Art. 2298 – Codice civile – Rappresentanza della società

L'amministratore che ha la rappresentanza della società [2295 n. 3, [2463, n. 8, 2475, n. 7; l.f. 157] può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale [2384], salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura [19, 2204]. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese [34, 2188] o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza [19, 2193, 2206, 2207].

[Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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