Art. 133 bis – Codice di procedura penale – Disposizione generale

1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133 ter.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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