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Articolo 37 Codice di procedura civile — Difetto di giurisdizione

Articolo 37 Codice di procedura civile — Difetto di giurisdizione

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo [ 40, 360, 382 ].

[ Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero è rilevato dal giudice d’ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all’estero; in ogni altro caso è rilevato egualmente d’ufficio dal giudice se il convenuto è contumace, e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13191/2018

In tema di appalti pubblici, qualora alla deliberazione di aggiudicazione non sia seguita la stipula della convenzione tra le parti, la controversia introdotta dall’aggiudicatario per ottenere l’accertamento del preteso inadempimento della P.A. ed il risarcimento del danno appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, avendo pur sempre ad oggetto atti o provvedimenti della procedura concorsuale obbligatoria, nonché relativi all’individuazione del contraente a seguito dell’aggiudicazione, mentre la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, diviene operativa solo nella successiva fase contrattuale afferente l’esecuzione del rapporto, che si apre con la stipula ovvero con l’inizio della esecuzione del contratto, quale alternativa allo stipula dello stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento ad una azione risarcitoria proposta, sia a titolo di responsabilità contrattuale che precontrattuale, in un caso in cui, a distanza di sei anni dalla formale aggiudicazione della gara, deliberata e comunicata all’interessato, non era seguita né la stipula né la consegna dei lavori).

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Cass. civ. n. 23600/2017

In tema di contratti della P.A., la caducazione in autotutela di atti prodromici alla conclusione del contratto postula la giurisdizione del giudice amministrativo soltanto nell’ipotesi in cui l’esercizio del potere autoritativo di annullamento abbia la funzione di sindacare la legittimità degli atti appartenenti alla sequela procedimentale di carattere discrezionale che ha preceduto la successiva contrattazione con il privato, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nella contraria ipotesi in cui la P.A. persegua l’obiettivo di sottrarsi ex post ad un vincolo contrattuale. (Fattispecie nella quale la giurisdizione del giudice ordinario è stata affermata con riguardo all’impugnativa della delibera comunale di annullamento, in sede di autotutela, di due pregresse delibere con cui era stato dato corso alla stipulazione di contratti cd. “derivati”, sul rilievo che questi ultimi erano stati conclusi all’esito di una trattativa privata e che, pertanto, la delibera di annullamento non appariva diretta a sindacare la legittimità di atti del procedimento amministrativo prodromico alla conclusione dei contratti ma piuttosto a realizzare una sorta di recesso unilaterale dagli stessi).

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Cass. civ. n. 18168/2017

La controversia concernente le sanzioni amministrative comminate dall’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo sulla congruità ed appropriatezza del servizio pubblico reso da una struttura accreditata, va devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la contestazione sulla debenza e/o entità della sanzione include quella sulla valutazione discrezionale di correttezza o meno della gestione del servizio offerto, da cui è scaturito il provvedimento sanzionatorio.

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Cass. civ. n. 17110/2017

In tema di espropriazione per pubblica utilità, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), dell’all. 1 al d.lgs. n. 104 del 2010, allorquando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo (in concreto) esistente, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale. Pertanto, poiché, diversamente dalla mancata retrocessione del fondo occupato, l’eventuale usucapione della proprietà di quest’ultimo non è immediatamente riconducibile al pregresso esercizio del potere espropriativo, ma ne costituisce una conseguenza meramente occasionale (atteso che, tra quel potere e questo effetto intercorre, necessariamente, la “interversio possessionis”, dalla detenzione qualificata al possesso, dell’occupante), il relativo suo accertamento appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

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Cass. civ. n. 16829/2017

In materia di concessioni amministrative, sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario unicamente le controversie che, non coinvolgendo la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, abbiano un contenuto meramente patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento ad una controversia in cui il riconoscimento dell’obbligo di pagamento delle indennità relative a beni demaniali dipendeva dall’accertamento dell’esistenza della concessione amministrativa sulle aree, che è materia attribuita alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 5 della l. n. 1034 del 1971, applicabile “ratione temporis”).

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Cass. civ. n. 16419/2017

La domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale proposta da una P.A., in qualità di stazione appaltante, nei confronti del soggetto affidatario di lavori o servizi pubblici appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di richiesta afferente non alla fase pubblicistica della gara ma a quella prodromica, nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. In tale ipotesi, infatti, il giudice predetto è chiamato a decidere di una controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo la cui lesione sia stata non conseguente, bensì soltanto occasionata da un procedimento amministrativo di affidamento di lavori o servizi.

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Cass. civ. n. 15640/2017

La controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da colui che, avendo ottenuto l’aggiudicazione in una gara per l’affidamento di un appalto pubblico, successivamente annullata dal giudice amministrativo perché illegittima, deduca la lesione dell’affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione apparentemente legittimo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo chiesto in giudizio l’accertamento della illegittimità dell’aggiudicazione e, quindi, non rimproverandosi alla P.A. l’esercizio illegittimo di un potere consumato nei suoi confronti, ma la colpa consistita nell’averlo indotto a sostenere spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine previsto dal contratto stipulato a seguito della gara.

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Cass. civ. n. 14859/2017

In tema di appalti pubblici, l’annullamento in autotutela di un atto amministrativo prodromico alla stipulazione del contratto ha natura autoritativa e discrezionale, sicché il relativo vaglio di legittimità spetta al giudice amministrativo, la cui giurisdizione esclusiva si estende – con necessità di trattazione unitaria – alla conseguente domanda per la dichiarazione di inefficacia o nullità del contratto. Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario quando, conclusosi il giudizio amministrativo sull’atto presupposto, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, alla domanda di nullità del contratto si aggiunga quella di accertamento negativo del credito, vertendosi in tema di diritti soggettivi vantati in posizione di parità dal privato nei confronti dell’ente pubblico, non riservati, in via esclusiva, alla giurisdizione del giudice amministrativo.

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Cass. civ. n. 12799/2017

La domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento di concessione di piccola derivazione, ampliativo della propria sfera giuridica e legittimamente annullato, rientra nella giurisdizione ordinaria, atteso che viene denunciata non già la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo, rappresentata dalla conservazione dell’integrità del proprio patrimonio, deducendo il privato di avere sopportato perdite e/o mancati guadagni a causa dell’emissione del provvedimento. Peraltro, il giudice ordinario competente non va individuato nel tribunale regionale delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 140, comma 1, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, in quanto il pregiudizio ivi contemplato è determinato da un’attività provvedimentale legittima (in genere, di carattere ablatorio della proprietà privata) e, in quanto tale, incidente direttamente nella sfera patrimoniale del singolo, non già attraverso il “medium” dell’affidamento incolpevole.

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Cass. civ. n. 11804/2017

Non costituisce rifiuto di giurisdizione la valutazione, da parte del giudice amministrativo, di sufficienza e congruità degli accertamenti, connotati da un elevato tasso di discrezionalità tecnica, svolti dall’Amministrazione, atteso che la natura impugnatoria della giurisdizione generale amministrativa di legittimità non consente un’indagine diretta sulla materia controversa, prescindendo dal tramite dell’attività denunciata, sicché la necessità di nominare un consulente tecnico, come previsto dall’art. 67 del d.lgs. n. 104 del 2010, all. 1, è funzionale al solo scrutinio di legittimità dell’atto impugnato e non anche alla ricerca dell’esatta soluzione tecnica della questione di merito. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione con cui il Consiglio di Stato aveva escluso dalla procedura di evidenza pubblica il ricorrente, la cui offerta tecnica aveva stravolto le scelte progettuali fondamentali già effettuate dall’Amministrazione, non essendo stati denunciati una fallace rappresentazione della realtà fattuale né una delibazione del tutto illogica o arbitraria).

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Cass. civ. n. 11519/2017

In tema di giurisdizione, come chiarito dalla Corte di giustizia, nella sentenza del 20 aprile 2016, in C-366/2013, l’inserimento di una clausola attributiva di giurisdizione in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari può ritenersi una forma ammessa da un uso vigente nel commercio internazionale, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. c), del regolamento comunitario n. 44/2001 (oggi sostituito dall’art. 25 di quello n. 1215/2012), che permette di presumere il consenso di colui al quale è opposta, purché sia dimostrato e accertato dal giudice nazionale, da un lato, che ciò avvenga generalmente e regolarmente nel settore in esame al momento della conclusione di contratti di questo tipo e, dall’altro, che i contraenti intrattenevano, in precedenza, rapporti commerciali regolari tra di loro o con altre parti operanti nello stesso settore oppure, in alternativa, che ciò è sufficientemente noto per poter essere considerato come una prassi consolidata.
In tema di giurisdizione, come chiarito dalla Corte di giustizia, nella sentenza del 20 aprile 2016, in C-366/2013, l’art. 6, n. 1, del regolamento comunitario n. 44/2001 (oggi sostituito dall’art. 8, n. 1, di quello n. 1215/2012) va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale in deroga a quella generale di cui al suo precedente art. 2, per cui non può essere esteso oltre le ipotesi previste. Ne consegue che una persona domiciliata in uno Stato membro non può essere evocata in giudizio in altro Stato membro, ove è domiciliato uno degli altri convenuti, qualora le domande abbiano oggetto e titolo diversi, siano tra loro compatibili, e non una subordinata all’altra, e non sussista il rischio di decisioni incompatibili, ma solo la possibilità di una divergenza nella loro soluzione o la potenziale idoneità dell’accoglimento di una di esse a riflettersi sull’entità dell’interesse sotteso all’altra. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana rispetto alla domanda di responsabilità aquiliana ex art. 2497 c.c., ma l’ha esclusa relativamente alla domanda connessa di nullità del contratto e ripetizione del corrispettivo, non comportando l’incidenza della restituzione del prezzo sulla quantificazione del danno il rischio di decisioni inconciliabili).

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Cass. civ. n. 10935/2017

In tema di controversie relative a procedure di affidamento di appalti pubblici, va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a conoscere non solo della controversia inerente alla legittimità della revoca del bando di gara d’appalto ed alla conseguente efficacia del contratto, ma anche di quella volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo. Invero, benchè atto successivo alla stipula del contratto d’appalto, la revoca involge pur sempre il legittimo esercizio, da parte della P.A., di poteri autoritativi incidenti sul rapporto contrattuale, e la giurisdizione esclusiva sulle procedure di affidamento non può non riguardare anche gli atti di secondo grado, ossia quelli incidenti su provvedimenti assunti nell’ambito delle suddette procedure (quali, appunto, gli atti di ritiro) e le relative conseguenze.

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Cass. civ. n. 23893/2015

Il Governo ed i Ministeri della Repubblica dell’Iraq non possono invocare alcuna immunità per le domande giudiziali di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, proposte nei loro confronti, riguardanti una compravendita di armi (nella specie, elicotteri) che, in quanto stipulata con un’impresa commerciale italiana operante nel mercato in regime di libera offerta ad una platea indifferenziata di utenti ed acquirenti, costituisce espressione di autonomia negoziale “iure privatorum”.

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Cass. civ. n. 23539/2015

La parte che decida di proseguire il processo innanzi al giudice ritenuto (da quello originariamente adito) munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda già proposta, mostra, inequivocamente, di preferire una pronuncia nel merito, con conseguente implicita rinuncia all’impugnazione della declinatoria ancora astrattamente ammissibile (o implicito abbandono di quella eventualmente già intrapresa), senza che possa dolersi del mancato esercizio, ad opera del secondo giudice, della facoltà discrezionale, allo stesso riservata, di sollevare conflitto, mirando la “traslatio iudicii” ex art. 59 della l. n. 69 del 2009 a tutelare l’ordinato svolgimento del processo, unitariamente considerato dalla domanda fino alla sua decisione finale, al fine di garantirne la sua ragionevole durata e di evitarne l’abuso.

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Cass. civ. n. 14185/2015

Il contratto stipulato dalla P.A. per il reperimento di immobili da adibire alla propria attività istituzionale (nella specie, la ASL con riguardo a locali da destinare a distretto socio sanitario territoriale) rientra nella fattispecie tipica della locazione e non è riconducibile ai “contratti di fornitura” di cose delle P.A., poiché la “res” locata rimane nel patrimonio del proprietario locatore e la causa del contratto, rappresentata dal godimento della cosa per un tempo determinato dietro il pagamento di un canone, non è riconducibile alla fornitura di servizi attesa l’assenza di una prestazione di attività del proprietario in favore del destinatario. Ne consegue che ogni controversia attinente a tale contratto, anche nella fase precontrattuale, concerne diritti soggettivi e, per questo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

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Cass. civ. n. 9573/2014

La domanda proposta nei confronti del Ministero della difesa dagli eredi di un militare italiano, per il risarcimento dei danni conseguenti all’esposizione del proprio congiunto all’uranio impoverito e ad altre sostanze nocive nel corso della missione di pace in Kosovo, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo solo in relazione ai pregiudizi fatti valere “iure hereditatis”, giacché fondata su di una condotta dell’amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego; per contro, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda volta al ristoro dei danni subìti “iure proprio” dagli attori, atteso che l’art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità degli stessi alle sole parti del rapporto di impiego e non anche a terzi.

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Cass. civ. n. 1528/2014

In materia di edilizia, le controversie aventi ad oggetto l’irrogazione di sanzioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che la relativa opposizione non genera una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio, bensì l’esercizio di una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo da parte di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge.

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Cass. civ. n. 18189/2013

La questione relativa all’attribuzione al giudice ordinario penale o civile della “potestas iudicandi” su di una determinata controversia non pone un problema di riparto di giurisdizione, cioè di delimitazione della giurisdizione ordinaria nei confronti di quella amministrativa o speciale, ma investe la suddivisione delle competenze tra diversi giudici ugualmente esercitanti la giurisdizione ordinaria. (Così statuendo, la S.C. ha dichiarato inammissibile, ove qualificato come regolamento di giurisdizione, il ricorso proposto avverso alcune ordinanze cautelari, con cui l’adito giudice civile aveva ritenuto inammissibili le domande, con le quali l’istante aveva invocato l’adozione di provvedimenti necessari a consentirgli di difendersi personalmente in un giudizio penale pendente a suo carico, dopo che analoga pretesa era stata disattesa dal giudice di quest’ultimo).

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Cass. civ. n. 17654/2013

In sede di ottemperanza, non possono avere ingresso questioni attinenti al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che ha emesso la decisione sulla cui esecuzione si controverte, non rilevando in senso contrario l’art. 37 c.p.c., che, pur consentendo il rilievo del difetto di giurisdizione «in qualunque stato e grado del processo», presuppone la perdurante pendenza di questo.

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Cass. civ. n. 15121/2013

In tema di costituzione di una società da parte di un ente pubblico, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia diretta alla declaratoria di illiceità dell’oggetto di una società mista pubblico-privata, costituita da un Comune per la gestione di servizio farmaceutico, sul presupposto della violazione tanto dell’art. 23 bis, comma secondo, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), norma secondo cui, per il conferimento della gestione di servizi pubblici locali ad imprenditori o a società, in qualunque forma costituite, è necessario il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, quanto dell’art. 15 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122), disposizione che vieta a Comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti la costituzione di società.

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Cass. civ. n. 7380/2013

L’azione risarcitoria, intrapresa dal candidato che assuma di essere stato danneggiato da condotte, già definitivamente accertate come penalmente rilevanti, tenute dai componenti di una commissione di concorso a professore universitario di prima fascia nello svolgimento della loro funzione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rinvenendosi il fondamento della corrispondente pretesa in comportamenti riferibili non alla P.A. od implicanti l’esercizio di un potere, bensì agli stessi personalmente.

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Cass. civ. n. 7043/2013

Ai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici – siano essi dati o meno in concessione – occorre distinguere tra la sfera attinente all’organizzazione del servizio e quella attinente, invece, ai rapporti di utenza. Ne consegue che, in ipotesi di azione risarcitoria proposta nei confronti dell’ente gestore del servizio energetico e/o proprietario della rete, se il danno lamentato dall’utente è il riflesso dell’organizzazione del servizio stesso, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (ai sensi delle lettere “c” ed “o” dell’art. 133, comma 1, del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104), mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario se non si controverte dell’esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo o, comunque, di comportamenti anche mediatamente riconducibili all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni o da soggetti ad essi equiparati, e l’utente proponga l’azione risarcitoria con riferimento ai danni derivanti dal cattivo funzionamento dell’erogazione e chieda la condanna del convenuto a provvedere alla soluzione tecnica dell’inconveniente.

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Cass. civ. n. 4284/2013

Non sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica federale di Germania con riguardo ad attività “iure imperii” lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l’umanità, commesse dal Reich tedesco fra il 1943 ed il 1945, dovendosi escludere che il principio dello “jus cogens” deroghi al principio dell’immunità giurisdizionale degli Stati. (Nella specie, le S.U., in sede di regolamento di giurisdizione, hanno dato applicazione alla sentenza della Corte internazionale di giustizia dell’Aja del 3 febbraio 2012 – la cui immediata efficacia nei giudizi è stata riconosciuta anche dall’art. 3, comma 1, della legge n. 5 del 2013, sopravvenuta tra la decisione ed il deposito della sentenza – che aveva disatteso il pregresso orientamento delle medesime Sezioni Unite).

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Cass. civ. n. 3044/2013

Spetta al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 39 bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal concessionario della gestione di un aeroporto per il pagamento delle tasse e dei diritti aeroportuali, non ravvisandosi momenti di valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in gioco, ma esclusivamente l’applicazione di un parametro di natura normativa, mentre il giudice amministrativo ha giurisdizione su quella avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi concernenti l’uso delle infrastrutture e dei beni dell’areostazione, rientrando tale controversia nella previsione dell’art. 133, comma primo, lett. c), del codice del processo amministrativo.

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Cass. civ. n. 5873/2012

Ai fini del regolamento di giurisdizione d’ufficio, l’art. 59, comma terzo, della legge n. 69 del 2009, a norma del quale il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite “fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito”, dev’essere interpretato nel senso che il limite oltre il quale il secondo giudice non può sollevare il conflitto di giurisdizione, nel processo davanti al giudice ordinario, non è costituito dal compimento della prima udienza, se nell’udienza prevista dall’art. 183, primo comma, cod. proc. civ. il giudice adotta i provvedimenti indicati nello stesso primo comma, ma dal fatto che il giudice non si sia limitato all’adozione di provvedimenti ordinatori ed eventualmente decisori su questioni impedienti di ordine processuale, logicamente precedenti quella di giurisdizione; in tal caso, quel limite si sposta all’udienza che il giudice fissa in base al secondo comma del medesimo articolo.

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Cass. civ. n. 16391/2011

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che investe il potere dell’Amministrazione relativo all’organizzazione ed alle modalità di attuazione di un “servizio pubblico”, trovando al riguardo applicazione l’art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), il quale, nella materia dei pubblici servizi, attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione ove si sia in presenza dell’esercizio di potestà pubblicistiche. (Principio affermato in una controversia avente ad oggetto il modo di esercizio del potere di programmazione sanitaria da parte di una ASL e, segnatamente, in riferimento alla c.d. “sanatoria” con riconoscimento “ex post”, in via amministrativa, di una maggiore capacità operativa di strutture sanitarie private convenzionate).

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Cass. civ. n. 15977/2011

In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell’annullamento dell’assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all’assegnazione medesima e caratterizzata dall’assenza di diritti soggettivi in capo all’aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell’amministrazione. Ne consegue che spetta al giudice ordinario la controversia promossa, nei confronti del Comune di Milano, dal coniuge del deceduto assegnatario di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il suo diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché l’art. 14 della legge della Regione Lombardia 12 maggio 1983, n. 91, nello stabilire che, in caso di decesso dell’assegnatario, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare e, tra questi, il coniuge, senza riservare all’Amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configura un diritto soggettivo.

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Cass. civ. n. 15880/2011

Spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all’istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia che, dopo il manifestarsi della crisi dell’impresa, abbia trasferito all’estero la sede legale, nel caso in cui i soci, chi impersona l’organo amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per la società, siano cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo Stato straniero, circostanze che, unitamente alla difficoltà di notificare l’istanza di fallimento nel luogo indicato come sede legale, lasciano chiaramente intendere come la delibera di trasferimento fosse preordinata allo scopo di sottrarre la società dal rischio di una prossima probabile dichiarazione di fallimento.

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Cass. civ. n. 14650/2011

In tema di giurisdizione sullo straniero, la domanda risarcitoria è l’unica da prendere in considerazione, allorché – proposta l’azione di responsabilità extracontrattuale contro colui che, pur non avanzando pretese di natura reale sul bene, abbia posto in essere attività lesive dell’integrità dello stesso – nessuna delle parti abbia avanzato domanda di accertamento della proprietà del bene, né abbia provato il suo interesse a far valere l’accertamento della proprietà con efficacia autonoma, anche al di fuori del processo in corso; in tal caso, infatti, l’oggetto della pretesa non è direttamente l’accertamento della proprietà sul bene, in quanto questa è l’oggetto di un accertamento solo incidentale, ancorché necessario, inidoneo ad integrare gli estremi della questione pregiudiziale in senso proprio (destinata, cioè, ad acquistare autorità di cosa giudicata), dovendo la proprietà essere dimostrata al solo fine di individuare nel titolare del bene l’avente diritto al risarcimento. (Nella specie, la S.C., affermando il riportato principio in un giudizio di opposizione di terzo, ha ravvisato la giurisdizione italiana sulla domanda di risarcimento del danno da illecito aquiliano per distruzione di aeromobile registrato all’estero, pur in presenza della prospettata proprietà del velivolo in capo al terzo opponente, in luogo che all’attore dell’originario giudizio).

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Cass. civ. n. 1774/2011

In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze di Stati esteri, l’esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti lavorativi aventi per oggetto l’esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del datore di lavoro convenuto, ma anche nel caso in cui il dipendente richieda al giudice italiano una decisione che, attenendo ad aspetti soltanto patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle funzioni dello Stato sovrano. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione italiana in una controversia proposta da una operaia addetta alle pulizie dipendente dell’Ambasciata in Italia della Repubblica di Corea, datore di lavoro domiciliato nel territorio italiano, a norma dell’art. 18 del Reg. CE n. 44 del 2001).

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Cass. civ. n. 24687/2010

In caso di cessione volontaria di bene immobile assoggettato ad espropriazione per pubblica utilità, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, anche nel vigore dell’art. 34, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 80 del 1998 (sostituito dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000), in relazione a tutte le controversie concernenti non solo il pagamento ma anche di riliquidazione o integrazione dell’indennità concordata, a norma dell’art. 12 della legge n. 865 del 1971, in quanto le relative domande si fondano sul diritto soggettivo all’indennizzo per la perdita del bene che trova immediata tutela nello speciale modello procedimentale previsto da detta normativa, che non lascia margine di discrezionalità alla P.A.. Nè, d’altra parte, la procedura di cessione volontaria, in considerazione del suo carattere vincolato rispetto ai parametri legali, è assumibile agli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento le cui controversie, a norma dell’art. 11, commi 1 e 5, della legge n. 241 del 1990, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

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Cass. civ. n. 18327/2010

Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di contributi in favore dei consorzi di bonifica spetta al giudice amministrativo (che, in materia è fornito di giurisdizione di merito), ricollegandosi a posizioni di interesse legittimo, la domanda diretta a denunciare lo scorretto esercizio del potere impositivo del consorzio, dovuto ad errori od abusi nella liquidazione dei contributi ovvero nei piani di classificazione dei beni e di riparto delle spese, posti a fondamento della liquidazione medesima, mentre è devoluta alla cognizione del giudice ordinario la domanda con cui si contesti l’esistenza di tale potere, sia sotto il profilo dell’investitura dell’ente impositore, sia sotto il profilo dell’inclusione del soggetto, fra quelli tenuti alla contribuzione, in quanto in queste ipotesi la domanda è diretta a tutelare il diritto soggettivo dello stesso a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali fuori dei casi previsti dalla legge.

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Cass. civ. n. 16285/2010

In tema di opere pubbliche, la controversia avente ad oggetto la revisione prezzi rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo laddove manchi il riconoscimento, esplicito o implicito, del diritto dell’appaltatore da parte dell’Amministrazione, il quale non può desumersi dalla sola sentenza del giudice amministrativo che, annullando la delibera di diniego parziale della revisione, produce effetti caducatori e conformativi della successiva attività amministrativa ma non elimina la necessità di un’ulteriore delibera della P.A. appaltante per il riconoscimento della pretesa fatta valere dall’impresa appaltatrice.

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Cass. civ. n. 15323/2010

Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il “petitum” sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio; ne consegue che il giudizio di opposizione, promosso da un privato nei confronti di un Comune, avverso il decreto ingiuntivo emesso per l’esazione della sanzione sostitutiva della demolizione di porzioni di fabbricato edificato in parziale difformità rispetto ai titoli edilizi in precedenza rilasciati, è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto tale giudizio non ha ad oggetto la valutazione del corretto uso del potere sanzionatorio da parte della P.A., bensì l’accertamento della sussistenza o meno del credito azionato.

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Cass. civ. n. 11720/2010

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto l’impugnazione di una cartella esattoriale con la quale il consorzio di bonifica, nella specie ente erogatore del servizio di somministrazione di acqua potabile, abbia agito nei confronti dell’utente per il recupero delle somme dovute per l’utilizzazione del servizio medesimo. In tal caso, infatti, l’ente non agisce nell’esercizio del potere impositivo che ad esso è riconosciuto in materia di contributi consortili, ma in forza di un rapporto contrattuale, che nemmeno comporta l’iscrizione dell’utente al consorzio.

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Cass. civ. n. 5022/2010

Nella disciplina processuale anteriore all’entrata in vigore dell’art. 59 della l. 18 giugno 2009, n. 69, il giudice investito della controversia non può investire direttamente le Sezioni unite della Corte di cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell’art. 37 c.p.c. Peraltro, nemmeno dopo l’entrata in vigore della suddetta norma (oltretutto inapplicabile nella fattispecie), il primo giudice adito può sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione e rimetterla alle indicate Sezioni unite, poiché la stessa norma impone, a tal fine, che già altro giudice abbia declinato la propria giurisdizione a favore di quello successivamente investito mediante “translatio iudicii”, il quale è il solo a poter rimettere d’ufficio la questione alla decisione delle Sezioni unite fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che, nelle more, le medesime Sezioni unite non abbiano già statuito al riguardo.

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Cass. civ. n. 26643/2009

In tema di giurisdizione nei confronti dello straniero, ai sensi dell’art. 6, n. 2, della Convenzione di Lugano, in caso di azione di garanzia, il garante può, di massima, essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, anche se carente di giurisdizione rispetto a tale domanda; a tal fine, mentre é ininfluente la distinzione fra garanzia propria od impropria, é invece necessario che il chiamante invochi un rapporto di garanzia nei confronti del chiamato e chieda la condanna dello stesso in suo favore. (Nella specie, avendo l’attrice chiamato in causa una società perché manlevasse la parte convenuta di quanto quest’ultima doveva pagare in favore della stessa attrice, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto alla domanda proposta nei confronti della chiamata in causa, non rientrando la stessa nella previsione di cui alla norma citata).

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Cass. civ. n. 25495/2009

L’affidamento in concessione ad una società privata della gestione telematica di apparecchi di divertimento o intrattenimento della rete dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, riguardando un servizio strumentale all’esercizio di una funzione pubblica devoluta all’ente concedente, che potrebbe e dovrebbe altrimenti gestirlo in proprio, pone a carico della concessionaria una serie di adempimenti e di obblighi, inerenti all’attivazione, ai collegamenti nonché alla conduzione della rete e degli apparecchi, che, comportando l’esercizio di poteri autoritativi nei confronti dei terzi, nonché l’assunzione della veste di agente dell’amministrazione, determina l’inserimento della concessionaria nell’apparato organizzativo della P.A., dando luogo ad un rapporto di servizio idoneo a radicare l’esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità della Corte dei conti, in riferimento alle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno erariale derivante dalla violazione di obblighi previsti dalla legge e dalla concessione.

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Cass. civ. n. 23682/2009

In materia di contenzioso elettorale amministrativo, sono devolute al giudice amministrativo, indipendentemente dall’appartenenza dell’organo elettivo ad un ente pubblico economico, le controversie in tema di operazioni elettorali, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato passivo; nè la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti, o dell’atto di proclamazione o, ancora del provvedimento di decadenza, perchè anche in tale ipotesi la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l’elettorato attivo o passivo. (Fattispecie relativa all’impugnazione della delibera dichiarativa della decadenza di un componente del consiglio dei delegati di un consorzio di bonifica).

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Cass. civ. n. 16093/2009

Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda con la quale il privato chieda il risarcimento del danno conseguente all’occupazione di terreni non ricompresi nei decreti di esproprio e destinati ad opere di urbanizzazione, posto che in tale caso non si realizza un mero comportamento materiale non ricollegabile all’esercizio del potere espropriativo espresso dalla dichiarazione di pubblica utilità, a seguito della quale sono emessi i decreti di esproprio, ma un comportamento che deve essere valutato in correlazione ai predetti decreti, al fine di stabilire se esso possa essere ricondotto agli atti di una procedura espropriativa basata su una dichiarazione di pubblica utilità.

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Cass. civ. n. 13896/2009

La domanda, da identificarsi sulla base del criterio del “petitum sostanziale”, diretta a far valere la nullità degli atti amministrativi impugnati, in quanto elusivi di una precedente sentenza del giudice amministrativo, passata in giudicato, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

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Cass. civ. n. 12105/2009

In tema di trasporto aereo internazionale, qualora la parte convenuta si sia costituita senza eccepire il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ma limitandosi a contestare la competenza per territorio del tribunale adito, contestualmente indicando il giudice italiano ritenuto territorialmente competente, la giurisdizione resta consolidata e non più contestabile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932, n. 841), come integrata dal protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955 (ratificato con legge 31 dicembre 1982, n. 1832), e dell’art. 24 del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, con conseguente inammissibilità del ricorso per regolamento di giurisdizione.

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Cass. civ. n. 9946/2009

Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo, la questione della non configurabilità di un rapporto giuridico e di un diritto soggettivo, nemmeno in astratto, non accordando l’ordinamento giuridico alcuna tutela, attiene al merito della domanda e non alla giurisdizione.

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Cass. civ. n. 6597/2009

Qualora il giudice ordinario abbia, in primo grado, dichiarato la propria “incompetenza” in favore del giudice straniero – ai sensi dell’art. 27, comma 2, del regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 -, la relativa sentenza non è impugnabile con il regolamento di competenza ma con l’appello, trattandosi di una decisione sulla “competenza internazionale” che attiene, dunque, non alla ripartizione interna della competenza tra i giudici dell’ordinamento italiano, ma ad una questione di giurisdizione tra i giudici di diversi Stati.

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Cass. civ. n. 6324/2009

Sono sottratte alla cognizione incidentale del giudice amministrativo le sole questioni afferenti allo stato ed alla capacità delle persone, ma non quelle dirette a valutare la capacità processuale del soggetto a proporre appello al Consiglio di Stato, le quali sono meri antecedenti logico-giuridici della questione di ammissibilità dell’impugnazione, che rientra nelle modalità dell’esercizio della giurisdizione di quel giudice.

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Cass. civ. n. 6068/2009

Nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l’affidamento di servizi pubblici, la cognizione di comportamenti ed atti assunti prima dell’aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l’aggiudicazione e la stipula dei singoli contratti, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre nella successiva fase contrattuale riguardante l’esecuzione del rapporto la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Ne consegue che, nel caso in cui l’Amministrazione, in esecuzione dell’annullamento dell’aggiudicazione, disposto in primo grado dal G.A., abbia instaurato un rapporto di fatto con altra impresa mediante la consegna urgente dei lavori e la loro parziale esecuzione prima della definitiva decisione di segno opposto del medesimo giudice di appello e la riconsegna del cantiere all’aggiudicatario, tale frazione del rapporto, in quanto di diritto comune, è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario,

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Cass. civ. n. 5965/2009

In tema di giurisdizione nei confronti dello straniero, in caso di chiamata in giudizio, da parte del convenuto nella causa principale, di un soggetto di diritto straniero, dal quale egli pretenda di essere manlevato, al fine di affermare o negare la giurisdizione del giudice nazionale, ai sensi dell’art. 6, numero 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 – per il quale, in caso di azione di garanzia, il garante può, di massima, essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale – è ininfluente la distinzione fra garanzia propria od impropria, dovendo l’indagine circoscriversi al solo accertamento della non pretestuosità della chiamata in causa, in quanto avente il solo scopo di distogliere il convenuto dal giudice naturale.

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Cass. civ. n. 2865/2009

Qualora il giudice declini la giurisdizione sulla domanda principale, gli è preclusa ogni valutazione di merito, e quindi anche la decisione sulla domanda eventualmente proposta in via subordinata, la quale non può essere dichiarata improponibile, essendo riservata al giudice cui spetta la potestà di decidere, altrimenti potendosi verificare il passaggio in giudicato della statuizione sulla domanda subordinata, con la conseguente preclusione della possibilità di conoscerla da parte del giudice fornito di giurisdizione su quella principale. (Nella specie, il giudice di merito aveva declinato la giurisdizione sulla domanda “ex contractu” proposta da una casa di cura privata per ottenere il corrispettivo di prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione, ed aveva altresì dichiarato improponibile la domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ.; in applicazione del predetto principio, la Corte ha riconosciuto la giurisdizione dell’A.G.O. sulla domanda principale e cassato con rinvio anche in riferimento alla domanda subordinata).

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Cass. civ. n. 28873/2008

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l’accertamento dello stato di apolidia di cui la Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ed all’art. 17 d.p.r. 12 ottobre 1993, n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall’art. 9 cod. proc. civ., nonchè relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.

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Cass. civ. n. 28549/2008

In tema di concessione in uso esclusivo a privati di beni demaniali, il giudice ordinario conosce di ogni controversia relativa agli obblighi derivanti da rapporti di natura privatistica che accedono a quello di concessione – come il rapporto di appalto o di subconcessione fra il concessionario ed il terzo per l’esercizio del pubblico servizio o l’utilizzazione del bene pubblico – quando l’Amministrazione concedente resti totalmente estranea a detto rapporto derivato e non possa quindi ravvisarsi alcun collegamento tra l’atto autoritativo concessorio e il rapporto medesimo. Quando, invece, l’Amministrazione è in qualche modo partecipe del rapporto di subconcessione, per averlo espressamente previsto ed autorizzato nello schema del rapporto concessorio, opera la regola generale che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative a concessioni amministrative, di cui all’art. 5, primo comma, legge n. 1034 del 1971 (nella specie, le S.U. hanno ritenuto devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa da un terzo nei confronti del concessionario della rete autostradale, per l’annullamento degli atti della procedura di affidamento in subconcessione dell’esercizio delle aree di servizio esistenti sull’autostrada stessa, affermando che quella che si svolge nelle aree di servizio è, nel complesso, un’attività strumentale e pertinente alla concessione della rete autostradale e, perciò, qualificabile in termini di pubblico servizio ).

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Cass. civ. n. 25875/2008

Con riferimento all’azione di rendiconto nei confronti di più professionisti di cui il de cuius si sia avvalso per la gestione del proprio patrimonio, proposta contestualmente a quella di petizione di eredità nei confronti del coerede, la giurisdizione è del giudice italiano anche nei confronti dell’unico professionista straniero: a) in applicazione dell’art. 6 della Convenzione di Lugano (legge n. 198 del 1992), interpretata alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia (Sentenza del 13 luglio 2006, C 539/2003), in presenza dei presupposti che rendono necessario un unico giudizio (vincolo di connessione delle domande, interesse a istruttoria e pronuncia unica), trattandosi di più soggetti gestori chiamati al rendiconto, stante la funzione unitariamente ricostruttiva di un unitario asse ereditario, senza che rilevi la natura disgiuntiva dell’incarico; b) in considerazione del carattere pregiudiziale della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petizione di eredità (spettante allo stesso giudice ex art. 1 della Convenzione di Lugano e art. 50 della legge n. 218 del 1995), con conseguente attrazione della prima nell’orbita della seconda.

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Cass. civ. n. 25769/2008

Ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, la giurisdizione si determina in relazione al carattere paritario o autoritativo del rapporto intercorrente tra privato e P.A. ; ne consegue che ove il privato, al di fuori dei casi di giurisdizione esclusiva, deduca la lesione di un diritto soggettivo in relazione ad un rapporto nel quale alla P.A. non è attribuito dalla legge alcun potere autoritativo né alcuna discrezionalità, la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, le S.U. sulla base della effettiva natura della situazione giuridica dedotta in giudizio hanno dichiarato la giurisdizione dell’A.G.O. rispetto ad una domanda promossa da un privato (proprietario, in virtù di decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione, di immobile gravato da vincolo tavolare di inalienabilità per un determinato periodo ex art. 3, legge Provincia di Bolzano, n. 4 del 1962 ) nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano con la quale, nonostante l’impugnazione del provvedimento provinciale con cui si condizionava l’autorizzazione alla cancellazione del vincolo al pagamento da parte del proprietario di quanto dovuto dall’esecutato, si chiedeva sostanzialmente l’accertamento della libertà della proprietà del bene acquistato all’asta dal vincolo e del diritto di ottenerne la cancellazione senza pagare la somma che la Provincia aveva richiesto, non sulla base di un rapporto autoritativo, ma deducendo l’esistenza di una obbligazione propter rem ).

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Cass. civ. n. 25038/2008

In tema di giurisdizione in ordine alla dichiarazione di apertura della procedura fallimentare, il trasferimento in uno Stato extracomunitario della sede di una società, benchè anteriore al deposito dell’istanza di fallimento, non esclude la giurisdizione italiana, essendo essa inderogabile – salve le convenzioni internazionali o le norme comunitarie – secondo il disposto degli artt. 9 e 10 legge fall. (quali novellati dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile “ratione temporis” e dell’art. 25 della legge n. 218 del 1995, i quali escludono la predetta giurisdizione solo nei casi di effettivo e tempestivo trasferimento all’estero (principio affermato in fattispecie di trasferimento meramente fittizio della sede sociale alle Isole Vergini e cancellazione della società dal registro delle imprese in Italia seguito, meno di un anno dopo, dal deposito dell’istanza di fallimento).

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Cass. civ. n. 24883/2008

L’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione «è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo» deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo («asse portante della nuova lettura della norma»), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All’esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l’ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 38 c.p.c. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno giudicato inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità dalla parte che, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato la sentenza del giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 329, comma 2 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 22651/2008

Con riferimento al riparto di giurisdizione in tema di interventi pubblici a favore di privati, quali finanziamenti, sovvenzioni o, come nella specie, cessione a condizione di favore di area edificabile di insediamento produttivo condizionata alla realizzazione dello stesso, spetta alla cognizione del giudice ordinario concernendo l’inadempimento, e, quindi, la fase attuativa del contratto annesso all’assegnazione dell’area secondo la procedura pubblicistica la domanda di risarcimento dei danni per la mancata restituzione dell’area, avanzata dall’amministrazione nei confronti dell’assegnatario, cui l’assegnazione era stata revocata, sulla base della condizione prevista nel contratto, per la mancata edificazione e che nelle more aveva subito processo di esecuzione ad opera di terzi, conclusosi con il trasferimento della proprietà del bene.

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Cass. civ. n. 21934/2008

La controversia promossa da un consumatore per conseguire il risarcimento del danno alla salute da alterazione psichica e stress conseguente alla asserita illegittima pubblicizzazione, durante una trasmissione televisiva concernente una partita di calcio, di una rivista sportiva, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, giacché essa non è un organo giurisdizionale, ma un’autorità amministrativa, sicché non è configurabile una questione di giurisdizione in relazione ai poteri inibitori ad essa riconosciuti dall’ordinamento (dapprima, D.Lgs. n. 74 del 1992 e, successivamente, D.Lgs. n. 206 del 2005)

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Cass. civ. n. 19601/2008

Appartiene alla giurisdizione ordinaria l’azione di accertamento sull’esistenza di crediti nei confronti di uno Stato straniero ex art. 548 e 549 c.p.c., non assumendo rilevanza, in detta sede, la questione se il credito sia destinato ad attività pubblicistiche dello Stato estero e, quindi, se quest’ultimo goda dell’immunità giurisdizionale civile in relazione a tali somme, mentre la destinazione dei beni di cui lo Stato estero si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni pubbliche può trovare tutela nella sede esecutiva, nelle forme dell’opposizione all’esecuzione, in quanto l’impossibilità di distogliere i beni dello Stato estero dalla destinazione stessa ne comporta l’impignorabilità.

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Cass. civ. n. 19600/2008

Il giudicato sulla giurisdizione (nel caso di specie nei confronti dello straniero o dello Stato estero) non può spiegare effetto in un successivo processo inerente al medesimo rapporto, ma coinvolgente effetti diversi rispetto a quelli fatti valere nel primo processo. Pertanto, la sentenza che abbia dichiarato l’inefficacia della vendita di un complesso immobiliare, da destinare a sede distaccata dell’ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, con condanna di quest’ultima, già immessa nel possesso, alla restituzione dell’immobile alla venditrice ed al risarcimento del danno da quantificarsi in separata sede, ancorché si sia implicitamente pronunciata per la giurisdizione del giudice italiano, non spiega effetti nel successivo giudizio sulla domanda di risarcimento dei danni da indisponibilità dell’immobile, per averne la convenuta Repubblica mantenuto il possesso, in quanto il giudicato di condanna generica, attiene alla sola potenzialità del danno derivante dalla divergenza tra la titolarità formale del bene (ancora in capo alla venditrice) e l’effettiva disponibilità dello stesso da parte della Repubblica Popolare Cinese, e non all’illegittimità del comportamento dello Stato estero di continuare ad occupare l’immobile, in luogo di restituirlo all’attrice e alla conseguente potenzialità di danno e, preliminarmente ed implicitamente, alla giurisdizione del giudice italiano in relazione a tale fattispecie di danno da occupazione illegittima dell’immobile.

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Cass. civ. n. 18192/2008

Il giudizio promosso da alcuni privati per l’annullamento dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione marittima ha approvato il regolamento interno di un porto turistico è devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la posizione del privato – la cui domanda è rivolta non nei confronti del concessionario, bensì dell’Amministrazione – ha natura di interesse legittimo al corretto uso del potere autoritativo, né risultano in alcun modo coinvolti i rapporti privatistici esistenti tra i terzi ed il concessionario.

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Cass. civ. n. 17937/2008

Il rapporto contrattuale instaurato tra una ASL e un privato, con il quale viene affidato al medesimo la gestione di un servizio di bar e ristorazione all’interno di un complesso ospedaliero, ha natura di concessione ; tuttavia, ove la ASL agisca per il rilascio dei relativi locali adducendo la scadenza del rapporto concessorio, la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non ha per oggetto la concessione, che ne costituisce soltanto un antecedente di fatto ormai esaurito.

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Cass. civ. n. 14201/2008

Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto, anche nell’ordinamento internazionale, il valore di principio fondamentale, riducendo la portata e l’ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello del rispetto delle reciproche sovranità, cui si collega il riconoscimento dell’immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l’obbligo di astenersi dall’esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri per gli atti iure imperii non ha carattere incondizionato, ma, quando venga in contrapposizione con il parallelo principio, formatosi nell’ordinamento internazionale, del primato assoluto dei valori fondamentali della libertà e dignità della persona umana, ne rimane conformata, con la conseguenza che allo Stato straniero non è accordata un’immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, in presenza di comportamenti di tale gravità da configurarsi quali crimini contro l’umanità che, in quanto lesivi di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali, segnano il punto di rottura dell’esercizio tollerabile della sovranità. (Nella specie, la S.C., ha dichiarato la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica Federale di Germania, dal cittadino italiano che lamentava di essere stato catturato a seguito dell’occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d’opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l’assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale ).

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Cass. civ. n. 11656/2008

La controversia avente ad oggetto l’azione di responsabilità precontrattuale proposta da un privato nei confronti della P.A., in riferimento all’esito negativo delle trattative intercorse, a partire dall’anno 2001, per la stipulazione di un contratto di compravendita di cosa futura (nella specie, di complesso edilizio da costruire sul terreno del costruttore per adibirlo ad uffici amministrativi ), in cui l’attore non postula la demolizione di alcun atto amministrativo, né contesta la procedura di individuazione del contraente, ma allega soltanto l’esistenza di un illecito extracontrattuale da parte della medesima P.A., attiene ad una pretesa che ha consistenza di diritto soggettivo ed appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, una volta esclusa l’applicabilità dell’art. 6 della legge n. 205 del 2000, rilevante ratione temporis riprodotto nell’art. 244 del D.Lgs. n. 163 del 2006, vertendosi in controversia riguardante compravendita di casa futura e non già la procedura di affidamento di lavori, servizi o forniture la giurisdizione va affermata in base al criterio di riparto ancorato alla distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi e, dunque, in funzione della natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio.

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Cass. civ. n. 10827/2008

La domanda di pagamento del corrispettivo dovuto per la sosta di un veicolo in area pubblica, proposta da una società privata cui l’amministrazione comunale abbia affidato la gestione del parcheggio, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di domanda di un privato nei confronti di un altro privato, che trova la propria causa petendi nella supposta esistenza di un diritto soggettivo a ricevere una prestazione, restando peraltro irrilevante l’insussistenza concreta di quel diritto in una controversia pronunciata secondo equità, in relazione al valore della controversia, rispetto alla quale rileva il rispetto di principi costituzionali e di principi informatori della materia (nella specie impropriamente invocati rispetto alla materia delle sanzioni amministrative ), nonché delle norme sopranazionali (che nella specie non vengono in considerazione ).

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Cass. civ. n. 10443/2008

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alle procedure di affidamento in materia di pubblici servizi (ai sensi dell’art. 33 lett. d ), del D.Lgs. n. 80 del 1998 ) concerne l’annullamento degli atti di gara e i verbali di aggiudicazione, con la conseguenza che eccede i limiti della propria giurisdizione il giudice amministrativo che proceda all’annullamento dei contratti stipulati all’esito delle relative gare e pronunci sugli effetti di questi, atteso che dai contratti sorgono diritti soggettivi la cui lesione non è effetto della gara e la cui tutela resta riservata alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie la S.C., dopo aver dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, in una controversia relativa alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente concernente l’affidamento del servizio di vigilanza da parte della RAI s.p.a., ha cassato la sentenza del Consiglio di Stato, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario per la parte relativa alla caducazione degli effetti dei contratti, stipulati all’esito delle gare ).

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Cass. civ. n. 8743/2008

È devoluta alla giurisdizione di legittimità del Giudice amministrativo l’impugnazione del provvedimento con cui il Comitato Provinciale di Controllo abbia annullato la delibera comunale determinativa dell’indennità di esproprio. Infatti, non essendo il provvedimento impugnato atto di stima della predetta indennità, nè sostitutivo di questo, bensì atto di esercizio della funzione di controllo svolta ai fini del buon andamento della P.A., e non già nell’interesse del singolo, la normativa di riferimento è quella di azione governante il dispiegarsi dell’attività di controllo, a fronte della quale non sono configurabili posizioni di diritto soggettivo ma solo interessi legittimi del privato. (Nella specie le S.U. hanno cassato la sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva declinato la giurisdizione per la ritenuta inerenza della causa al profilo determinativo dell’indennità di espropriazione riservato al Giudice ordinario dall’articolo 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’articolo 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205 ).

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Cass. civ. n. 6171/2008

La controversia promossa da un privato nei confronti di un Comune per far dichiarare ancora in corso il contratto stipulato tra le parti relativo alla locazione di apparecchiature elettroniche per il rilevamento di infrazioni al codice della strada e revocare l’affidamento del servizio ad altro soggetto, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario sia che il rapporto venga qualificato come appalto, sia che venga qualificato come concessione di pubblico servizio; nel primo caso, trattandosi di controversia attinente la fase esecutiva; nel secondo perché la giurisdizione spetta al giudice amministrativo solo nei casi, non ricorrenti nella specie, in cui la P.A. agisca esercitando il suo potere autoritativo ovvero si avvalga della facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo.

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Cass. civ. n. 5091/2008

In base all’art. 5 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804 (alla quale norma è identica quella dell’art. 5.1 del Regolamento CE n. 44 del 2001), il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l’obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, nella specie italiano, e quindi in base all’art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218; e poiché quest’ultimo fa rinvio alle norme della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, ai sensi dell’art. 4, primo comma, della stessa il contratto è regolato dalla legge del Paese con il quale presenta il collegamento più stretto (nella specie, le S.U. hanno dichiarato che è devoluta alla giurisdizione del giudice italiano la controversia – promossa da una società italiana nei confronti di una società di diritto francese, a seguito dell’inadempimento di un’obbligazione contrattuale consistente nella presentazione di un’offerta per un appalto concorso, quale capogruppo di un’associazione temporanea di imprese – sul rilievo che, essendo il collegamento più stretto con l’Italia che con la Francia, il luogo dell’adempimento era da individuare secondo i principi di cui all’art. 1182 c.c., che consente di far riferimento al domicilio del debitore solo come criterio residuale, non operante in presenza di un’individuazione del luogo di adempimento risultante dalla natura stessa del contratto).

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Cass. civ. n. 35/2008

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno il potere di pronunciarsi sulla giurisdizione anche in sede di regolamento di competenza proposto contro il provvedimento di sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., essendo la questione di giurisdizione rilevabile d’ufficio fino a quando sul punto non intervenga il giudicato, anche implicito.

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Cass. civ. n. 26745/2007

In tema di appalti pubblici, qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori l’impresa aggiudicataria, previa autorizzazione della stazione appaltante, compia scelte tecniche comportanti l’acquisto di materiali diversi rispetto a quelli di progetto, rientra nella giurisdizione dell’A.G.O. la domanda con cui il produttore dei materiali originariamente previsti, che non ha concluso l’auspicato contratto di fornitura con l’aggiudicatario, chieda nei confronti di quest’ultimo e della stazione appaltante l’annullamento degli atti con cui sono state autorizzate le diverse scelte tecniche poi praticate. Ciò sia perché gli articoli 6 e 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, si riferiscono alla sola fase pubblicistica dell’appalto e non riguardano la fase relativa alla esecuzione del rapporto, per la quale opera la competenza giurisdizionale del giudice ordinario, come giudice dei diritti; sia perché il mancato fornitore — che non è destinatario dei provvedimenti amministrativi impugnati — non può vantare rispetto agli stessi neanche una posizione di interesse legittimo; sia, infine, perché il petitum sostanziale identificato sulla base della causa petendi si fonda sulla mancata conclusione di un contratto di diritto privato tra appaltatrice e fornitore per fatti dell’appaltante e della società appaltatrice.

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Cass. civ. n. 26726/2007

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale il privato, a tutela del proprio diritto di proprietà su un’area destinata a sfruttamento ittico, chieda in via d’urgenza l’inibitoria dell’esecuzione del provvedimento amministrativo di abbattimento della recinzione che la P.A. abbia disposto (sul presupposto dell’appartenenza dell’area al demanio marittimo), e successivamente instauri il giudizio di merito per il riconoscimento del diritto soggettivo leso, in quanto la domanda proposta non ha ad oggetto l’annullamento del provvedimento amministrativo, ma la contestazione dell’esistenza del potere autoritativo esercitato.

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Cass. civ. n. 26479/2007

Nella disciplina della competenza giurisdizionale di cui al regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, il criterio di collegamento posto dall’art. 5, numero 3, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, opera anche per l’azione con cui si faccia valere la responsabilità precontrattuale del convenuto; ne consegue che il soggetto di cui si deduca tale responsabilità può essere citato «davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» dovendosi intendere per luogo in cui l’evento è avvenuto, sia quello in cui è stato posto in essere il comportamento del danneggiante, sia quello, eventualmente diverso, in cui l’attore ha subito il danno. (Nella specie, la S.C, ha affermato la giurisdizione del giudice italiano – con riferimento ad un’azione per responsabilità precontrattuale, nell’ambito della costituzione di un’associazione temporanea di imprese – ritenendo verificato il danno nel luogo in cui doveva avvenire l’esecuzione del contratto (di appalto) che l’associazione avrebbe dovuto stipulare).

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Cass. civ. n. 26086/2007

L’art. 69, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 45, comma 17, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80), che trasferisce al giudice ordinario le controversie in materie di pubblico impiego privatizzato, fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al momento storico dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione; ciò anche allorché l’atto di gestione del rapporto di lavoro sia stato adottato in autotutela ed abbia inciso su precedenti atti amministrativi emessi nel regime pubblicistico previgente, non potendo tale eventualità conferire una connotazione pubblicistica e provvedimentale all’atto, tale da sottrarlo alla previsione generale della giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, la S.C., sulla base del suddetto principio, ha ritenuto che la lesione per il dipendente si era determinata nel 2003 con il decreto dirigenziale, emesso in sede di autotutela, con il quale era stato annullato un precedente provvedimento del 1989 — di inquadramento nel superiore livello retributivo — già annullato dalla Commissione di controllo nel 1991, con delibera a sua volta annullata nel 2002, e vizi formali, dal giudice amministrativo che, in motivazione, aveva argomentato in ordine alla possibilità dell’amministrazione di procedere ad una nuova valutazione in sede di autotutela).

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Cass. civ. n. 24012/2007

Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 5, primo comma, della legge n. 1034/1971, la controversia concernente la decadenza dalla concessione di un bene demaniale, per inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto, trattandosi di controversia riguardante il contenuto del rapporto concessorio, incidente sulla permanenza o la cessazione della vigenza dello stesso.

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Cass. civ. n. 17954/2007

Il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi nell’ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l’interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere. Deve, pertanto, escludersi che ricorra tale difetto nell’ipotesi — come nella specie — di esperimento di un’azione possessoria da parte di un Comune nei confronti di privati, poiché l’ordinamento attribuisce alla P.A., in virtù dell’art. 823, comma secondo, c.c., la possibilità di ricorrere tanto all’autotutela amministrativa quanto ai mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso e tale norma, ancorché dettata per i beni demaniali, costituisce, peraltro, espressione di un principio generale, valido per ogni situazione giuridica in cui siano esercitabili, da parte della P.A., rimedi giurisdizionali in alternativa agli strumenti di autotutela in sede amministrativa.

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Cass. civ. n. 16296/2007

La controversia insorta con riguardo a contratto di somministrazione stipulato da operatore economico italiano con imprenditore straniero ed intesa all’accertamento negativo di un patto di esclusiva in favore di quest’ultimo, che abbia qualità di somministrato, avendo ad oggetto un’obbligazione di non fare da eseguirsi nel territorio straniero in cui svolge la propria attività il detto imprenditore, si sottrae alla giurisdizione italiana, non sussistendo rispetto a questa né il criterio di collegamento del foro generale del convenuto, né quello del luogo dell’adempimento di cui all’art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804

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Cass. civ. n. 9358/2007

Mentre la domanda avente ad oggetto la quantificazione degli oneri di urbanizzazione proposta contro il Comune rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda di regresso avanzata dal fideiussore dopo aver pagato il debito garantito relativo agli oneri di urbanizzazione; data la reciproca autonomia dell’obbligazione principale e di quella di garanzia, l’eccezione di erroneo pagamento superiore al dovuto opposta dal garantito non rileva ai fini dell’attrazione dell’intera questione dedotta nell’ambito della giurisdizione amministrativa, essendo la giurisdizione inderogabile per ragioni di connessione.

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Cass. civ. n. 9325/2007

La moltiplicazione delle ipotesi di giurisdizione esclusiva e la consistenza delle materie ad essa attribuite comportano che, in sede di regolamento di giurisdizione, fermo restando il criterio di riparto fondato sul binomio diritti-interessi, debba preliminarmente verificarsi l’eventuale appartenenza della controversia a materia di giurisdizione esclusiva, con la necessità, dettata dalla complessità nell’identificazione dei confini delle materie stesse (particolarmente, riguardo all’urbanistica, se si controverta su aspetti di gestione del territorio, se sia ravvisabile l’esercizio di poteri amministrativi o viceversa un comportamento senza potere, se il soggetto che se ne sia reso autore sia pubblico o a questo equiparato), di apprezzare elementi probatori acquisiti al processo, valutabili non già ai fini della decisione di merito ma ai soli effetti dell’identificazione del giudice munito di giurisdizione.

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Cass. civ. n. 8095/2007

La giurisdizione nei confronti dello straniero si determina sulla base dell’oggetto della domanda, che va individuato (come afferma (anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee: sent. 8 maggio 2003, Gartner Electronic Gmbh) con esclusivo riferimento alla domanda stessa, essendo irrilevanti i mezzi di difesa proposti dal convenuto.

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Cass. civ. n. 7399/2007

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall’ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l’intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l’art. 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente in presenza di richiesta di contributi previdenziali può proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro.

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Cass. civ. n. 4425/2007

In materia di appalti pubblici, gli artt. 6 e 7 della legge n. 205 del 2000 hanno attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alla procedura di affidamento dell’appalto, mentre quelle concernenti la fase di esecuzione del contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, dato che concernono i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto; pertanto, appartiene alla giurisdizione ordinaria, in quanto relativa alla fase di esecuzione dell’appalto, la controversia avente ad oggetto l’incameramento della cauzione sulla base di una specifica clausola contrattuale che attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di escutere la polizza prestata a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza possibilità per l’appaltatore e l’istituto assicuratore di opporre eccezioni.

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Cass. civ. n. 3848/2007

In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. è demandato esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla P.A. il potere di riconoscere l’ausilio assistenziale, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario e previo apprezzamento discrezionale dell’an del quid e del quomodo dell’erogazione. Ne consegue che la cognizione della domanda proposta nei confronti del Comune da invalido quasi totale ai fini della concessione del servizio taxi previsto per persone fisicamente impedite alla salita ed alla discesa dei mezzi pubblici di trasporto, in relazione al disposto dell’art. 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, appartiene alla giurisdizione amministrativa poiché il portatore di handicap è titolare in proposito di un mero interesse legittimo, dal momento che, la rivendicata provvidenza viene erogata sulla base di una compatibilità con le risorse di bilancio pubblico, da valutarsi discrezionalmente da parte della Pubblica Amministrazione.

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Cass. civ. n. 3043/2007

L’azione risarcitoria relativa alla fattispecie qualificabile come occupazione usurpativa, ovvero come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, sia che ne venga invocata la tutela restitutoria (eventualmente azionata con ricorso per la reintegrazione del possesso), sia che, attraverso un’abdicazione implicita al diritto dominicale, si opti per il risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

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Cass. civ. n. 880/2007

Con riguardo alle controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale italiano di consolati di Stati stranieri in Italia, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per effetto della immunità consolare, quando la pronuncia richiesta comporti una valutazione del comportamento datoriale nell’organizzazione dell’ufficio, interferendo sugli atti o comportamenti dell’ente attraverso il quale lo Stato estero persegue — anche se in via indiretta — le sue finalità istituzionali, espressione dei poteri sovrani di autorganizzazione. (Nella specie, relativa ad impugnativa di licenziamento con domanda di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro proposta da una segretaria dell’ufficio agricolo di un’Ambasciata, che espletava le mansioni di dattilografa addetta alla corrispondenza ed alla comunicazione con vari enti e ministeri, la S.C., trattandosi di una posizione caratterizzata da un obbligo di riservatezza e da capacità professionali che implicano un rapporto fiduciario, risolventesi in un’attività di supporto e di collaborazione funzionale alle realizzazione delle finalità dell’ufficio, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano).

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Cass. civ. n. 27188/2006

Il difetto di giurisdizione, ove non si traduca in radicale nullità od inesistenza dell’atto in ragione della sua provenienza da un organo non incluso fra quelli cui l’ordinamento astrattamente riconosce attribuzioni giurisdizionali, integra un vizio denunciabile con i mezzi d’impugnazione e con i rimedi accordati dalla regole del procedimento nel quale l’atto stesso si è formato, di modo che non può essere dedotto o rilevato in una diversa sede processuale, per confutare il titolo, ormai definitivo (sia pure rebus sic stantibus), fatto valere a sostegno di una distinta domanda od eccezione.

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Cass. civ. n. 22521/2006

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (applicabile anche ai giudizi in corso) – con la quale è stata dichiarata (anche) la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo novellato dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non già un atto o un provvedimento dell’Amministrazione, ma un comportamento di questa non altrimenti qualificato -, l’inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di una strada (così come di ogni suolo pubblico), delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’Amministrazione, bensì un’attività materiale soggetta al rispetto del principio generale del neminem laedere. (Nella specie, alla stregua dell’enunciato principio, le Sezioni Unite, risolvendo un conflitto reale negativo di giurisdizione, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla cognizione di una domanda di risarcimento danni proposta da privati in ordine agli effetti materiali negativi di cui aveva risentito la loro proprietà in dipendenza di una frana originantesi da un terrapieno posto a confine e realizzato, su suolo pubblico, per il deposito di rifiuti e materiali di riporto, così incentrando il loro petitum unicamente sulla condotta dell’ente pubblico, di cui si contestava la liceità, proprio in quanto si assumeva che il danno al loro patrimonio costituiva conseguenza del comportamento omissivo e colposamente inerte del Comune convenuto, che non aveva provveduto al risanamento statico di detto terrapieno).

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Cass. civ. n. 17461/2006

In relazione al bene-salute è individuabile un «nucleo essenziale» in ordine al quale si sostanzia un diritto soggettivo assoluto e primario, volto a garantire le condizioni di integrità psico-fisica delle persone bisognose di cura allorquando ricorrano condizioni di indispensabilità, di gravità e di urgenza non altrimenti sopperibili, a fronte delle quali è configurabile soltanto un potere accertativo della P.A. in punto di apprezzamento della sola ricorrenza di dette condizioni. In assenza, però, di queste ultime e allorquando non vengano denunziati pregiudizi alla salute – anche in termini di aggravamenti o di non adeguata guarigione – la domanda diretta ad ottenere le dovute prestazioni con modalità di più comoda ed agevole praticabilità per il paziente di quelle apprestate dalla P.A., ha come presupposto una situazione soggettiva di interesse legittimo stante la discrezionalità riconosciuta all’autorità amministrativa di soddisfare tempestivamente le esigenze del richiedente scegliendo tra le possibili opzioni praticabili – anche attraverso un’opportuna integrazione tra le potenzialità delle strutture pubbliche con quelle private convenzionate – la soluzione reputata più adeguata alla finalità di piena efficienza del servizio sanitario. (Nella specie, le S.U., sulla scorta del complessivo principio enunciato, hanno cassato con rinvio l’impugnata sentenza, siccome non adeguatamente motivata – con riferimento alla domanda diretta alla declaratoria del diritto a parcheggiare lungo un determinato viale proposta da alcuni privati per poter accedere al centro medico ivi situato onde usufruire delle cure necessarie come emodializzati – in ordine alla configurabilità o meno, in relazione alla formulata istanza, di un concreto danno alla salute e alla possibile individuazione di soluzioni alternative per la tutelabilità dell’avanzata richiesta).

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Cass. civ. n. 15899/2006

Posto che la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del petitum sostanziale, ossia considerando l’intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest’ultima dal diritto positivo, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda riguardante l’accertamento relativo all’intervenuta cessazione o meno di un contratto di locazione (con correlata richiesta di rilascio dell’immobile costituentene l’oggetto) stipulato iure privatorum tra una P.A. (la Provincia, nella specie) ed un privato, siccome attinente alla prospettazione di mere posizioni di diritto soggettivo, con devoluzione allo stesso giudice ordinario, ove tempestivamente dedotta nel rispetto del contraddittorio, anche della cognizione, incidenter tantum di eventuali atti amministrativi illegittimi.

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Cass. civ. n. 15626/2006

La cognizione della controversia instaurata da personale dipendente italiano o straniero di Ufficio consolare di Stato estero in Italia al fine di ottenere il pagamento di spettanze retributive e la condanna dello stesso Stato estero al risarcimento del danno per inadempimento datoriale appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, essendosi in presenza di una domanda giudiziale che non coinvolge aspetti relativi all’organizzazione dello Stato straniero e non incide in alcun modo sull’esercizio dei suoi poteri sovrani.

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Cass. civ. n. 14287/2006

Qualora davanti al giudice italiano siano convenute più persone, delle quali soltanto alcune titolari della cittadinanza italiana, e la domanda proposta nei confronti di queste ultime si fondi su una causa petendi comune alla domanda formulata nei riguardi degli stranieri, sussiste, fra l’una e l’altra, quella connessione per il titolo che, ai sensi dell’art. 6 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804 e concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), ha lo scopo di facilitare l’instaurazione del litisconsorzio passivo, consentendo la vocatio in ius dei diversi litisconsorti in simultaneus processus, con la conseguente idoneità a radicare la giurisdizione italiana. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha confermato l’impugnata sentenza di appello dichiarativa della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, con la quale, nell’affermare che nell’ipotesi di cumulo soggettivo la presenza di un convenuto soggetto alla giurisdizione del giudice italiano era idonea a realizzare la potestas iudicandi nei confronti degli altri convenuti stranieri, era stato tenuto conto del fatto che i convenuti erano stati citati in giudizio per rispondere, in via solidale, in virtù del medesimo fatto genetico dannoso, costituito dal concorso nel fatto illecito della diffamazione compiuta con il mezzo della stampa attraverso la diffusione di un articolo su un giornale tedesco, versandosi, perciò, nell’ipotesi tipica di connessione propria per identità di titolo).

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Cass. civ. n. 13659/2006

Nel sistema normativo conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 205, in tema di tutela giurisdizionale intesa a far valere la responsabilità della P.A. da attività provvedimentale illegittima, la giurisdizione sulla tutela dell’interesse legittimo spetta, in linea di principio, al giudice amministrativo, sia quando il privato invochi la tutela di annullamento, sia quando insti per la tutela risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, non potendo tali tecniche essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione. E siccome deve escludersi la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento dell’atto illegittimo e dannoso, al giudice amministrativo può essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva, ma anche la sola tutela risarcitoria, senza che la parte debba in tal caso osservare il termine di decadenza pertinente all’azione di annullamento. Il giudice amministrativo rifiuta di esercitare la giurisdizione, e la sua decisione, a norma dell’art. 362, primo comma, c.p.c., si presta a cassazione da parte delle Sezioni Unite quale giudice del riparto della giurisdizione, se l’esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato per la ragione che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti l’annullamento dell’atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti.

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Cass. civ. n. 11089/2006

Le somme che gli enti pubblici percepiscono da privati per l’occupazione o l’utilizzazione di aree di pertinenza pubblica assumono natura tributaria, con la conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice tributario, soltanto quando l’esborso trova giustificazione in un rapporto pubblicistico impositivo, rispetto al quale l’uso del bene pubblico o il presumibile vantaggio che il privato riceve dal servizio rappresentano il mero presupposto giustificativo dell’imposizione. Quando invece costituiscono il corrispettivo (ancorché ridotto per ragioni politiche) di servizi ricevuti o dell’utilizzazione del bene, esse assumono carattere privatistico, con la conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario ed esclusione della competenza per materia del tribunale (a meno che non venga in discussione l’uso dei poteri autoritativi spettanti alla P.A., in tal caso ricadendosi nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo). (In applicazione di tale criterio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, emessa dal giudice di pace, la quale aveva attribuito natura privatistica al c.d. canone di posteggio, previsto dall’abrogato art. 3, comma dodicesimo, della legge 28 marzo 1991, n. 112, recante norme in materia di commercio sulle aree pubbliche, risultando accertato che lo stesso costituiva il corrispettivo dei servizi offerti dal Comune per l’organizzazione, la pulizia ed il controllo del sito destinato allo svolgimento del mercato).

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Cass. civ. n. 7035/2006

La proposizione di difese di ordine procedurale o di una domanda riconvenzionale da parte del convenuto straniero non comporta accettazione tacita della giurisdizione del giudice italiano, qualora venga espressamente subordinata al mancato accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione di detto giudice.

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Cass. civ. n. 6585/2006

Nel vigente sistema di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218) – essendo venuto meno, a seguito dell’abrogazione dell’art. 4 c.p.c., ogni riferimento allo straniero ai fini della determinazione dell’ambito della giurisdizione del giudice italiano – assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, solo il dato obiettivo del domicilio o della residenza del convenuto in Italia, senza che possa più farsi distinzione tra convenuto italiano o straniero. Tale criterio generale di determinazione della competenza non incontra deroghe in materia di trasporto internazionale su strada cui si applica la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621) che, all’articolo 31, prevede che: «per tutte le controversie, l’attore può adire, oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l’agenzia per il cui tramite è stato concluso il trasporto».

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Cass. civ. n. 4908/2006

Nelle controversie che hanno ad oggetto la tutela del diritto alla salute, garantito dall’art. 32 Cost., la p.a. è priva di alcun potere di affievolimento della relativa posizione soggettiva, sicché la domanda di risarcimento del danno proposta dai privati nei confronti della medesima o di suoi concessionari è devoluta alla cognizione del giudice ordinario. (Nella specie, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento dei danni, con cui gli attori avevano lamentato il pericolo per la salute derivante dall’esposizione al campo elettromagnetico generato dall’elettrodotto realizzato in prossimità delle loro abitazioni).

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Cass. civ. n. 20344/2005

I rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinati dall’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero-professionali “parasubordinati” che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l’ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. Ne deriva che, costituito il detto rapporto di lavoro, le controversie che hanno ad oggetto i diritti dei quali il medico lamenti la lesione da parte della ASL, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non trova deroga a favore del giudice amministrativo per il fatto che la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal detto rapporto, l’illegittimità di atti regolamentari o provvedimenti emessi dalla p.a., spettando al giudice ordinario la loro eventuale disapplicazione. (Nel caso di specie il medico convenzionato aveva chiesto l’accertamento del diritto ad una corretta applicazione della Convenzione Nazionale ed, in particolare, il diritto a restare unico titolare di convenzione per la medicina generale, e un bacino minimo di utenza, contrattualmente garantito, infine a non vedersi sviare i propri pazienti da un collega già titolare di altri due incarichi in un diverso ambito territoriale. Le Sezioni Unite, affermando il principio di cui in massima, hanno poi ritenuto che l’esistenza dei diritti dei quali il professionista lamentava la lesione, concernesse questione attinente alla fondatezza della domanda).

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Cass. civ. n. 6635/2005

Il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi nell’ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l’interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere; attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione attinente all’idoneità di una norma di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno respinto il motivo di ricorso concernente il difetto assoluto di giurisdizione per improponibilità della domanda in controversia relativa all’elezione del rettore di un’università, che i ricorrenti, professori universitari, ritenevano illegittima, con conseguente invalidità del D.M. di nomina del rettore, in quanto lo statuto universitario – formulato in asserita violazione dell’art. 97 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 – aveva esteso il diritto d’elettorato attivo per la detta carica agli studenti ed al personale tecnico – amministrativo).

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Cass. civ. n. 22496/2004

Perchè sia configurabile un conflitto reale di giurisdizione, che può essere denunciato alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, è necessario che entrambe le decisioni in contrasto siano emesse in funzione conclusiva del giudizio in punto di giurisdizione, del che è prova di norma, l’adozione della forma della sentenza, ancorché non passata in giudicato, mentre, in presenza di un provvedimento avente la forma dell’ordinanza, l’operatività del principio di prevalenza della forma sulla sostanza è condizionata dall’onere di allegazione e dimostrazione dell’effettiva realizzazione della funzione suddetta, la quale, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, postula la cessazione del procedimento davanti al giudice che abbia emesso la pronuncia medesima. Ove il provvedimento adottato appaia meramente ordinatorio e non postuli, pertanto, in alcun modo, la cessazione del procedimento dinanzi a quel giudice, l’inidoneità del provvedimento denunciato a pregiudicare la risoluzione della controversia, ancorché conduca a ritenere inammissibile il conflitto negativo di giurisdizione, non esclude, peraltro, la possibilità di convertire il ricorso stesso in istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, purché ricorrano, nella fattispecie concreta, i presupposti dati dalla pendenza del processo, dall’inesistenza di una pronuncia di merito nella controversia e dall’inesistenza di una pronuncia passata in giudicato in ordine alla giurisdizione. (Nell’enunciare il principio di cui in massima — in un caso nel quale il tribunale ordinario, primariamente adito, aveva declinato con sentenza la giurisdizione, e il TAR, successivamente adito, aveva, con ordinanza, rigettato la domanda di nomina di un consulente tecnico d’ufficio riconoscendo a sua volta il proprio difetto di giurisdizione — le S.U. hanno escluso che la pronuncia passata in giudicato in ordine alla giurisdizione, preclusiva della convertibilità del conflitto negativo in ricorso ex art. 41 c.p.c., potesse ravvisarsi nella sentenza declinatoria della giurisdizione resa dal primo giudice).

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Cass. civ. n. 21411/2004

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost. sent. n. 281 del 2004) dell’art. 34, primo e secondo comma, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo anteriore alla sostituzione ad opera dell’art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda proposta dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80, cit., e prima dell’entrata in vigore della legge n. 205, cit. — con la quale il proprietario di un fondo, deducendo la perdita del suo diritto per effetto di accessione invertita derivante da irreversibile incorporazione del suolo in un’opera pubblica su di esso eseguita, faccia valere la pretesa al risarcimento dei danni.

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Cass. civ. n. 9532/2004

In tema di espropriazione per pubblico interesse, la mancanza iniziale dei termini di cui all’art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e segnatamente dei termini per l’inizio e il compimento delle espropriazioni, vizia in radice la dichiarazione di pubblica utilità, comportandone l’originaria invalidità (che si traduce in giuridica inesistenza per carenza di un suo carattere essenziale tipico), con conseguente inidoneità del decreto di occupazione, siccome non collegato ad un fine di pubblico interesse legalmente dichiarato, a sottrarre alla parte privata la disponibilità del bene. Ne deriva che, in tal caso – non risultando l’occupazione del bene collegabile ad un provvedimento amministrativo emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali della P.A., ma concretandosi essa in una mera attività materiale disancorata e non sorretta da un provvedimento amministrativo formale – la domanda proposta dal privato in sede possessoria, diretta alla tutela di tale bene, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendosi al di fuori dell’ambito applicativo della riserva di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

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Cass. civ. n. 5179/2004

Il difetto di giurisdizione del giudice adito, attenendo all’ordine pubblico, può essere fatto valere da qualsiasi parte, e, quindi, anche dall’attore che a tale giudice si sia rivolto per errore, salva l’incidenza di tale condotta sulle spese; parimenti, lo stesso difetto può essere dedotto anche dalla parte che nelle precedenti fasi del giudizio abbia sostenuto la tesi contraria.

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Cass. civ. n. 10243/2003

La giurisdizione si determina sulla base della domanda e in particolare in base al cosiddetto petitum sostanziale, il quale si identifica, oltre che dalla concreta statuizione chiesta al giudice, anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dei fatti indicati a fondamento della pretesa fatta valere con l’atto introduttivo del giudizio.

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Cass. civ. n. 7160/2003

La controversia, proposta anteriormente al 10 agosto 2000, inerente ai compensi e al rimborso delle spese erogate per prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione stipulata tra un’azienda (unità) sanitaria locale e un’istituzione privata, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (o rese secondo il successivo sistema dell’accreditamento), appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ove, senza coinvolgere la validità della convenzione o la determinazione del suo contenuto, riguardi indennità, canoni od altri corrispettivi, mentre non incide su tale determinazione la circostanza che la domanda possa implicare la modificazione di provvedimenti autoritativi dell’amministrazione, trattandosi di questione che rileva sotto il diverso profilo dei limiti interni delle attribuzioni del giudice ordinario. In relazione a tali controversie, infatti, non trova applicazione né la disciplina sulla giurisdizione dettata dall’art. 33 (e 45, diciottesimo comma) del D.Lgs. n. 80 del 1998, dichiarata illegittima, in parte qua, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000, né la disciplina, sostitutiva di quella dichiarata illegittima, e priva di efficacia retroattiva, di cui all’art. 7 legge n. 205 del 2000, perché – entrata in vigore solo a partire dal 10 agosto 2000 – vi osta il principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c.

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Cass. civ. n. 6887/2003

Quando in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini del poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l’estraneità della pubblica amministrazione al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l’individuazione dei limiti interni posti dall’ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E). (Nella specie il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione — dichiarato dalle S.U. inammissibile in applicazione dell’enunciato principio — era stato sollevato sulla base del rilievo che la controversia, avendo ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità di opere realizzate in violazione di norme in materia di distanze fra gli edifici, ma assentite preventivamente dalla competente amministrazione pubblica, postulava lo scrutinio dei relativi provvedimenti di quest’ultima, così da ricadere nel novero di quelle in materia di edilizia ed urbanistica, riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a seguito dell’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).

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Cass. civ. n. 6628/2003

In tema di riparto della giurisdizione ed in ipotesi di azione di risoluzione del contratto per inadempimento di un Comune rispettto alle obbligazioni da esso contratto derivanti, non vengono in rilievo i poteri pubblici del Comune contraente, onde non sono in alcun modo configurabili interessi legittimi in capo all’altro contraente. Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario a giudicare su di una tale azione di risoluzione per inadempimento del contratto, qualunque sia la qualificazione giuridica che debba darsi a tale contratto.

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Cass. civ. n. 5619/2003

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie inerenti ai diritti e agli obblighi scaturenti dal contratto di appalto di opere pubbliche, a nulla rilevando che l’amministrazione committente abbia, successivamente all’aggiudicazione, fatto erroneo riferimento, ai fini dell’esecuzione, alla necessità del provvedimento di controllo, data l’inidoneità di questo ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale ed aventi consistenza di diritti soggettivi, atteso che la giurisdizione si determina in ragione dell’intrinseca consistenza della situazione soggettiva dedotta in giudizio, rientrando, d’altra parte, nei poteri del giudice ordinario stabilire, verificando in via incidentale la legittimità e regolarità dell’atto di controllo, se l’amministrazione abbia violato i patti contrattuali e vulnerato il diritto soggettivo dell’appaltatore a proseguire nel rapporto.

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Cass. civ. n. 3149/2003

Se, per il pagamento di sanzioni pecuniarie dovute per abusi edilizi, il sindaco emette un’ingiunzione di pagamento contro il trasgressore che vi si oppone, si è in presenza di una opposizione esecutiva quante volte la parte, senza muovere contestazioni a proposito della sanzione, già applicata con provvedimento divenuto inoppugnabile, o contesta il diritto del comune a riscuoterla coattivamente, perché tale diritto si è estinto per prescrizione dopo che la sanzione era stata applicata, o chiede che l’ingiunzione sia annullata, perché presenta vizi attinenti alla sua validità formale: tale opposizione appartiene perciò, non alla giurisdizione amministrativa esclusiva prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ma alla giurisdizione del giudice ordinario, nel cui ambito rientrano le controversie che concernono il diritto di riscuotere la sanzione già applicata, senza toccare il potere di applicare la sanzione.

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Cass. civ. n. 261/2003

L’accertamento della giurisdizione è pregiudiziale rispetto a quello della competenza. Ne consegue che il giudice italiano, ancorché in ipotesi incompetente, può pronunciarsi sulla propria giurisdizione, per rilevarne il difetto o per dichiararne l’esistenza.

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Cass. civ. n. 16838/2002

Il rapporto costituitosi per effetto del contratto di somministrazione di acqua potabile, ancorché attinente all’esercizio di un pubblico servizio, ha natura privatistica, sicché la controversia promossa, nei confronti del Comune, dal privato, volta alla declaratoria dell’inadempimento dell’obbligazione di fornitura di acqua potabile, sorta dal contratto di somministrazione, nonché alla conseguente condanna dell’ente locale al risarcimento del danno, è riservata alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia attinente a posizioni aventi natua di diritto soggettivo. (Fattispecie nella quale le S.U. hanno ritenuto ininfluente la nuova disciplina che — con l’eccezione, giudicata non ricorrente nel caso, dei rapporti individuali di utenza — ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi, e ciò sia perché l’art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 292 del 2000, sia perché l’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 — che ha sostituito il testo originario dell’art. 33 citato —, è entrato in vigore, senza effetti retroattivi, il 10 agosto 2000, e quindi non spiega rilevanza, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., rispetto ai processi già pendenti a quella data, come nel caso, dinanzi al giudice ordinario).

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Cass. civ. n. 3389/2002

In tema di edilizia residenziale pubblica, e con riguardo al provvedimento di rilascio dell’alloggio che l’ente proprietario assuma occupato senza titolo, l’opposizione dell’intimato è soggetta, quanto alla giurisdizione, alle comuni regole di riparto, alla stregua della natura sostanziale della posizione fatta valere in giudizio. Pertanto, ove l’opponente alleghi il proprio diritto soggettivo al godimento del bene per effetto del subingresso nel rapporto locativo al precedente assegnatario, quale suo erede, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario. (Il principio è stato affermato dalla S.C. in relazione a controversia insorta in data anteriore alla entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, il cui art. 7 riproduce il testo dell’art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega con sentenza della Corte Costituzionale n. 292 del 2000).

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Cass. civ. n. 2624/2002

Nella giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in materie di diritti rientrano le controversie in tema di responsabilità da lesione di situazioni di interesse giuridicamente rilevanti, anche quando detta responsabilità sia imputata all’amministrazione come effetto derivante dall’adozione di un provvedimento amministrativo e senza che ai fini della configurabilità di tale giurisdizione sia necessario il previo annullamento del provvedimento ad opera del giudice amministrativo. Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda — proposta anteriormente alla nuova disciplina sul riparto di giurisdizione dettata dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 — di risarcimento del danno derivante dall’illegittimo annullamento di una concessione edilizia precedentemente rilasciata, non ostandovi attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, della competenza a conoscere dei ricorsi diretti ad ottenere l’annullamento di provvedimenti in tema di concessioni edilizie, atteso che, anteriormente all’indicato ius superveniens (non rilevante ex art. 5 c.p.c.), il giudice amministrativo non conosceva delle questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali e, quindi, al diritto di risarcimento del danno provocato da tali provvedimenti se illegittimi.

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Cass. civ. n. 2588/2002

Il giudice ordinario può disapplicare l’atto amministrativo solo quando la valutazione della legittimità del medesimo debba avvenire in via incidentale, ossia quando l’atto non assume rilievo come causa della lesione del diritto del privato, ma come mero antecedente, sicché la questione della sua legittimità viene a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale.

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Cass. civ. n. 1760/2002

In tema di appalto di opere pubbliche, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che, senza porre in discussione atti o provvedimenti relativi alla procedura di aggiudicazione o alla individuazione del contraente, abbia ad oggetto pretese patrimoniali del privato appaltatore nei confronti della P.A. concedente derivanti da comportamenti di inadempimento posti in essere da quest’ultima successivamente alla conclusione del contratto di appalto di opera pubblica. (Principio di diritto espresso in relazione a giudizio promosso successivamente all’1 luglio 1998, ma anteriormente al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore, senza effetto retroattivo, della legge 21 luglio 2000, n. 205).

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Cass. civ. n. 10963/2001

Allorché la domanda di rimborso sia relativa a spese ospedaliere, sostenute all’estero senza previa autorizzazione amministrativa, per un ricovero reso necessario in considerazione delle migliori opportunità ivi presenti di attenuare o rimuovere le conseguenze dello stato morboso attraverso la fruizione di tecniche terapeutiche non praticate in Italia, viene in considerazione una posizione dell’assistito avente natura di diritto soggettivo perfetto, il diritto alla salute, riconducibile all’art. 32 Cost., in quanto in tali casi difetta un potere della pubblica amministrazione, espressione di discrezionalità amministrativa ed il cui esercizio sia suscettibile di determinare l’affievolimento di quella posizione, sussistendo, invece, soltanto un potere di apprezzamento dell’urgenza della prestazione sanitaria ottenuta all’estero, secondo criteri di discrezionalità tecnica, il cui esercizio, non essendo espressione di un potere di supremazia della pubblica amministrazione, è sempre inidoneo a determinare l’affievolimento del diritto soggettivo, tanto più di un diritto soggettivo primario e fondamentale come quello alla salute. Ne consegue che su detta domanda sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, senza che assumano in senso contrario rilievo le nuove disposizioni che hanno interessato il riparto di giurisdizione in materia di pubblici servizi, ivi compreso quello sanitario: giacché, per un verso, l’estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai pubblici servizi, disposta dall’art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, è stata retroattivamente rimossa per effetto di declaratoria di illegittimità costituzionale, in parte qua, della norma di previsione per violazione della legge delega (sent. n. 292 del 2000), ed atteso che, per l’altro verso, l’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 – che ha ripristinato l’assetto normativo caducato dalla Corte costituzionale – è insuscettibile di trovare applicazione in riferimento a domande proposte anteriormente alla sua entrata in vigore, ostandovi il principio della perpetuatio iurisdictionis, come disciplinato dal nuovo testo dell’art. 5 c.p.c.

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Cass. civ. n. 225/2001

Nelle controversie relative a sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione per la promozione di determinate attività economiche, il discrimine fondamentale per la individuazione del giudice fornito di giurisdizione va rapportato alle posizioni giuridiche del privato interessato, il quale vanta nei confronti della P.A. una posizione sia di interesse legittimo (se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attuativo del beneficio o rispetto al potere della pubblica amministrazione di ritirare in via di autotutela il provvedimento concessorio — o anche solo di sospendere l’erogazione delle provvidenze concesse — per vizi di illegittimità o per contrasto sin dall’origine con il pubblico interesse), sia di diritto soggettivo (nei riguardi tanto della concreta erogazione del beneficio oggetto del finanziamento o della sovvenzione quanto della susseguente conservazione della disponibilità delle somme erogate di fronte alla posizione assunta dalla pubblica amministrazione con provvedimenti variamente definiti — revoca, decadenza, risoluzione — emanati in funzione dell’asserito inadempimento da parte del beneficiario per l’inosservanza della disciplina che regola il rapporto); ne consegue che, proposta domanda dinanzi al giudice ordinario per l’erogazione dei contributi revocati dalla pubblica amministrazione per vizi di legittimità nell’originaria concessione, la carenza di giurisdizione del giudice adito al momento della proposizione della domanda resta superata dall’annullamento, pronunciato dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato, della revoca del provvedimento concessorio, stante il definitivo accertamento del diritto del privato alla erogazione dei benefici ad esso concessi, non ostandovi il principio espresso dall’art. 5 c.p.c. (a norma del quale la giurisdizione si determina in base allo stato di fatto esistente — ovvero alla legge vigente — al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano rilevanza i successivi mutamenti), giacché esso è diretto a favorire, e non già ad impedire, la perpetuatio iurisdictionis, e trova perciò applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice adito, non già nel caso inverso in cui il mutamento dello stato di fatto o di diritto comporti l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda.

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Cass. civ. n. 127/2001

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario – ai sensi dell’art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E – la controversia che abbia ad oggetto pretese patrimoniali nei confronti della P.A. per il soddisfacimento di ragioni creditorie attinenti a corrispettivi e rimborsi relativi ad un pubblico servizio (consistente, nella specie, nella gestione di un impianto di dissalazione dell’acqua marina ed esplicantesi nella ricerca, nell’apprestamento, nell’accumulo e nella successiva distribuzione agli utenti dell’acqua destinata agli usi civili ed industriali, secondo la disciplina di cui alla legge reg. Sicilia 15 novembre 1982, n. 134) affidato ad una società. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta ininfluente la nuova disciplina sulla competenza giurisdizionale in ordine alle controversie in materia di pubblici servizi dettata sia dall’art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 292 del 2000, sia dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 – che ha sostituito il testo originario dell’art. 33 citato -, in quanto entrato in vigore (il 10 agosto 2000) successivamente alla proposizione della domanda, e quindi non rilevante, ex art. 5 c.p.c., rispetto alla giurisdizione come originariamente determinata).

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Cass. civ. n. 67/2001

In tema di edilizia residenziale pubblica, e con riguardo al provvedimento di rilascio dell’alloggio che l’ente proprietario assuma occupato senza titolo, l’opposizione dell’intimato è soggetta, quanto alla giurisdizione, alle comuni regole di riparto, alla stregua della natura sostanziale della posizione fatta valere in giudizio. Pertanto, ove l’opponente alleghi il proprio diritto soggettivo al godimento del bene per effetto del subingresso nel rapporto locativo al precedente assegnatario (nella specie per esserne nipote, discendente diretto, convivente al momento del decesso), deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la domanda non incide sul procedimento pubblicistico di assegnazione, ma mira a contrapporre all’atto amministrativo di autotutela una posizione di diretto soggettivo di cui occorre soltanto riscontrare la fondatezza nel merito.

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Cass. civ. n. 39/2001

Qualora la coltivazione di una cava (o miniera) da parte della pubblica amministrazione o di un suo concessionario, arrechi nocumento o pericolo di danno ai diritti di un privato e tale situazione non discenda dalle scelte amministrative, ma dall’inosservanza di corrette modalità tecniche dell’attuazione concreta di tali scelte, il privato può esercitare l’azione nunciatoria davanti al giudice ordinario; infatti, i provvedimenti richiesti, pur implicanti la condanna ad un facere, non interferiscono su atti discrezionali della P.A.

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Cass. civ. n. 36/2001

L’azione con cui si fa valere nei confronti della P.A. il diritto alla restituzione di un bene espropriato con decreto esorbitante dai limiti della dichiarazione di pubblica utilità appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che a ciò osti il promovimento di un giudizio innanzi al TAR; infatti, il ricorso alla giustizia amministrativa non comporta alcuna rinunzia implicita a far valere eventuali posizioni di diritto soggettivo innanzi al giudice ordinario né l’acquiescenza prestata alla sentenza resa a definizione del giudizio amministrativo comporta una preclusione in tal senso. (Nella specie, inoltre, il giudizio amministrativo si era concluso con una dichiarazione di perenzione per inattività della parte interessata, nella quale, come rileva la S.C., non poteva ravvisarsi una pronuncia implicita sulla giurisdizione, configurabile solo a fronte di una pronuncia di merito che implichi l’affermazione della stessa).

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Cass. civ. n. 129/2001

La controversia tra il professionista e la concessionaria, società privata, per la costruzione di un’opera pubblica, che lo ha incaricato di progettarne e dirigerne i lavori, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario perché quegli non diviene subconcessionario delle funzioni pubbliche assegnate dalla P.A. e non si inserisce, neppure temporaneamente, nell’organizzazione della medesima. Né sulla questione rilevano l’art. 7 della legge 22 luglio 2000, n. 205, sostitutivo dell’art. 33 n. 1 della legge 31 marzo 1998, n. 80, se il processo era già pendente alla data del 30 giugno 1998 in quanto, ai sensi dell’art. 45 n. 18 di quest’ultima legge, si applicano le norme anteriormente vigenti, ovvero l’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché l’atto di conferimento di un incarico professionale è espressione di autonomia negoziale privata e non conclusione di un accordo procedimentale sostitutivo di un provvedimento amministrativo.

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Cass. civ. n. 1264/2000

In materia di infrazioni edilizie di cui alla legge n. 10 del 1977, le contestazioni dei privati, concernenti l’an e il quantum delle sanzioni ripristinatorie o riguardanti la legittimità del procedimento di esazione, sono devolute ai sensi dell’articolo 16 legge citata alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo; poiché la sanzione della demolizione ha sempre carattere ripristinatorio e attiene al potere autoritativo spettante al sindaco, la contestazione da parte del proprietario costruttore della legittimità dell’uso di tale potere, per effetto di mancanza di titolo ovvero per eccessività della spesa anticipata dal comune ai fini della demolizione dell’opera abusiva, investe la correttezza dell’esercizio dell’indicato potere e si ricollega a posizioni di interesse legittimo, tutelabili dinanzi al giudice amministrativo.

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Cass. civ. n. 1262/2000

Le convenzioni di lottizzazione di cui alla legge n. 765 del 1967 costituiscono strumenti di pianificazione di tipo attuativo del Piano regolatore generale e non atti di pianificazione generale, hanno natura di «accordi sostitutivi del provvedimento» disciplinati dall’articolo 11 della legge n. 241 del 1990 e le relative controversie rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

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Cass. civ. n. 1252/2000

Le controversie che hanno ad oggetto prestazioni previdenziali integrative che gli enti pubblici non economici corrispondono al proprio personale a mezzo di apposito fondo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che non investono un rapporto previdenziale autonomo rispetto al rapporto di impiego, ma riguardano spettanze di natura sostanziale retributiva, che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, senza che rilevi lo jus superveniens rappresentato dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998, il rapporto di lavoro in questione essendo cessato prima del 30 giugno 1998.

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Cass. civ. n. 1241/2000

Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 33, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 80 del 1998 le controversie relative al rapporto tra medici convenzionati esterni e aziende unità sanitarie locali — che si configura come un rapporto di lavoro parasubordinato di natura privatistica — spettano alla cognizione del giudice ordinario, la cui giurisdizione non resta esclusa, in favore di quella del giudice amministrativo, per il fatto che possa venire in discussione la legittimità di atti o provvedimenti amministrativi dell’ente, spettando all’autorità giudiziaria ordinaria il potere di sindacare la legittimità di tali atti o provvedimenti ed eventualmente di disapplicarli, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E. (Fattispecie nella quale ci si è riferiti al testo originario del citato art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998 in quanto si sono considerati ininfluenti, ex art. 5 c.p.c., sia la sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000 — che dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 33 in oggetto — sia l’art. 7 della legge n. 205 del 2000 — che ha sostituito l’art. 33 medesimo — perché entrambi sono intervenuti dopo l’udienza di discussione del regolamento di giurisdizione de quo e durante il tempo di pubblicazione della relativa decisione).

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Cass. civ. n. 1141/2000

Con riferimento al criterio del «luogo in cui l’evento è avvenuto», utilizzata dall’art. 5, n. 3, della Convenzione di Lugano 16 settembre 1988 sulla giurisdizione, ratificata dalla legge 10 gennaio 1992, n. 198 – analogo all’art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – la giurisdizione in ordine ad una domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una diffamazione internazionale a mezzo stampa appartiene, oltre che al giudice dello Stato del convenuto responsabile dell’illecito, anche al giudice del luogo nel quale è diffusa la pubblicazione diffamatoria, ma non anche al giudice del domicilio del danneggiato o del luogo ove questi sostenga di aver subito un pregiudizio alla sua reputazione, quando la pubblicazione non sia distribuita in questo Sato; sicché in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti il danneggiato può promuovere un’azione di risarcimento contro l’editore sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo di stabilimento dell’editore della pubblicazione diffamatoria, competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente nel quale la pubblicazione sia stata diffusa e dove il danneggiato asserisca di aver subito una lesione della propria reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito. Viceversa la ripresa della notizia nello Stato di domicilio del danneggiato ad opera di altro mezzo stampa costituisce un fatto illecito totalmente diverso perché è generato da un comportamento che ha una sua autonomia causale e produce effetti non inseribili nella concatenazione causale che ha il suo momento iniziale nel primo illecito, per il quale i criteri di determinazione della giurisdizione non subiscono alterazioni.

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Cass. civ. n. 456/2000

La controversia relativa alla decadenza dall’incarico del direttore sanitario di un’azienda sanitaria locale disposta dal direttore generale della medesima azienda per gravi motivi, a norma dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo anteriore alla novellazione di cui all’art. 3 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il direttore sanitario, così come il direttore generale e il direttore amministrativo, instaura con l’azienda sanitaria un rapporto di lavoro autonomo regolato da un contratto di diritto privato e la decadenza per gravi motivi trova il suo fondamento in specifiche inadempienze, valutabili nell’ambito di detto rapporto paritetico di diritto privato, senza possibilità di un apprezzamento discrezionale dei risultati ottenuti, e coinvolge quindi posizioni di diritto soggettivo.

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