Art. 23 – Codice penale – Reclusione

La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [64, 66, 78, 136].

Il condannato alla reclusione , che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

[Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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