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Art. 1932 — Norme inderogabili

Art. 1932 — Norme inderogabili

Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e Quarto comma, e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato.

Le clausole che derogano in senso meno favorevole all’assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge [ 1339, 1419 2 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4889/1998

L’inserzione in un contratto di assicurazione, concluso mediante un modulo o formulario, di una clausola che preveda l’onere (a carico dell’assicurato) del tempestivo avviso del sinistro entro un termine di decadenza (convenzionale) — clausola che è valida ove contempli un termine più lungo di quello (di tre giorni) stabilito dalla legge e sanzionato solo con la possibile riduzione dell’indennizzo, bilanciando così in favore dello stesso assicurato l’introduzione del termine decadenziale, in modo da non dover essere ricondotta al disposto dell’art. 1932, comma primo, c.c. — deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1342, comma secondo, c.c., salvo che sia il risultato di trattative specifiche o che sia trascritta da un contratto collettivo. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che — ritenendo invece inapplicabile l’art. 1342 c.c. — aveva accolto l’eccezione di decadenza proposta dal fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti di aziende industriali in riferimento alla richiesta di indennizzo di un dirigente inoltrata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 13 del regolamento del fondo stesso).

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Cass. civ. n. 9462/1997

La stipulazione, da parte di un agente munito del potere rappresentativo di una compagnia di assicurazione, di clausole derogatorie al disposto di cui all’art. 1901 c.c. (nella specie, previsione dell’efficacia del rapporto assicurativo sin dalla decorrenza contrattualmente convenuta, nonostante il mancato pagamento del premio) deve ritenersi legittima, ai sensi del disposto del successivo art. 1932, attesane la operatività in senso pila favorevole all’assicurato, e salva la ipotesi di una espressa limitazione della procura (la cui prova costituisce onere gravante sulla società di assicurazioni), opponibile all’assicurato, da parte della compagnia, soltanto se resa pubblica attraverso le prescritte modalità. Tale clausola in deroga deve ritenersi soggetta, a norma dell’art. 1988 c.c., alla forma scritta soltanto ad probationem, con conseguente ammissibilità della sua dimostrazione mediante confessione o giuramento.

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