappresentando un ostacolo la clausola dello statuto che demanda alla stessa assemblea la predetta scelta, attesa l'invalidità di tale previsione la quale si risolve nell'affermazione dell'opposta regola della gratuità dell'incarico.
Cass. civ. n. 12741/2007
Qualora il promittente venditore abbia stipulato il contratto per sé o per persona da nominare, la scadenza del termine — non perentorio — previsto dall'art. 1402 c.c. per la dichiarazione di nomina (se le parti non abbiano diversamente convenuto), può essere eccepita soltanto dall'altro contraente, nel cui interesse il suddetto termine è previsto.
Cass. civ. n. 15354/2004
Con riferimento alla disciplina del compenso spettante ai componenti del collegio sindacale di una società di capitali, ove l'attività di sindaco di una società controllata sia stata svolta da un di-pendente (munito dei richiesti titoli professionali) della società controllante, tale attività non può rientrare nel sinallagma del rapporto di lavoro subordinato, non potendo l'autonomia e responsabilità dell'incarico di sindaco essere soggette alla supremazia che caratterizza la subordinazione, con la conseguenza che l'onere del compenso, grava sulla controllata e non può rientrare nella retribuzione corrisposta dalla controllante al suo dipendente.
Cass. civ. n. 6952/2000
Nel contratto per persona da nominare il termine di tre giorni fissato dalla legge per la dichiarazione di nomina può essere validamente modificato dalle parti, a condizione che il nuovo termine sia certus an et quando e non faccia sorgere dubbio alcuno che l'adempimento prescritto dalla legge avvenga in un determinato numero di giorni a decorrere dalla stipulazione del contratto oppure a scadenza fissa o in altro modo sicuramente determinato; in mancanza di tali caratteristiche la clausola è inidonea a sostituire il termine legale e se l'indicazione del contraente non avviene entro questo termine il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto il contratto efficace tra le parti originarie in presenza di una clausola che aveva previsto che la nomina dovesse avvenire in occasione della stipula dell'atto pubblico, per la quale era fissato un termine dilatorio, stabilendosi che non potesse aver luogo prima di una data determinata).
Cass. civ. n. 3576/1999
In tema di contratto per persona da nominare, il termine per l'electio amici può essere legittimamente stabilito dalle parti in via derogatoria rispetto alla disciplina legale di cui all'art. 1402 c.c. (tre giorni dalla conclusione del contratto), con la conseguenza che, in caso di stipula di un preliminare per persona da nominare, detto termine ben può coincidere con la data fissata per la stipula del contratto definitivo: in tal caso, l'indicazione del nome del terzo deve considerarsi tempestiva qualora, non potendo addivenirsi a detta stipula per l'opposizione del promittente alienante, il promissario acquirente abbia avanzato istanza per l'esecuzione in forma specifica, provvedendo all'electio amici con la domanda giudiziale.
Cass. civ. n. 1823/1992
L'invalidità o l'intempestività della dichiarazione di nomina del terzo non comporta la nullità del contratto per persona da nominare, ma ne restringe unicamente l'efficacia nei rapporti fra i contraenti originari. Ne consegue che con riguardo ad un contratto preliminare la questione della validità e tempestività di tale dichiarazione può essere sollevata solo nell'ambito dei rapporti che legano il promittente, il promissario ed il terzo nominato, ma non può essere in nessun caso dedotta da un terzo estraneo, il quale non potrebbe derivarne effetti a lui favorevoli, neppure quando vanti a sua volta sulla base di un autonomo rapporto intercorso con il medesimo promittente e concernente il medesimo bene, la qualità di promissario.
Cass. civ. n. 3401/1984
In ipotesi di preliminare di compravendita immobiliare, stipulato dal promissario acquirente per sé o per persona da nominare, la circostanza che quest'ultimo provveda a tale nomina dopo la scadenza del termine all'uopo fissato, in esecuzione di un patto di cessione del contratto cui sia rimasto estraneo il promittente venditore, non è di per sé ostativa a che il soggetto nominato assuma i diritti (e gli obblighi) nascenti dal contratto stesso, e, quindi, abbia la possibilità di chiederne l'esecuzione in forma specifica a norma dell'art. 2932 c.c. tenendo conto che l'indicata tardività della nomina, quale ragione di decadenza dalla relativa facoltà, non è rilevabile d'ufficio, né deducibile da terzi interessati, ma può essere soltanto eccepita dall'altro contraente, e che, inoltre, il suddetto patto di cessione deve ritenersi efficace qualora risulti un preventivo assenso alla cessione medesima da parte del promittente, ancorché tale assenso non sia ravvisabile nel mero fatto di aver aderito alla riserva di nomina effettuata dal promissario.
Cass. civ. n. 422/1984
Con riguardo al preliminare di compravendita immobiliare, il quale contenga la facoltà del promissario di intestare il bene promesso anche ad altra persona da nominare, la domanda giudiziale proposta da detto promissario e da un terzo, al fine di conseguire congiuntamente l'esecuzione specifica del preliminare medesimo, può integrare una tempestiva e valida nomina di tale terzo, quale contitolare dei diritti nascenti dal contratto stesso, ove dai patti che prevedono la suddetta facoltà risulti una deroga al termine legale per la nomina del terzo (tre giorni dalla stipulazione, ai sensi dell'art. 1402 c.c.), nel senso che essa sia consentita fino al momento del contratto definitivo.
Cass. civ. n. 1219/1983
Nel caso d'inadempimento di un contratto preliminare di compravendita che preveda la stipulazione del contratto definitivo a favore del promissario o di un terzo da nominare al momento della stipula, perché il promissario possa ottenere in giudizio pronuncia di trasferimento direttamente a favore del terzo, occorre che la nomina di quest'ultimo sia fatta nella stessa domanda.
Cass. civ. n. 1847/1982
Nel contratto per persona da nominare, la comunicazione della nomina e la comunicazione dell'accettazione della persona nominata sono valide ed operanti, ai sensi dell'art. 1402 c.c., quando giungano all'indirizzo dell'altro contraente entro il termine legale di tre giorni, ovvero entro il diverso termine convenzionale all'uopo pattuito, mentre resta a tal fine irrilevante la loro eventuale non contemporaneità, o ricezione in tempi diversi, ma nel rispetto del suddetto termine.
Cass. civ. n. 3644/1972
Il termine per la dichiarazione di nomina della persona contraente (art. 1402 c.c.) è da qualificare termine di decadenza, e dalla inosservanza di esso consegue che il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari. La relativa eccezione è proponibile anche in appello, purché prima della chiusura della trattazione orale. La dichiarazione di nomina tardivamente operata non produce i suoi effetti nell'ambito del contratto per persona da nominare, qualunque sia l'atteggiamento dei contraenti, potendo, se mai, essa dar luogo, in quanto ne ricorrano i relativi presupposti, ad una cessione di contratto.