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Art. 308 — Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare

Art. 308 — Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare

1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare [ 281, 282, 283 ] perdono efficacia quando dall’inizio della loro esecuzione [ 293 ] è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall’articolo 303.

2. Le misure interdittive [ 287290 ] non possono avere durata superiore a dodici mesi perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell’ordinanza. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma .

[2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall’inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall’inizio dell’esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall’inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall’articolo 303 ].

3. L’estinzione delle misure non pregiudica l’esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell’applicazione di pene accessorie [ 2837 c.p.] o di altre misure interdittive.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 4178/2017

In tema di misure interdittive, la flessibilità della disciplina relativa al termine di durata prevista dall’art. 308, comma secondo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termine indicato nell’ordinanza, a maggior ragione là dove questo coincida con quello massimo legale.

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Cass. pen. n. 11748/2014

In tema di durata delle misure cautelari personali interdittive, la disposizione speciale contenuta nell’art. 308, comma secondo bis, c.p.p., secondo cui le stesse perdono efficacia decorsi sei mesi dall’inizio della loro esecuzione, si applica ai soli delitti contro la P.A. ivi indicati, e non anche alle corrispondenti fattispecie tentate, in quanto il comma secondo bis non contiene alcun riferimento a queste ultime, e, quindi, per le stesse opera la regola generale prevista dal comma secondo del medesimo articolo, che fissa il più breve termine di due mesi.

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Cass. pen. n. 1420/1996

In tema di misure cautelari personali non sussiste l’interesse alla decisione dell’impugnazione proposta avverso il provvedimento applicativo di una misura interdittiva, quando questa abbia perso efficacia per il decorso del termine massimo [due mesi] di durata. A siffatta misura, invero, non si estende l’istituto della riparazione pecuniaria, che solo può giustificare la persistenza dell’interesse all’impugnazione quando la misura sia cessata.

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Cass. pen. n. 1536/1993

I termini di durata massima stabiliti dall’art. 303 c.p.p. si riferiscono alla custodia cautelare in generale, ossia ad una categoria più vasta della custodia cautelare in carcere che si pone rispetto alla prima in un rapporto di genere a specie. Conseguentemente anche agli arresti domiciliari si applicano i termini previsti da detta norma e non quelli di cui al successivo art. 308 c.p.p., atteso che il quinto comma dell’art. 284 c.p.p. equipara gli arresti domiciliari alla custodia cautelare.

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