Art. 23 – Codice penale – Reclusione

La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [64, 66, 78, 136].

Il condannato alla reclusione , che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

[Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE