Art. 687 – Codice civile – Revocazione per sopravvenienza di figli

Le disposizioni a titolo universale o particolare [588 c.c.], fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto [566 c.c.] per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo [291 ss. c.c.], ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio [250, 254 c.c.].

La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.

La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

Se i figli o discendenti non vengono alla successione [4, 463, 521 c.c.] e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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