Art. 25 – Codice penale – Arresto

La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali , con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [64, 66, 78, 136].

Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento , avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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