Art. 564 – Codice civile – Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione

Il legittimario [536 c.c.] che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario [484, 557 c.c.] non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità [519 ss. c.c.]. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto [493, 505, 494 c.c.].

In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni [555 c.c.] o di disposizioni testamentarie [554 c.c.], deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato [552, 553, 724 c.c.].

Il legittimario che succede per rappresentazione [467 ss. c.c.] deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente [740 c.c.].

La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione [737 ss. c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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