Art. 19 – Codice penale – Pene accessorie: specie

Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l'interdizione dai pubblici uffici [28];
2) l'interdizione da una professione o da un'arte [30];
3) l'interdizione legale [32];
4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [32bis];
5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [32ter, 32quater];
5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale [34].

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte [35];
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [35bis].

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna [36; c.p.p. 543].

La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni [671 2].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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