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Art. 23 — Reclusione

Art. 23 — Reclusione

La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno [ 64, 66, 78, 136 ].

Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all’aperto.

[ Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell’articolo precedente. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 27674/2016

Il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la durata della reclusione dall’art. 23 cod. pen., è inderogabile per il giudice e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure in conseguenza della diminuzione operata per un rito speciale. (Fattispecie in cui la S.C. ha dichiariato inammissibile il ricorso di imputato che lamentava la mancata riduzione, oltre la soglia minima normativa, della pena irrogata all’esito di giudizio abbreviato).

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Cass. pen. n. 24864/2009

Il limite minimo di quindici giorni stabilito per la reclusione deve essere osservato sia ai fini del computo finale della pena da irrogare, sia ai fini delle operazioni intermedie di calcolo. (Nel caso di specie, la pena irrogata era stata determinata in misura inferiore a detto limite a seguito dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza prevista dall’art. 62 n. 4 c.p.).

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Cass. pen. n. 487/1997

Il limite minimo di quindici giorni stabilito per la reclusione dell’art. 23, comma primo, c.p., è assoluto e, per ciò, irriducibile, sia ai fini della pena da infliggersi in concreto sia ai fini dei calcoli intermedi. Né il predetto limite può essere superato, in caso di pena patteggiata, per effetto dell’applicazione della diminuente di cui all’art. 444 c.p.p.

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Cass. pen. n. 5531/1996

Agli effetti dell’applicazione di misura cautelare per tentativo di delitto punito con la pena dell’ergastolo, si ha riguardo non alla pena minima di dodici anni di reclusione prevista dall’art. 56, comma secondo, c.p., ma a quella massima di ventiquattro anni di reclusione, desumibile dall’art. 23, comma primo, stesso codice. (Fattispecie relativa a pretesa decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare per tentato omicidio pluriaggravato, in relazione al quale la Suprema Corte ha escluso la rilevanza delle aggravanti non ad effetto speciale, né comportanti una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, ma ha ritenuto doversi far riferimento non alla pena edittale minima per il tentativo di delitto punito con l’ergastolo, bensì alla pena edittale massima, da individuare a norma dell’art. 23, comma primo, c.p.).

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Cass. pen. n. 2119/1996

In caso di contestazione dell’ipotesi di reato prevista dall’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, al fine di stabilire il termine massimo di custodia cautelare, la pena massima secondo la regola generale dettata dall’art. 23 c.p., va individuata in ventiquattro anni di reclusione.

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Cass. pen. n. 8301/1996

In sede di patteggiamento non è in ogni caso possibile quantificare la pena detentiva della reclusione in misura inferiore al minimo di 15 giorni fissato dall’art. 23 c.p. indipendentemente dalla circostanza che, per effetto della successiva sostituzione, si pervenga ad una misura della multa in sè non illegale.

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Cass. pen. n. 5419/1995

In tema di reato continuato, l’art. 81 c.p., mentre pone un duplice sbarramento al massimo di pena irrogabile (triplo della pena prevista per la violazione più grave) nonché, nel rispetto del principio del favor rei, il divieto di infliggere, comunque, una pena superiore a quella applicabile di base al cumulo materiale, nulla dice in ordine al minimo, che deve ritenersi perciò applicabile anche nella misura di un giorno di pena detentiva, purché il giudice del merito assolva il duplice obbligo di carattere generale: di non richiedere nel minimo di quindici giorni di reclusione, sancito dall’art. 23 c.p., la pena inflitta a titolo di continuazione; di motivare ai sensi dell’art. 132 c.p., oltre che in ordine alla determinazione della pena base, in relazione all’aumento per la continuazione.

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Cass. pen. n. 9442/1993

Il limite minimo di quindici giorni previsto dalla legge per la reclusione (art. 23 c.p.) non è suscettibile di riduzione sia ai fini del computo della pena da infliggere in concreto sia ai fini dei calcoli intermedi consistenti anch’essi in un aumento o in una diminuzione della pena. Infatti la portata dell’art. 132 cpv. c.p., secondo cui, nell’aumento o nella diminuzione della pena, non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvo i casi espressamente determinati dalla legge, non può essere limitata al risultato finale del calcolo ma investe anche gli aumenti di pena. Ne consegue che il limite legale della reclusione di quindici giorni non può essere vulnerato dalla diminuzione delle attenuanti o diminuenti eventualmente concesse, mentre deve essere aumentato nel minimo consentito per effetto, in ipotesi, della ritenuta continuazione.

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Cass. pen. n. 9140/1993

Anche in tema di patteggiamento, il limite di giorni quindici di reclusione stabilito per la pena detentiva concernente i delitti (art. 23 c.p.) è irriducibile, sia ai fini del computo della pena da infliggere in concreto, sia ai fini dei calcoli intermedi. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto di poter porre rimedio all’errore, in applicazione dell’art. 620, lett. l, c.p.p., senza necessità di annullare con rinvio, rideterminando la pena detentiva adeguandosi ai criteri di valutazione espressi per la pena irrogata dal giudice di merito e sostanzialmente escludendo la necessità di apprezzamento di fatto).

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