Art. 321 – Codice di procedura penale – Oggetto del sequestro preventivo
1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato [253] possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato [262 3] . Prima dell'esercizio dell'azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca [240 c.p.].
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del Libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito [386]. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 7675/2012
Il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ha l'onere, ma non l'obbligo, di indicare la somma sino alla concorrenza della quale la misura può essere eseguita, mentre deve specificamente indicare quali siano i beni vincolabili soltanto se disponga in atti di elementi per stabilirlo, in caso contrario incombendo detta individuazione al P.M. quale organo demandato all'esecuzione del provvedimento.
Cass. civ. n. 7674/2012
È abnorme il provvedimento con il quale il g.i.p., investito di una richiesta di revoca di sequestro preventivo avente ad oggetto una pluralità di beni, rimessi gli atti al P.M. perché decida sulla restituzione di alcuni di essi, si riservi la decisione sulla destinazione dei restanti all'esito di accertamenti della polizia giudiziaria delegata dallo stesso giudice, verificandosi in tal caso una stasi ed una regressione del procedimento in palese violazione dell'art. 321, comma terzo, cod. proc. pen. nonché un'investitura diretta della polizia giudiziaria contrastante con l'art. 326 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 6599/2012
Il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un immobile abusivo già ultimato e rifinito, laddove la libera disponibilità di esso possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul "carico urbanistico", il pregiudizio del quale va valutato avendo riguardo agli indici della consistenza dell'insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare nonché della domanda di strutture e di opere collettive.
Cass. civ. n. 5016/2012
Nel giudizio di appello proposto contro un sequestro preventivo, possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il mantenimento della misura, mentre il riscontro del "fumus delicti" è riservato alla fase del riesame. Ne consegue l'inammissibilità del gravame che deduca per la prima volta in sede di appello motivi inerenti unicamente alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni previste dall'art. 321 c.p.p..
Cass. civ. n. 2169/2012
Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente può essere disposto, ove si proceda per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74), anche nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati sia inferiore alla soglia prevista dal comma terzo della citata disposizione.
Cass. civ. n. 6894/2011
Il sequestro, funzionale alla confisca per equivalente (art. 11, L. 16 marzo 2006, n. 146), ove riguardi un bene in comproprietà tra l'indagato ed un terzo estraneo, può essere disposto per l'intero quando sia comunque nella disponibilità del reo o si tratti di bene indivisibile o ne sussistano comprovate esigenze di conservazione mentre, negli altri casi, dev'essere contenuto entro la quota di proprietà dell'indagato sulla quale la successiva confisca è destinata ad operare.
Cass. civ. n. 10688/2010
È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un veicolo il cui conducente,sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di "leasing". (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che la società di leasing, per riottenere la materiale disponibilità del veicolo, deve dimostrare che il contratto è cessato e che, conseguentemente, è sorto il suo diritto alla restituzione).
Cass. civ. n. 41870/2009
In tema di guida in stato d'ebbrezza, è legittimo il sequestro (per intero) di un veicolo "con il quale è stato commesso il reato" in vista della confisca della quota appartenente all'indagato/imputato.
Cass. civ. n. 35161/2009
In tema di sequestro preventivo, ai fini della configurabilità del "periculum in mora" è necessario che il bene oggetto della misura cautelare presenti un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto ai reati commessi ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l'individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico, bensì abitualmente protratto nel tempo e tipicamente indicativo delle modalità di realizzazione dell'attività illecita ipotizzata. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il requisito del "periculum in mora" in relazione al sequestro di una palestra ove erano state rinvenute numerose tracce dell'utilizzo di sostanze dopanti).
Cass. civ. n. 19764/2009
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto.
Cass. civ. n. 16669/2009
Deve ritenersi legittima la confisca (ed il sequestro preventivo ad essa finalizzata) di beni di cui ha disponibilità l'autore di reati previsti nell'art. 640 quater c.p. fino alla concorrenza di un valore corrispondente al profitto conseguito da terzi estranei con tali condotte.(Nella specie, era stato disposto il sequestro preventivo per equivalente di beni appartenenti ad una commercialista che, in concorso con funzionari dell'Agenzia delle entrate, aveva ottenuto, intervenendo abusivamente nel sistema informatico dell'anagrafe tributaria, uno sgravio fiscale in favore dei suoi clienti).
Cass. civ. n. 1806/2009
Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso. (In motivazione la Corte ha precisato che, in sede di confisca, prevale, invece, la tutela del diritto di proprietà del terzo incolpevole).
Cass. civ. n. 45400/2008
Il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche beni che siano stati costituiti dall'indagato in pegno regolare, e ciò perché questi conserva il potere di alienare il bene o di attivarsi per l'estinzione dell'obbligazione e la conseguente restituzione della "eadem res" fornita in garanzia. (Ha tuttavia precisato la Corte che il giudice di merito che dispone la misura può graduare la portata del sequestro e limitare l'estensione del vincolo alle facoltà spettanti al debitore indagato o imputato per non pregiudicare le facoltà di esclusiva pertinenza del creditore pignoratizio estraneo all'illecito penale; in tal modo operando una doverosa scissione delle rispettive sfere di disponibilità, ai fini di una diversa diversificazione dell'ambito di efficacia del vincolo).
Cass. civ. n. 45389/2008
È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322-ter c.p., eseguito in danno di un concorrente del reato di cui all'art. 316 - bis c.p., per l'intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati. (La Corte ha precisato che il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente).
Cass. civ. n. 6444/2008
In materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un'intera azienda ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la commissione del reato, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l'azienda svolga anche normali attività imprenditoriali. (Fattispecie nella quale il sequestro preventivo, disposto per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, aveva interessato gli immobili e l'intera area nella disponibilità della società facente capo all'indagato).
Cass. civ. n. 6342/2008
La misura cautelare reale del sequestro preventivo finalizzato alla cosiddetta confisca «per equivalente» prevista in materia di reati transnazionali dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, è applicabile alle res costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo di uno dei reati contemplati dall'art. 3 della legge citata, in base al combinato disposto degli artt. 321 c.p.p. e 11 L. n. 146 del 2006, in quanto la norma processuale si riferisce a tutte le ipotesi di confisca, ivi comprese quelle previste dalle leggi speciali.
Cass. civ. n. 36884/2007
La previsione di cui all'art. 321 c.p.p. riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati. Ne consegue che il pericolo rilevante, ai fini dell'adozione del sequestro, deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso, e deve essere concreto e attuale, e per « cose pertinenti al reato» sono anche quelle che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dare luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all'agevolazione nella commissione di altri reati.
Cass. civ. n. 35482/2007
In tema di giudicato cautelare, premesso che esso copre soltanto il dedotto e non il deducibile, deve altresì ritenersi che la copertura non si estenda a quelle questioni le quali, ancorché dedotte, non siano state, tuttavia, decise. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, con riguardo ad un caso in cui era stato disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., il sequestro di cose ritenute assoggettabili a confisca, ha ritenuto che non desse luogo a giudicato cautelare il fatto che un precedente provvedimento di sequestro preventivo, a seguito di richiesta di riesame con la quale era stata prospettata anche la questione della confiscabilità delle cose sequestrate, fosse stato annullato per ragioni non attinenti a tale questione, la quale, quindi, non era stato neppure esaminata).
Cass. civ. n. 16658/2007
Il sequestro preventivo può avere ad oggetto le somme dovute in forza di un contratto di assicurazione sulla vita, dal momento che il divieto di sottoporre ad azione esecutiva e cautelare dette somme, di cui all'art. 1923 c.c., attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili e non riguarda la disciplina della responsabilità penale. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 10437/2006
Il sequestro preventivo può avere ad oggetto solo il risultato di un'attività e non l'attività in sé, perché è estranea ad esso la funzione di inibizione di comportamenti, sicché è illegittimo, peraltro risolvendosi nell'indebita invasione della sfera di attribuzioni della giurisdizione civile, il sequestro di un fascicolo processuale relativo all'esecuzione immobiliare in corso nei confronti di un soggetto vittima di fatti estorsivi, finalizzato ad impedire che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze.
Cass. civ. n. 29951/2004
È ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro che costituiscono profitto di reato sia nel caso in cui la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa, sia quando sussistono indizi per i quali il denaro di provenienza illecita risulti depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare.
Cass. civ. n. 1415/2004
Al fine di disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12 sexies, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), per la sussistenza del fumus commissi delicti è necessaria non solo una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguente possibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta, ma anche la plausibilità di un giudizio prognostico alla luce del quale appaia probabile la condanna dell'imputato per uno dei delitti elencati nel citato articolo, cui consegue in ogni caso la confisca dei beni nella sua disponibilità, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell'attività economica e il valore economico di detti beni e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.
Cass. civ. n. 21023/2003
È ammissibile il sequestro di un immobile costruito abusivamente, la cui costruzione sia ultimata, a condizione che gli effetti pregiudizievoli, che, quali conseguenze ulteriori rispetto alla consumazione del reato, possono verificarsi, abbiano il requisito della concretezza, e siano accertati dal giudice di merito con adeguata motivazione.
Cass. civ. n. 12878/2003
Il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di alcuni manufatti abusivi, uno dei quali in muratura, la cui costruzione era già stata ultimata).
Cass. civ. n. 29797/2001
Oggetto del sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) può essere qualsiasi bene — a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato — purché esso sia indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. Ne consegue che è legittimo il sequestro di un'intera azienda allorché vi siano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali sia, proprio per la sua collocazione strumentale, in qualche modo utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando che l'azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali.
Cass. civ. n. 26785/2001
Il sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p. assolve non solo alla funzione di bloccare i reati in itinere, stroncandone la condotta, ma anche a quella di evitare che coloro i quali abbiano violato la legge penale possano continuare a trarre vantaggi dall'illecito posto in essere, come si verifica allorquando quest'ultimo, ancorché consumato con l'esaurimento della condotta tipica, continui a produrre conseguenze dannose ed antisociali. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un immobile abusivo, nonostante che lo stesso fosse stato non solo ultimato, ma anche concretamente destinato ad uso abitativo).
Cass. civ. n. 5801/2000
Il sequestro preventivo di somme di danaro che si assumano provento del reato per cui si procede può essere disposto solo a condizione che trattasi di somme di cui sia ancora riconoscibile la relazione immediata con il detto reato, rimanendo invece esclusa una tale possibilità quando le stesse somme si siano ormai confuse con il restante patrimonio del soggetto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C., in un procedimento per falso e truffa a carico di taluni soggetti cui si addebitava di aver fraudolentemente maggiorato i canoni di locazione di taluni immobili locati ad amministrazioni pubbliche, ha cassato senza rinvio l'ordinanza con la quale era stato disposto il sequestro preventivo delle maggiori somme che si assumevano percepite dagli indagati, rispetto a quelle cui esse avrebbero avuto diritto).
Cass. civ. n. 4026/2000
Una volta esclusa, almeno allo stato degli atti, l'inquadrabilità del fatto nello schema dell'illecito penale, non può legittimamente paralizzarsi l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale civile, attraverso l'attivazione di uno strumento tipico del processo penale. Pertanto, il sequestro preventivo non può essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti dalla norma, ovvero non può surrogare altri istituti propri del diritto civile: in particolare, non può tutelare i privati interessi del debitore esecutato i quali possono trovare rimedio nei mezzi civilistici che l'ordinamento appresta. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Gip, di una rilevante somma di denaro assegnata al creditore nell'ambito di una procedura esecutiva civile a carico del debitore, il quale aveva denunciato il creditore per il reato di truffa in suo danno commesso attraverso l'induzione fraudolenta in errore delle «competenti autorità giudiziarie», che avevano concesso il decreto ingiuntivo in favore dello stesso creditore: i giudici di legittimità hanno affermato il principio dopo avere precisato che non integra gli estremi dell'illecito penale l'induzione in inganno il giudice con artifici e raggiri al fine di conseguire con una decisione favorevole un ingiusto profitto a danno della controparte, non essendo prevista come reato la cosiddetta «truffa processuale», atteso che il giudice, con la propria decisione, va a incidere sul patrimonio altrui non con un atto di disposizione, ma sulla base di un potere pubblicistico; d'altra parte, la frode processuale assume rilievo penale solo nei ristretti limiti tipizzati dall'art. 374 c.p.).
Cass. civ. n. 631/2000
Ai fini del sequestro preventivo, cosa pertinente al reato è quella che non solo è servita a commettere il reato, ma che è anche strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa. (Nella specie, nell'ambito di un procedimento per il reato di sottrazione di minore degli anni quattordici a carico di uno dei coniugi, era stato sottoposto a sequestro preventivo il passaporto dello stesso minore, grazie al quale l'agente aveva potuto portare quest'ultimo all'estero: la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice “de libertate”, in sede di appello ex art. 322 bis c.p.p., che aveva dissequestrato il passaporto, sottolineando che il documento non poteva ritenersi “cosa pertinente al reato” di cui all'art. 574 c.p., giacché il delitto di sottrazione di minore può commettersi anche senza espatriare e comunque il coniuge indagato e il minore, per effetto dell'abolizione dei controlli di frontiera, avrebbero potuto varcare i confini senza mostrare il documento).
Cass. civ. n. 4016/1999
Il sequestro preventivo di documenti di un procedimento amministrativo, disposto al fine di inibire il protrarsi della ipotizzata attività criminosa ed impedire che questa possa portare a conseguenze ulteriori, essendo diretto a sospendere il procedimento stesso, si risolve in una indebita invasione della sfera di attività della pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di documenti concernenti la procedura del programma integrato di intervento relativo ad un comune).