Art. 24 – Codice penale – Multa

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro cinquanta, né superiore a euro cinquantamila.

Per i delitti determinati da motivi di lucro , se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro cinquanta a euro venticinquemila.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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