Art. 648 – Codice di procedura penale – Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali

1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione [633-636].

2. Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla [585] o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile [591]. Se vi è stato ricorso per cassazione [606], la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso [616].

3. Il decreto penale di condanna [459 ss.] è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile [461].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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