Art. 602 ter – Codice penale – Circostanze aggravanti
La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 primo e secondo comma e 602 è aumentata da un terzo alla metà:
a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo e secondo comma, 600 ter, primo comma, e 600 quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.
Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo e secondo comma, 600 ter e 600 quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.
Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.
Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1 e 600 quinquies, la pena è aumentata.
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 30570/2011
Il reato di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, commesso in danno di persona in condizione analoga alla schiavitù per indurla a perpetrare furti, concorre con i reati di riduzione in schiavitù e di alienazione e acquisto di schiavi di cui agli art. 600 e 602 c.p., dovendosi escludere che si versi in una ipotesi di reato complesso o progressivo.
Cass. civ. n. 22504/2003
La nozione di condizione analoga alla schiavitù di cui agli artt. 600 e 602 c.p. non si esaurisce con le descrizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 1926 e del 1956, sussistendo tutte le volte in cui sia dato verificare l'esplicazione di una condotta alla quale sia ricollegabile l'effetto del totale asservimento di una persona al soggetto responsabile della condotta stessa. Tale totale asservimento equivale alla condizione di un individuo che venga a trovarsi (pur conservando nominalmente lo status di soggetto nell'ordinamento giuridico) ridotto nell'esclusiva signoria dell'agente, il quale materialmente ne usi, ne tragga profitto e ne disponga.
Cass. civ. n. 1015/2000
Non è adottabile la misura cautelare, in relazione ad una fattispecie delittuosa (nella specie, di cui all'art. 602 c.p.) che per essere in concreto punibile, ricorrendo gli estremi di cui all'art. 10, comma secondo c.p., necessita della richiesta del Ministro della giustizia, trattandosi di reato commesso all'estero da cittadini stranieri in danno di cittadina straniera. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la richiesta ministeriale, essendo di natura politico-amministrativa, è incerta, con il conseguente rischio di ancorare la misura cautelare ad una mera eventualità di condanna).