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Art. 402 — Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza

Art. 402 — Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza

L’istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro [ 343 ss. ], fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore [ 346 ], e in tutti i casi nei quali l’esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito [ 330, 384 ]. Resta salva la facoltà del giudice tutelare [ 43 e 45 disp. att. ] di deferire la tutela all’ente di assistenza o all’ospizio [ 354 ], ovvero di nominare un tutore a norma dell’articolo 354.

Nel caso in cui il genitore riprenda l’esercizio della responsabilità genitoriale, l’istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio [ 332, 406 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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