Art. 687 – Codice civile – Revocazione per sopravvenienza di figli
Le disposizioni a titolo universale o particolare [588 c.c.], fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto [566 c.c.] per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo [291 ss. c.c.], ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio [250, 254 c.c.].
La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.
La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.
Se i figli o discendenti non vengono alla successione [4, 463, 521 c.c.] e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28043/2023
Il testamento redatto dal de cuius che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale - e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva - di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti.
Cass. civ. n. 27116/2023
In tema di contratto di trasporto o di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento del vettore spetta, ai sensi dell'art. 1689 c.c., al destinatario che, una volta giunta la merce a destinazione, ne richieda la consegna, così esercitando un potere di fatto su di essa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, ritenendo unitario il contratto di trasporto e spedizione seppur avente ad oggetto una pluralità di colli, aveva ravvisato l'ipotesi del cd. svincolo simbolico, avendo il destinatario manifestato di voler aderire al contratto ricevendo parte dei beni, così esercitando un potere di fatto su di essi).
Cass. civ. n. 32976/2022
In tema di responsabilità per perdita delle merci nell'ambito del contratto di subtrasporto, i diritti di rivalsa azionati dal vettore nei confronti del sub-vettore sono soggetti al termine prescrizionale di cui all'art. 2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire, poiché la domanda di manleva trova la propria "causa petendi" nel contratto di sub-trasporto ed è soltanto dall'inadempimento del sub-vettore, per aver omesso di riconsegnare la merce alla data convenuta, che sorge l'interesse del vettore ad agire nei suoi confronti per far valere i propri diritti.
Cass. civ. n. 169/2018
In tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'art. 687, comma 1, c.c. ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il "de cuius" ha disposto dei suoi beni, sicché, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione, ne consegue che il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto dell'art. 277, primo comma e 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del "de cuius", né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.
Cass. civ. n. 13374/2018
In tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore; poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti.
Cass. civ. n. 18893/2017
Il testamento redatto dal "de cuius" che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale - e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva - di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti.
Cass. civ. n. 21850/2017
Nel trasporto aereo di merci, l'attività svolta dall'impresa esercente il servizio di c.d. "handling" aeroportuale non viene resa in esecuzione di un autonomo contratto di deposito a favore di terzo, concluso tra l' "handler" (promittente) e il vettore (stipulante) a beneficio del mittente o del destinatario, ma rientra, come attività accessoria, nella complessiva prestazione che forma oggetto del contratto di trasporto, la quale non si esaurisce nel mero trasferimento delle cose ma comprende anche la fase ad esso antecedente (allorché l' "handler" riceve la merce dal mittente in funzione della consegna al vettore, nell'aeroporto di partenza) e la fase ad esso successiva (allorché riceve la merce dal vettore in funzione della messa a disposizione del destinatario, nell'aeroporto di destinazione), atteso che tale prestazione deve corrispondere, ai sensi dell'art. 1174 c.c., all'interesse del creditore ad ottenere la riconsegna delle cose trasportate nel luogo, nel termine e con le modalità indicate nel contratto medesimo; consegue da ciò che: a) l'operatore di "handling" assume la qualifica di ausiliario del vettore, in quanto soggetto terzo rispetto al contratto di trasporto, della cui opera il debitore si avvale per l'esecuzione di una parte della prestazione che ne forma oggetto; b) nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose trasportate nella fase in cui le stesse sono affidate all' "handler", il proprietario di esse può agire contrattualmente nei confronti del vettore, il quale è responsabile del fatto colposo del proprio ausiliario, ai sensi dell'art. 1228 c.c.; c) nella medesima ipotesi, l'operatore di "handling" non risponde nei confronti del mittente o del destinatario a titolo contrattuale, non essendo parte del rapporto obbligatorio nascente dal contratto di trasporto, ma risponde, in solido con il vettore, a titolo extracontrattuale in quanto autore di un comportamento doloso o colposo imputabile ai sensi dell'art. 2043 c.c.; d) in quanto ausiliario del vettore aereo, l' "handler", pur rispondendo a titolo extracontrattuale, beneficia delle limitazioni di responsabilità previste, in favore del vettore medesimo e dei suoi dipendenti od incaricati, dagli artt. 22 e 30 della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo (già artt. 22 e 25/A della Convenzione di Varsavia), nonché della disciplina uniforme convenzionale, dettata in tema di decadenza dall'azione risarcitoria e di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dall'art. 35 della Convenzione di Montreal (già art. 29 della Convenzione di Varsavia), salva l'ipotesi di condotta dolosa o coscientemente colposa, nella quale, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della Convenzione di Montreal, la responsabilità dell'ausiliario resta illimitata.
Cass. civ. n. 23173/2014
In materia di trasporto di cose, l'art. 1687 cod. civ. non prescrive particolari modalità per la messa a disposizione del destinatario delle cose trasportate, sicché essa può anche avvenire con modalità diverse dallo scarico delle cose dal mezzo di trasporto, in cui normalmente consiste. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che il vettore, il quale si era limitato ad accettare la consegna del contenitore, senza però procedere alla rimozione dei sigilli di apertura con successivo scarico della merce ivi contenuta, non avesse assunto in relazione ad essa alcun obbligo di custodia).
Cass. civ. n. 25117/2010
La "messa a disposizione" prevista dall'articolo 1687 c.c. è un'operazione inerente al trasporto, consistente nel mettere a terra la cosa trasportata nel luogo di destinazione indicato nel contratto, crei è normalmente obbligato il vettore, che può essere peraltro convenzionalmente posta carico del destinatario, ovvero costituire oggetto di un contratto d'appalto - collegato o complementare a quello di trasporto - con il quale il vettore si assuma l'obbligo di eseguire le operazioni di scarico della cosa trasportata con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, particolarmente quando tali operazioni siano talmente complesse da richiedere l'impiego di mezzi straordinari, di cui il vettore normalmente non dispone, da effettuare con personale specializzato.
Cass. civ. n. 4195/2010
La "messa a disposizione", quale obbligazione accessoria e funzionale all'esecuzione del contratto di trasporto prevista dall'art. 1687 c.c., consiste nello scaricare a terra, dal mezzo adibito a trasporto e nel luogo fissato per la riconsegna, la merce trasportata onde consentirne l'apprensione materiale al ricevente. Ne consegue che, quando non sia possibile effettuare la consegna delle cose al momento del loro arrivo a destinazione per fatto imputabile al destinatario, il vettore ha l'onere, per liberarsi dal suo persistente obbligo di conservare e custodire la merce, di chiedere istruzioni al mittente, ai sensi dell'art. 1690, primo comma, c.c. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso della ditta autotrasportarice che, eseguito il trasporto fino a destinazione, aveva lasciato la merce nei timor chi di cui la stessa aveva l'esclusiva disponibilità, merce che era stata trafugata da ignoti nell'area di parcheggio, prima che venisse scaricata nel luogo indicato dal destinatario, con la conseguenza che, fino al compimento di tale prestazione, essa si sarebbe dovuta considerare rimasta ancora nella sfera di detenzione e, perciò, di sorveglianza dello stesso vettore).
Cass. civ. n. 1935/1996
L'art. 687, primo comma, c.c. ha il fondamento oggettivo individuabile nella modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni. Siccome tale modificazione sussiste sia quando il testatore abbia riconosciuto un figlio naturale, sia quando nei suoi confronti sia stata esperita vittoriosamente l'azione di accertamento di filiazione naturale, dal combinato disposto del primo comma dell'art. 277 e del primo comma dell'art. 687 c.c. deriva che la revoca del testamento è ricollegabile anche al secondo di tali eventi.
Cass. civ. n. 10392/1991
Nel trasporto di cose il vettore ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 1687 c.c., di dare avviso al destinatario dell'arrivo delle cose trasportate e correlativamente anche del loro mancato arrivo nel caso di perdita durante il viaggio. Ne consegue che sullo stesso vettore, convenuto dal mittente con fazione di danno per la perdita durante il viaggio delle cose consegnategli, incombe l'onere della prova dell'avvenuta richiesta della riconsegna della merce da parte del destinatario ai sensi ed agli effetti previsti dall'art. 1689 c.c.
Cass. civ. n. 9357/1990
Il servizio di cosiddetto handling negli aereoporti, che ha oggetto una serie di attività volte all'assistenza a terra dei passeggeri ed allo sbarco, custodia e riconsegna delle merci, senza comportare una dipendenza o «proposizione» dell'impresa che esercita il detto servizio rispetto alla società che effettua il trasporto, costituendo i servizi da quest'ultima autonomamente prestati in forza del relativo contratto con il vettore non un accessorio del contratto di trasporto, che si esaurisce con l'arrivo dell'aereo nell'aeroporto, bensì oggetto dei distinti rapporti obbligatori caratterizzati dalla prestazione di cui il vettore necessiti. Pertanto, in ipotesi di trasporto di merce, con la consegna da parte del vettore delle cose trasportate all'impresa esercente il servizio di handling (con l'obbligo di questa di custodirle e di restituirle al destinatario) si perfeziona tra i predetti soggetti un contratto di deposito a favore del terzo destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, in caso di avaria della merce nella fase di deposito, è legittimato a proporre, nel termine di prescrizione proprio di tale contratto, l'azione risarcitoria direttamente nei confronti dell'impresa esercente l'handling.
Cass. civ. n. 187/1970
Accertata la volontà del testatore di mantenere ferme le disposizioni testamentarie nel caso di esistenza o sopravvenienza di figli, è irrilevante ogni indagine sulla certezza — o meno — dell'evento prospettatosi dal testatore, e sul contenuto o sulla sufficienza delle disposizioni, eventualmente, fatte nel testamento a favore dei figli sopravvenuti o riconosciuti dopo il testamento, perché, in ogni caso, le eventuali lesioni dei diritti degli stessi, ravvisabili nel testamento, possono essere eliminate con la riduzione delle disposizioni fatte a favore degli altri coeredi o legatari.