Art. 2947 – Codice civile – Prescrizioni del diritto al risarcimento del danno
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato [150 c.p.c. ss.] o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [648, 650 c.p.].
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Cass. civ. n. 25119/2025
Elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della relativa durata, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, sicché la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che la stessa sia onerata solo di allegare il suddetto elemento costitutivo, manifestando la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali è rimessa al potere-dovere del giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per genericità l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per omessa specificazione del tipo di prescrizione invocata e della data di decorrenza).
Cass. civ. n. 24026/2025
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti nella fase di vita prenatale del danneggiato, a causa dell'assunzione da parte della gestante di farmaci ad effetti teratogeni contenenti talidomide, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 229 del 2005, salvo che il danneggiante provi, anche in via presuntiva, che la consapevolezza del danneggiato circa il nesso causale tra l'assunzione del farmaco e la condizione di disabilità o la menomazione era maturata in epoca anteriore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva collocato temporalmente la conoscibilità del nesso causale tra l'assunzione del farmaco da parte della madre incinta e la patologia da cui era affetta l'interessata agli anni degli studi universitari di giurisprudenza di quest'ultima, o al più tardi nei primi anni del praticantato legale, rappresentando quello degli effetti teratogeni del Talidomide un "caso di scuola" nell'ambito delle trattazioni, anche di carattere manualistico, riguardanti il danno alla salute).
Cass. civ. n. 22191/2025
In ossequio al disposto dell'art. 252 disp.att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente abbia una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si sia verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale per la sua residua durata, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento azionato da alcuni medici specializzandi per il tardivo recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, avendo essi introdotto il giudizio soltanto nel luglio del 2017, senza aver preventivamente interrotto la prescrizione durante il quinquennio 1° gennaio 2012 - 1° gennaio 2017).
Cass. civ. n. 1923/2025
In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.
Cass. civ. n. 375/2025
In tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione.
Cass. civ. n. 21049/2024
La costituzione di parte civile determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, con effetto permanente fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei a quest'ultimo. (Nella specie, relativa alla responsabilità solidale della Consob per omessa vigilanza sull'operato di due società di intermediazione finanziaria, i cui esponenti erano stati sottoposti a giudizio penale per i reati di appropriazione indebita e bancarotta, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto effetto interruttivo istantaneo – e non permanente – all'istanza di ammissione al passivo fallimentare delle suddette società, formulata dai risparmiatori danneggiati).
Cass. civ. n. 2375/2024
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti nella fase di vita prenatale del danneggiato, a causa dell'assunzione da parte della gestante di farmaci ad effetti teratogeni contenenti talidomide, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 229 del 2005, salvo che il danneggiante provi, anche in via presuntiva, che la consapevolezza del danneggiato circa il nesso causale tra l'assunzione del farmaco e la condizione di disabilità o la menomazione era maturata in epoca anteriore.
Cass. civ. n. 2232/2024
Il contratto di appalto avente ad oggetto l'allestimento di un bene, con affidamento in custodia all'appaltatore, non dispiega effetti protettivi a favore del terzo proprietario diverso dal committente, atteso che, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di efficacia limitata alle parti degli effetti negoziali di cui all'art. 1372, comma 2, c.c.; ne discende che le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento contrattuale nei confronti dei terzi hanno natura riflessa e comportano una responsabilità che è di tipo extracontrattuale, soggetta al termine di prescrizione quinquennale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto, per intervenuta prescrizione quinquennale, della domanda svolta dalla proprietaria di un natante, posto sotto sequestro e successivamente affidato dalla Guardia di finanza in custodia a una società appaltatrice, di risarcimento del danno patito in conseguenza della distruzione del bene a seguito di un incendio).
Cass. civ. n. 279/2024
Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora; pertanto, non determina l'interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.
Cass. civ. n. 34570/2023
In tema di responsabilità del Ministero della Salute per i danni da emotrasfusione infetta, in caso di decesso del soggetto emotrasfuso, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio, patiti dai congiunti, decorre dal giorno in cui il decesso venga percepito - o possa essere percepito usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato il suindicato dies a quo nel momento della presentazione della domanda di indennizzo ex l. n. 210 del 1992, non potendo esso coincidere con la conoscenza, da parte dei congiunti, della patologia di cui era affetta la vittima, non essendo stati forniti elementi certi tali da far ritenere che essi non potessero ignorare l'eziopatogenesi della malattia).
Cass. civ. n. 31157/2023
La sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. (c.d. patteggiamento) non può essere equiparata, ai fini dell'art. 2953 c.c., ad una pronuncia di condanna, idonea ad innalzare a dieci anni il termine prescrizionale più breve previsto dalla legge; essa, peraltro, va ricondotta alla nozione di sentenza irrevocabile, rilevante, ex art. 2947 c.c., ai fini dell'operatività della prescrizione biennale.
Cass. civ. n. 29859/2023
Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario; il relativo accertamento è oggetto di un giudizio di fatto, censurabile in cassazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto coincidere il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con il momento del decesso della vittima primaria, sul presupposto che di quest'ultimo fosse percepibile, in base all'ordinaria diligenza, la riconducibilità causale alla condotta potenzialmente inadempiente dei sanitari, trattandosi di intervento chirurgico routinario di osteosintesi).
Cass. civ. n. 25438/2023
Ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto illecito, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale, di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione, siccome astrattamente integrante gli estremi di un reato.
Cass. civ. n. 19568/2023
In tema di responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto "iure proprio", in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di pretesa che deriva da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale: ne consegue che il "dies a quo" va individuato alla data della morte della vittima.
Cass. civ. n. 16631/2023
In tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. (Nella specie, relativa a responsabilità di un notaio per aver rogato una compravendita trascurando l'inidoneità della procura adoperata dal venditore a superare i vizi derivanti da un conflitto di interessi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il termine di prescrizione decorrente dal momento in cui alla parte contrattuale che si riteneva danneggiata era stato notificato atto di citazione finalizzato all'annullamento del menzionato contratto traslativo).
Cass. civ. n. 15276/2023
In caso di fallimento della società fiduciaria resasi inadempiente al mandato conferitole dagli investitori, l'ammissione allo stato passivo determina, in favore di questi ultimi, l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura; tale effetto, in applicazione dell'art. 1310, comma 1, c.c., si estende anche al soggetto coobbligato (CONSOB), tenuto al risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti per omessa vigilanza.
Cass. civ. n. 14644/2023
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da più reati avvinti dal vincolo della continuazione decorre dalla data di cessazione della continuazione e non già da quella di consumazione degli stessi.
Cass. civ. n. 9930/2023
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo; al fine di individuare il "dies a quo" della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio.
Cass. civ. n. 9883/2023
In tema di prescrizione, al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato dalla legge anche come illecito penale si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione relativi al reato nei soli casi di azione civile esercitata e conclusa in sede penale e non invece nella diversa ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile (ancorché preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale), essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale.
Cass. civ. n. 9100/2023
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, la presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa ex l. n. 210 del 1992 produce un effetto interruttivo della prescrizione di natura istantanea e non già permanente, presupponendo quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., la pendenza di un procedimento giurisdizionale.
Cass. civ. n. 7262/2023
Nell'azione risarcitoria ex art. 2497 c.c. nei confronti di società che svolga attività di direzione e coordinamento di altra società, il "dies a quo" del termine di prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui il pregiudizio per gli interessi sociali sia conoscibile da parte dei soci della società eterodiretta e non dalla realizzazione dei singoli atti concretanti l'illecita condotta di direzione e coordinamento.
Cass. civ. n. 4677/2023
Allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni "de die in diem", a mano a mano che essi si verificano.
Cass. civ. n. 3681/2011
La norma dell'art. 2054 c.c., pur applicandosi alla circolazione di tutti i veicoli senza distinzione di tipologia, non ha la funzione di garantire la circolazione anche in un contesto di esercitazioni a mezzo di veicoli militari compiute in zone riservate e chiuse al traffico di veicoli civili; ne consegue che, ove un appartenente alle Forze Armate sia stato investito da un mezzo militare in un campo interdetto alla circolazione civile, il termine di prescrizione dell'illecito non è quello biennale di cui all'art. 2947, secondo comma, c.c., ma è quello quinquennale previsto dal primo comma del medesimo art. 2947.
Cass. civ. n. 25126/2010
In tema di risarcimento del danno derivato dalla circolazione stradale, qualora il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato e questo sia estinto per una causa diversa dalla prescrizione (nella specie, per morte del reo), il termine di prescrizione è biennale, ai sensi dell'art. 2947 c.c., e decorre dalla data in cui il reato si è estinto (nella specie, dalla data della morte del reo) e non già da quella in cui l'estinzione è stata dichiarata o, a maggior ragione, da quella in cui il danneggiato ha avuto notizia della causa di estinzione.
Cass. civ. n. 13284/2010
Al diritto al risarcimento del danno conseguente a una malattia professionale contratta dal dipendente nell'espletamento del lavoro in conseguenza del comportamento colposo del datore di lavoro si applica, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c., il termine prescrizionale previsto per il reato di lesioni colpose, non potendo trovare applicazione un diverso e più lungo termine prescrizionale per effetto del collegamento della condotta datoriale con altra fattispecie, qualificabile come omicidio colposo, conseguente all'adibizione di altro lavoratore al medesimo ambiente lavorativo nocivo, non essendo l'istituto della continuazione applicabile in riferimento ai reati colposi.
Cass. civ. n. 14644/2009
Il termine di prescrizione applicabile al diritto al risarcimento del danno, derivato da un fatto astrattamente previsto dalla legge come reato, è sempre quello previsto dall'art. 2947 c.c., a nulla rilevando che l'azione penale sia o meno procedibile. Deve pertanto applicarsi il suddetto maggior termine, in luogo di quello ordinario di cui ai primi due commi dell'art. 2947 c.c., anche nel caso di illecito penale commesso da militari statunitensi di stanza in Italia, e come tale sottratto alla giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 7 del Trattato di Londra del 19 giugno 1951, ratificato e reso esecutivo con la legge 30 novembre 1955, n. 1355.
Cass. civ. n. 1346/2009
Qualora per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione non ne consegue l'applicazione, nel successivo giudizio civile, del termine di prescrizione previsto dal comma terzo dell'art. 2947 cod. civ. Il decreto di archiviazione, infatti, non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata. Ne deriva che spetta al giudice civile stabilire, con piena libertà di giudizio, se nei fatti emersi, e legittimamente ricostruiti anche in modo difforme dall'avviso del giudice penale, siano ravvisabili gli estremi di un fatto illecito, sia per quanto concerne l'individuazione del termine di prescrizione, sia per quanto concerne tutti gli altri effetti che ne possono conseguire sul piano del diritto civile. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di appello che, equiparando un decreto di archiviazione ad una sentenza irrevocabile, aveva ritenuto, in tema di causa attinente a sinistro derivante da circolazione stradale, applicabile il termine di prescrizione breve biennale "ex" art. 2947, comma terzo, cod. civ., decorrente dalla data di pronunzia del decreto di archiviazione).
Cass. civ. n. 27337/2008
Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947. terzo comma, prima parte, c.c.) perché il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fattoreato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.
Cass. civ. n. 20437/2008
L'art. 2947 cod. civ., quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine prescrizionale stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti della pretesa risarcitoria e si applica, quindi, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta o secondaria ancorché siano rimasti estranei al processo penale a carico di colui al quale il reato è stato attribuito.
Cass. civ. n. 27183/2007
Agli effetti del risarcimento del danno da illecito permanente (quale deve ritenersi l'abusiva captazione di acque pubbliche). la permanenza va accertata non già in riferimento al danno, bensì al rapporto eziologico tra il comportamento contra ius dell'agente, qualificato dal dolo o dalla colpa, e il danno. Pertanto, la successione di un soggetto ad un altro in un rapporto, comportando il termine di una condotta e l'inizio di un'altra, determina la cessazione della permanenza e l'inizio del decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento nei suoi confronti, in quanto ha fine la condotta volontaria del soggetto che sia in grado di far cessare lo stato continuativo dannoso da lui posto in essere. Ne deriva che la responsabilità della cassa per il mezzogiorno, ente finanziatore e costruttore di impianto di acquedotto che capta acque pubbliche in assenza di concessione di derivazione, nonché iniziale fruitore della derivazione, cessa al momento del trasferimento operato per legge a favore della Regione dall'art. 148 D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 (testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno), per cui è da tale momento che decorre la prescrizione del diritto risarcitorio.
Cass. civ. n. 9524/2007
In tema di prescrizione «breve» del diritto al risarcimento del danno, ancorché il dato testuale non faccia espressamente riferimento alla «scoperta» di esso, in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale dell'azione risarcitoria va ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto pervenire a una siffatta percezione usando la normale diligenza. (Nella specie, il danneggiato, pur soffrendo di lievi disturbi fisici fin da epoca relativamente prossima al fatto, solo in un tempo successivo, ed a seguito di ulteriori ricoveri ed accertamenti, aveva potuto attribuire la causa anche ai sanitari che avevano proceduto alle diagnosi iniziali).
Cass. civ. n. 3762/2007
In tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, dal disposto del terzo comma dell'art. 2947 c.c. emerge, per l'ipotesi in cui il fatto costituisce anche reato, che quando il reato si estingue per prescrizione, non si applica il termine biennale, ma quello eventualmente più lungo previsto per la prescrizione del reato, al fine di evitare che il reo condannato in sede penale resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima, beneficiando del più breve termine di prescrizione in sede civile. Quando, tuttavia, il reato si estingue per una ragione diversa dalla prescrizione, viene meno la predetta ragione e si applica il termine civilistico, ma il dies a quo è il momento nel quale si è estinto il reato stesso, ovvero è divenuta irrevocabile la sentenza che ha definito il procedimento penale con una pronuncia diversa da quella della prescrizione e che non pregiudichi l'azione risarcitoria del danno, rientrando tra queste anche la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p.
Cass. civ. n. 15357/2006
In tema di prescrizione, con riferimento all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, il regresso dell'impresa designata, previsto dall'articolo 29, primo comma. della legge 24 dicembre 1969 n. 990 nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nei casi contemplati dall'articolo 19, primo comma, lett. a) e b), della stessa legge, è riconducibile nell'ambito della surrogazione legale di cui all'articolo 1203 n. 5 c.c., in quanto si traduce nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito, cui subentra l'impresa nella medesima posizione sostanziale e processuale. Pertanto, il diritto dell'impresa è soggetto alla prescrizione biennale con decorrenza dall'esecuzione del pagamento al danneggiato.
Cass. civ. n. 13272/2006
Ai sensi dell'art. 2947, commi primo, secondo e terzo, c.c., il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni, ovvero in due se il danno è prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, ovvero, quando il fatto è considerato dalla legge come reato e per questo è stabilita una prescrizione più lunga, nel momento in cui il reato si estingue per prescrizione. Peraltro, ai fini del computo della prescrizione penale, occorre avere riguardo al reato contestato nel capo d'imputazione, dacché qualunque diminuzione della pena per effetto di determinazioni operate dal giudice nel corso del procedimento - come i applicazione di circostanze attenuanti ovvero il mutamento del titolo del reato - non importa, trattandosi di situazione non prevedibile del danneggiato, l'estensione della più breve prescrizione del reato come definitivamente ritenuto nella sentenza al diritto al risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 21500/2005
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento danni da fatto illecito inizia a decorrere dal verificarsi del fatto causativo del danno, a meno che non si tratti di ulteriori conseguenze dannose che non siano un semplice sviluppo o aggravamento del danno già insorto, ed a meno che non si tratti di illecito permanente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto prescritto il diritto di un preside ad agire per il risarcimento dei danni conseguenti all'esser stato illegittimamente collocato d'ufficio in aspettativa per inidoneità a svolgere le proprie mansioni, individuando la decorrenza iniziale del termine di prescrizione nel momento di collocazione in aspettativa, non incidendo sul momento consumativo dell'illecito la protrazione nel tempo del discredito professionale subito dall'insegnante a causa del collocamento in aspettativa).
Cass. civ. n. 23979/2004
In tema di illeciti amministrativi, nell'ipotesi in cui lo stesso fatto illecito sia preso in considerazione sia da una disposizione che contempla una sanzione amministrativa (nella specie: gli artt. 2 e 3 della legge n. 898 del 1986), sia da una disposizione penale (nella specie: per il conseguimento indebito di aiuti comunitari per la campagna olearia degli anni 1986/1987), trova luogo, in generale, la disciplina stabilita dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, ed in particolare il principio di specialità, in base al quale deve farsi applicazione della norma speciale, in base alla quale — attraverso il richiamo (operato ex art. 4 della la legge n. 898 del 1981) alle regole contenute nella legge n. 689 del 1981 e all'art. 28, in particolare — l'illecito amministrativo resta assoggettato al termine prescrizionale suo proprio, ossia a quello quinquennale (decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione) e non a quello stabilito nell'art. 2947 c.c., dettato in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, allorché il fatto costituisce reato. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Amministrazione che chiedeva la cassazione della sentenza di merito che aveva ritenuto prescritta la violazione per il decorso del termine quinquennale).
Cass. civ. n. 18169/2004
In tema di prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni, l'applicazione del più favorevole termine di prescrizione previsto per il resto, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c., se non richiede una sentenza penale di condanna, postula almeno l'accertamento del fatto reato. In particolare, in relazione all'azione di rescissione per lesione, è insufficiente, ai fini dell'applicazione del disposto del citato art. 2947, terzo comma, c.c., l'allegazione in sede civile di elementi di fatto penalmente rilevanti ma strutturalmente estranei al binomio petitum-causa petendi. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che, nel caso al suo esame, il termine di prescrizione applicabile fosse quello di cui all'art. 2947, terzo comma, c.c. anziché quello di un anno dalla conclusione del contratto ex art. 1449 c.c., e ciò sia perché in sede penale era stata negata — con efficacia di giudicato rispetto alla parte civile, ricorrente in cassazione — qualsiasi responsabilità della controparte, sia perché l'attore aveva posto a fondamento dell'azione di rescissione per lesione uno stato di bisogno, del quale rilevava la sussistenza indipendentemente dalla causa che l'aveva determinato).
Cass. civ. n. 5563/2004
Le prescrizioni brevi, (che sono alternative alla prescrizione decennale ordinaria, pur avendo il medesimo fondamento dell'inerzia e del mero decorso del tempo, e comportano l'estinzione del credito senza possibilità di prova del mancato pagamento) e le prescrizioni presuntive, (che si fondano invece sulla presunzione di pagamento, secondo gli usi correnti, possono essere vinte dalla prova contraria e non sono incompatibili con l'ammissione del debitore di non avere estinto il debito ovvero la contestazione della sua esistenza) sono entrambe applicabili al rapporto di lavoro subordinato, salva la diversa decorrenza in funzione della stabilità o meno del rapporto stesso.
Cass. civ. n. 3865/2004
Se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall'art. 2947, primo comma c.c., (nella specie omicidio colposo prescrivibile in dieci anni ex artt. 589 e 157 c.p.), ai sensi del terzo comma, prima parte dello stesso articolo, quest'ultima si applica anche all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato e non alla condanna penale, che rileva solo ai fini dell'art. 2947, terzo comma, ultima parte del c.c.
Cass. civ. n. 17134/2003
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito avente rilevanza penale, il più lungo termine di prescrizione del reato, che, ai sensi del terzo comma dell'art. 2947 c.c., si applica anche al diritto al risarcimento del danno, decorre, ove dal giudice penale sia stato emesso decreto di archiviazione, dalla data dell'illecito, potendo essere la data di tale provvedimento rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione solo allorché il decreto di archiviazione, emesso dopo il compimento di una vera istruttoria, integri sostanzialmente una sentenza di proscioglimento.
Cass. civ. n. 2888/2003
In tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione del terzo comma dell'art. 2947 c.c., che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal secondo comma dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso. (Fattispecie relativa al danno consistito nelle spese mediche sostenute dai genitori di un minore che aveva riportato lesioni personali a causa di un incidente stradale).
Cass. civ. n. 17832/2002
In tema di prescrizione dell'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. ed in ipotesi di fatto lesivo suscettibile di produrre un progressivo aggravamento del danno originario, il termine di cui all'art. 2947 c.c. decorre dal momento in cui si manifesta l'iniziale danno nella sfera giuridica altrui. In tale caso, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di provare che gli specifici danni dedotti in giudizio si sono manifestati in epoca idonea a far ritenere fondata l'eccezione medesima e la relativa valutazione della prova concreta una mera quaestio fatti, come tale non censurabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 5121/2002
In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorché per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 c.c., decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima.
Cass. civ. n. 9927/2000
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.
Cass. civ. n. 5874/1999
Quando uno stesso soggetto in dipendenza di un fatto-reato abbia riportato in pari tempo darmi alla persona ed alle cose, il più lungo termine prescrizionale previsto dalla legge per il reato si applica anche all'azione di risarcimento per il danno alle cose.
Cass. civ. n. 5821/1999
L'azione di risarcimento dei danni conseguenti alla circolazione dei convogli ferroviari è soggetta alla prescrizione biennale di cui all'art. 2947, secondo comma c.c.
Cass. civ. n. 5701/1999
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal giorno in cui il danno si è verificato, e non da quello in cui è stato posto in essere l'atto illecito, salvo che l'evento dannoso non sia immediata conseguenza dell'illecito.
Cass. civ. n. 493/1999
Perché possa configurarsi illecito permanente è necessario che la condotta venga posta in essere dalla medesima persona, e perciò che l'elemento soggettivo del fatto causale sia ontologicamente riferibile ad un unico soggetto, con la conseguenza che la successione di un soggetto ad un altro in un rapporto, comportando il termine di una condotta e l'inizio di un'altra, determina la cessazione della permanenza e l'inizio del decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento, nonché, ove il successore, ponga in essere una nuova ed autonoma condotta illecita, l'insorgenza di un nuovo illecito permanente alla cui cessazione inizierà a decorrere un nuovo termine prescrizionale; peraltro, ove la situazione di danno o di pericolo in pregiudizio dello stesso soggetto, ancorché apparentemente unitaria con riferimento alla posizione del danneggiato, derivi materialmente da condotte autonome e distinte, di per sé stesse idonee e sufficienti a cagionare eventi dannosi o pericolosi ontologicamente separati, non insorge una situazione di condebito e non si fa luogo a solidarietà. (Nella specie, l'illecito permanente costituito dalla captazione di acque pubbliche senza titolo era stato inizialmente effettuato dalla Cassa per il Mezzogiorno in danno dell'A.C.E.A. e, in un secondo momento, dalla Regione Abruzzo cui la Cassa aveva trasferito le opere dell'acquedotto per il fabbisogno idrico della popolazione).
Cass. civ. n. 4867/1998
Ai sensi dell'art. 2947 c.c. l'azione civile risarcitoria, se vi è stata sentenza penale, si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dello stesso articolo, decorrenti dalla data in cui essa è divenuta irrevocabile, a prescindere dalla costituzione di parte civile del danneggiato.
Cass. civ. n. 1134/1995
Qualora in uno scontro fra due veicoli rimanga ferita una persona trasportata a bordo di uno di essi e deceda il conducente dello stesso veicolo, il diritto al risarcimento del danno vantato dal trasportato nei confronti degli eredi del defunto e del responsabile civile si prescrive in due anni dalla data dell'incidente perché, conseguendo l'estinzione del reato ipso iure al decesso del reo, è nella stessa data che deve ritenersi estinto il reato di lesioni colpose a costui ascrivibile e deve farsi decorrere, quindi, il termine di prescrizione, senza che possa influire l'azione penale nei confronti dell'altro conducente del pari coinvolto nell'incidente e rimasto in vita.
Cass. civ. n. 108/1993
L'art. 2947 c.c., assoggettando alla prescrizione di cinque anni il diritto al risarcimento del danno, derivante da fatto illecito, riguarda esclusivamente il fatto illecito previsto dagli artt. 2043 e seguenti c.c., che è fonte di responsabilità extracontrattuale, e non l'inadempimento di obbligazioni derivanti da contratto (nella specie, relative al pagamento delle provvigioni dovute all'agente e all'iscrizione del medesimo presso gli istituti previdenziali ed assicurativi) che è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale.
Cass. civ. n. 2855/1973
Nel fatto illecito istantaneo la condotta dell'agente si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, mentre in quello permanente essa perdura oltre tale momento e continua a cagionare danno per tutto il corso della sua durata, onde si ha un rapporto di conseguenzialità immediata e diretta fra la durata della condotta e quella della produzione del danno, fino alla cessazione della condotta stessa. Pertanto, nella prima ipotesi la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno (ed è indifferente che questo si protragga nel tempo osi aggravi o sia seguito da un ulteriore danno autonomo); nella seconda, invece, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa.