Art. 650 – Codice penale – Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene , è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509] , con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 48093/2023
L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza di un edificio integra la contravvenzione di cui all'art. 677, comma terzo, cod. pen. nel solo caso in cui da tale condotta derivi un concreto pericolo per le persone, configurandosi, in difetto, l'illecito amministrativo di cui all'art. 677, comma primo, cod. pen., che, per il principio di specialità, non concorre con la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.
Cass. civ. n. 35576/2004
L'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 c.p.), presuppone una verifica, da parte del giudice, della legalità sostanziale e formale del provvedimento «legalmente dato», che comprende anche l'esame di efficacia del provvedimento non osservato dal suo destinatario (nella specie la Corte ha rilevato, direttamente, icto oculi, l'inefficacia di una ordinanza contingibile ed urgente, con riferimento ad uno scalda acqua a gas male installato, emanata dal Sindaco del Comune di Milano sei anni prima, perché il carattere dell'urgenza — proprio di quel tipo di ordinanza — comporta, per definizione, una sua efficacia limitata nel tempo).
Cass. civ. n. 10129/1994
In materia di ordinanze sindacali, le stesse possono fondarsi su poteri di intervento propri del sindaco o a questi delegati da organismi territoriali sovraordinati. Se il sindaco ha agito con riferimento a norme emanate dal presidente della giunta regionale emettendo ordinanza con la quale intima l'adeguamento, per motivi sanitari, di strutture aziendali, l'ordinanza del sindaco è legittima nei limiti di vigenza del provvedimento da cui trae origine. Se la regione emette altro provvedimento con il quale proroga i termini fissati, l'ordinanza del sindaco perde efficacia. Conseguentemente il giudice penale, cui compete il controllo della legalità del provvedimento dalla cui inosservanza discende la responsabilità prevista dall'art. 650 c.p., deve rilevarne il vizio di legittimità perché non più sussistente il presupposto della legalità dell'ordine già dato, dal che consegue che ancorché il provvedimento non sia stato osservato nei termini indicati, la condotta non può essere sanzionata penalmente.
Cass. civ. n. 11294/1993
Ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), il giudice deve sempre valutare la «legalità» del provvedimento rimasto inosservato e verificare, quindi, oltre i tradizionali vizi di legittimità, se il provvedimento corrisponda effettivamente alla funzione legale tipica assegnatagli dall'ordinamento e se, per la sua formulazione, sia, in rapporto alla particolare situazione che si intende tutelare, eseguibile nei tempi e nelle modalità prescritte. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato affermato che correttamente il giudice di merito aveva escluso la legalità di una ordinanza del sindaco di un comune con la quale era stato ingiunto a proprietari di un immobile parzialmente distrutto da eventi bellici di eseguire, con urgenza, entro novanta giorni, sotto controllo di un professionista abilitato e previo deposito del relativo progetto presso l'ufficio tecnico comunale, opere di consolidamento e bonifica dell'immobile stesso; e ciò osservandosi anche, da parte della corte, che doveva presumersi l'insussistenza di pericoli di rovina, giacché altrimenti il reato configurabile sarebbe stato quello di cui all'art. 677 c.p.).
Cass. civ. n. 7581/1993
Non è configurabile il reato di cui all'art. 650 c.p. nell'ipotesi in cui taluno, ricevuto l'ordine di presentarsi alla locale questura ad una ora precisa si presenti invece in ora diversa. Infatti il bene giuridico tutelato dall'art. 650 c.p., ossia l'ordine pubblico (inteso come buon assetto e regolare andamento della convivenza civile che il legislatore ha inteso proteggere contro l'inosservanza individuale di provvedimenti emessi dalla pubblica autorità), non può ritenersi leso in modo apprezzabile e, comunque, penalmente rilevante allorché la condotta dell'agente si sostanzi in una violazione che non attenga al contenuto essenziale del provvedimento, ma solo ad una delle modalità di esecuzione del medesimo.
Cass. civ. n. 7377/1993
Se anche le modalità di attuazione del rimpatrio sono rimaste regolate dall'art. 163, terzo comma, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, l'art. 2, L. 27 dicembre 1956, n. 1423 ha disciplinato ex novo il rimpatrio sicché a detta disposizione, successiva al citato art. 163, e non già all'art. 650 c.p., va fatto riferimento quanto alla sanzione prevista. Risponde, pertanto, della contravvenzione di cui all'art. 2, legge 1956, n. 1423 chi non ottemperi all'ordine del questore di presentarsi all'autorità di P.S. del luogo di rimpatrio con foglio di via obbligatorio.
Cass. civ. n. 5134/1993
Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. non solo la mancanza di un termine per adempiere non elide la legalità di un provvedimento dato dall'autorità, ma anche che trattandosi di provvedimento emanato per ordine pubblico e, congiuntamente, per ragioni di giustizia, esso deve essere osservato immediatamente e senza ingiustificato ritardo. Ne consegue che in tal caso la mancata osservanza del provvedimento integra la fattispecie prevista dall'art. 650 c.p. essendo conforme alla situazione presupposta da tale disposizione, tanto più se vi è stato anche un aperto sollecito da parte dell'autorità, e se il soggetto non ha, neppure tardivamente, adempiuto all'ordine. In tal caso è ancor più irrilevante la carenza di un termine per adempiere a fronte della totale inosservanza dell'ordine ricevuto a distanza di notevole lasso di tempo dall'avvenuto provvedimento.
Cass. civ. n. 4959/1993
L'intimazione a presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, prevista dall'art. 15 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, come tutti gli ordini emanati dall'autorità alle quali tale potere sia riconosciuto dalla legge (art. 650 c.p.), deve essere congruamente motivato perché implica l'imposizione di una determinata condotta al soggetto cui è diretto, il quale deve essere messo in grado di verificare la legittimità del provvedimento medesimo e, quindi, il suo valore vincolante, nonché di valutare la propria convenienza a rigettarlo o a rifiutarlo. La mera indicazione di «ragioni di pubblica sicurezza» non costituisce motivazione del provvedimento idoneo a renderlo legittimo.
Cass. civ. n. 2595/1993
Il concetto di sicurezza pubblica cui fa riferimento l'art. 650 c.p. va desunto dal dettato dell'art. 1 del T.U.L.P.S., che prevede la tutela della sicurezza dei cittadini e la loro incolumità. Pertanto, l'ordine di sgombero di un edificio o di locali pericolanti, emesso in situazione di contingibilità e urgenza, rientra sicuramente tra quelli la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 650 c.p.
Cass. civ. n. 2394/1993
L'art. 220 del nuovo c.s. stabilisce che l'autorità giudiziaria, in tutti i casi nei quali ravvisa solo una violazione amministrativa trasmette gli atti all'autorità o comando che ha comunicato la notizia di reato. Tale disposizione di coordinamento dispone solo per il tempo successivo all'entrata in vigore del codice nuovo e, pertanto, non si applica alle violazioni commesse sotto il vigore della normativa punitiva precedente e cioè agli illeciti commessi nel tempo in cui la violazione configurava l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 c.p.
Cass. civ. n. 1774/1993
Oggetto specifico della tutela penale della contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. è l'interesse concernente la «polizia di sicurezza», strettamente correlata all'ordine pubblico inteso in senso generico e la inosservanza deve avere per oggetto uno «specifico» provvedimento legalmente dato dall'autorità competente per ragione di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene. Il provvedimento deve essere «specifico», cioè almeno una delle dette ragioni deve risultare esplicitamente dal provvedimento e, quindi, esso deve anche contenere l'indicazione, sia pure sommaria, delle «ragioni» che lo hanno determinato e che consentano al destinatario una sufficiente comprensione della «legalità» anche sostanziale dell'ordine e, quindi, di valutare le conseguenze della volontaria disobbedienza ad esso. (Fattispecie in cui è stato ritenuto che tali ragioni non furono rappresentate essendo stato richiesto oralmente ma del tutto genericamente all'imputato di mostrare in visione una documentazione relativa a due aziende).
Cass. civ. n. 1349/1993
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, l'inottemperanza all'ordine, impartito al conducente di autovettura sorpreso alla guida senza la patente, di esibirla entro cinque giorni all'autorità di polizia — già considerata punibile a norma dell'art. 650 c.p. — è punita come illecito amministrativo; pertanto per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del codice va pronunciata assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e non può essere disposta la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per l'irrogazione della conseguente sanzione pecuniaria, per l'assenza di una norma transitoria che ne disponga l'applicazione retroattiva e l'applicazione del principio fissato nell'art. 1, L. n. 689 del 1981, secondo il quale, in tema di illecito amministrativo, la legge sanzionatoria deve essere entrata in vigore prima della sua commissione.
Cass. civ. n. 34/1993
La legalità dell'ordine di presentazione impartito dall'autorità (nella specie per ragioni di sicurezza pubblica) non è condizionata dall'apposizione o meno di un preciso termine per adempiere. Risulta quindi configurabile la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. quando, pur in assenza di detto termine, la volontà di non adempiere sia desumibile da comportamenti sintomatici inequivocabilmente assimilabili ad un espresso rifiuto quali, ad esempio, la mancata risposta ai ripetuti inviti dell'autorità ed il tempo trascorso. (Nella specie l'invito, notificato una prima volta senza esito e rinnovato due mesi dopo, era poi rimasto ancora senza riscontro per oltre sei mesi, fino a che il destinatario era stato denunciato all'A.G.).
Cass. civ. n. 8869/1992
I limiti del doveroso controllo del giudice penale sulla «legalità» del provvedimento che è oggetto della tutela penale apprestata dall'art. 650 c.p. sono costituiti da tre tradizionali vizi di incompetenza, di violazione di legge e di eccesso di potere, vale a dire dai vizi di legittimità dell'atto amministrativo, sicché da tale ambito esorbitano quei vizi per l'accertamento dei quali l'indagine del giudice penale deve invadere il ramo della attività meramente discrezionale della pubblica amministrazione, con inammissibile accesso al merito. La pretesa, pertanto, di sindacare l'ordine di esibizione della patente alla stregua di presupposti di merito, quali la possibilità di conseguire le finalità accertative del provvedimento mediante l'uso di mezzi di ricerca telematica ed elettronica, non trova spazio nell'ambito del controllo di legittimità riservato al giudice penale dall'art. 650 c.p., poiché la ritenuta violazione del precetto di logica che si assume violato non può essere ricompresa nel vizio di eccesso di potere.
Cass. civ. n. 8051/1992
Non opera il principio di specialità di cui all'art. 15 della L. 24 novembre 1981, n. 689 nei rapporti tra la violazione amministrativa di cui all'art. 135 c.s. e il reato contravvenzionale di cui all'art. 650, nel caso in cui il conducente di un veicolo, trovato sprovvisto dei documenti di circolazione o di guida, ed invitato pertanto ad esibirli entro un certo tempo presso l'ufficio o comando dell'organo accertatore, non abbia ottemperato a tale invito. L'art. 135 c.s., infatti, impone e sanziona un obbligo di esibizione immediata dei detti documenti, al fine della verifica, sul momento, della loro regolarità, mentre l'art. 650 sanziona l'inosservanza di un obbligo avente ad oggetto una condotta diversa, di tal che non sussiste rapporto di specialità della prima di dette norme rispetto alla seconda, ma concorso delle medesime ed, eventualmente, concorso dei due illeciti.
Cass. civ. n. 7955/1992
Deve considerarsi come provvedimento legalmente dato per ragioni, lato sensu, di giustizia (con conseguente configurabilità, in caso di inosservanza, della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p.), quello con il quale, in sede di notifica, all'intestatario di un veicolo, del verbale di constatazione di una infrazione a norme di comportamento in materia di circolazione stradale (nella specie, superamento dei limiti di velocità accertato mediante apparecchiatura autovelox), si inviti il detto intestatario ad esibire la propria patente di guida ovvero a indicare il nominativo di chi era conducente del veicolo all'atto dell'infrazione stessa.
Cass. civ. n. 6207/1992
Il reato previsto dall'art. 650 c.p. si perfeziona con la scadenza dei termini previsti nel provvedimento dell'autorità amministrativa, ma si protrae per tutto il tempo della volontaria omissione, in quanto l'inosservanza dell'ordine pone in essere una situazione antigiuridica caratterizzata dall'essere necessaria la condotta dell'agente, affinché con l'esecuzione del provvedimento venga a cessare lo stato di illecita disobbedienza. Pertanto, l'art. 650 c.p. (salvo il caso di ordine che non possa essere utilmente eseguito dopo la scadenza del termine fissato dall'autorità), configura un reato permanente, che cessa, quando lo stesso agente, con un comportamento attivo, dia esecuzione all'ordine ricevuto. (Fattispecie di ordinanza sindacale di allacciamento degli scarichi domestici alla fognatura comunale entro un determinato termine).
Cass. civ. n. 3200/1992
Gli appartenenti al corpo della guardia di pubblica sicurezza (ora Polizia di Stato) sono considerati in servizio permanente e non cessano dalle loro qualità di pubblici ufficiali anche quando non sono comandati in servizio. (Nella fattispecie, su ricorso del pubblico ministero, è stata annullata con rinvio la sentenza di assoluzione dai reati di cui agli artt. 650 e 651 c.p., avendo il pretore ritenuto che tali fatti non sussistono nella mancata ottemperanza da parte di un conducente di veicolo all'invito di declinare le generalità ed esibire il documento di guida e il libretto di circolazione rivolto da un assistente di polizia in borghese e libero dal servizio).
Cass. civ. n. 2836/1992
L'ordine impartito al conducente di autoveicoli di presentarsi presso un ufficio di polizia entro un certo termine, e di esibire il documento — patente o carta di circolazione — di cui sia sprovvisto al momento del controllo è inquadrabile tra i provvedimenti emessi per ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica, a nulla rilevando, ai fini della ricorrenza dell'ipotesi delle ragioni di giustizia, la possibilità di attingere aliunde le informazioni richieste.
Cass. civ. n. 2787/1992
Non può dirsi emanato per ragioni di giustizia, ma rientra fra quelli emanati per ragione di sicurezza pubblica, con conseguente configurabilità comunque, in caso di inosservanza, della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., il provvedimento consistente nell'ordine impartito dalla polizia stradale all'intestatario di un veicolo di comunicare il nominativo del soggetto che era alla guida del veicolo stesso, all'atto in cui era stata accertata una infrazione a norme sulla circolazione.
Cass. civ. n. 2427/1992
Integra il reato di cui all'art. 650 c.p. l'inottemperanza all'ordine di esibizione della carta di circolazione del veicolo entro il termine all'uopo fissato dall'autorità di polizia, in quanto detto ordine è emesso sia per ragioni di giustizia, a preludio — in caso di mancato possesso della carta — di indagini di polizia ed eventuale esercizio dell'azione penale o di repressione amministrativa, sia per ragioni di pubblica sicurezza, che ampliano la portata delle ragioni di giustizia.
Cass. civ. n. 1252/1992
Il reato di cui all'art. 650 c.p. è costituito dalla inosservanza di ogni ordine o provvedimento legalmente dati, cioè previsti e/o consentiti da norma giuridica, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene. Le «ragioni di giustizia» vanno, poi, identificate in tutti i motivi riferibili non solo all'attività giurisdizionale svolta dai giudici, ma anche all'attuazione del diritto obiettivo ad opera del P.M. o della polizia giudiziaria.
Cass. civ. n. 745/1992
Nel caso in cui il conducente di un veicolo, trovato sprovvisto dei documenti di circolazione prescritti, ometta di ottemperare all'ordine di esibirli successivamente presso l'ufficio di polizia entro un certo termine, ricorre sia l'illecito previsto dall'art. 135 c.s. che la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p., e le due norme devono trovare contemporanea applicazione.
Cass. civ. n. 2671/1991
L'ordinanza con la quale il sindaco richiama al rispetto degli obblighi sulle vaccinazioni obbligatorie non configura il provvedimento dell'autorità la cui inosservanza è punita ai sensi dell'art. 650 c.p., perché l'illiceità della condotta in questione è già prevista in una norma primaria il cui contenuto non può essere stato fatto proprio, se non sterilmente, da un atto amministrativo. (Nella specie, relativa ad annullamento perché il fatto non costituisce reato, la S.C. ha ritenuto che, poiché le inosservanze in tema di vaccinazioni obbligatorie sono sanzionate dal T.U. leggi sanitarie con riferimento ad altre leggi e poiché le relative sanzioni sono di natura amministrativa, la norma di cui all'art. 650 c.p. non poteva trovare applicazione).
Cass. civ. n. 2514/1990
Nel caso in cui il pretore abbia intimato al datore di lavoro, con decreto emesso ai sensi dell'art. 28, L. 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), l'immediata reintegra del dipendente licenziato nel suo posto di lavoro, commette il reato previsto dall'art. 28 cit. e punito dall'art. 650 c.p. il datore di lavoro medesimo che, pur corrispondendo la retribuzione, inibisca al lavoratore l'ingresso al luogo del lavoro e qualsiasi intervento nell'attività dell'impresa. Infatti, la sola retribuzione non può ritenersi equivalente alla reintegrazione, dato che i diritti dei lavoratori ed i corrispondenti obblighi del datore di lavoro non si risolvono nell'unica pretesa della retribuzione, essendo garantiti al lavoratore anche ulteriori diritti (artt. 12, 14, 20 legge citata).
Cass. civ. n. 2346/1990
I vigili urbani non rientrano fra le autorità legittimate ad emettere ordini in materia di igiene. Non commette perciò il reato di cui all'art. 650 del codice penale il venditore al minuto di prodotti alimentari, che non ottemperi all'ordine dei vigili, i quali lo abbiano invitato a proteggere con apposita copertura i prodotti.
Cass. civ. n. 17593/1989
L'inottemperanza agli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza integra la contravvenzione prevista dall'art. 9 della L. n. 1423 del 1956 e non quella contemplata dall'art. 650 c.p.
Cass. civ. n. 8827/1989
Il sindaco, qualora sussista l'urgente necessità di tutelare la salute pubblica o l'ambiente, può ordinare lo sgombero delle aree occupate da rifiuti in danno dei soggetti obbligati. All'uopo non è necessario che si tratti di rifiuti tossici o nocivi, giacché la legge presume una pericolosità per tutti i rifiuti abbandonati senza criterio e non distingue a seconda del tipo di rifiuto. (Nella specie è stata ritenuta la configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p., per il mancato rispetto dell'ordinanza).
Cass. civ. n. 12828/1987
Le ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal sindaco per ragioni di igiene e sicurezza anche se recepiscono norme di regolamenti comunali conservano la propria autonomia di provvedimento di polizia: ne deriva che la disubbidienza all'ordine legalmente dato per ragioni di igiene, integra la fattispecie contravvenzionale, prevista dall'art. 650 del codice penale.
Cass. civ. n. 6955/1985
Oggetto specifico della tutela penale ex art. 650 c.p. è l'interesse concernente la polizia di sicurezza, in quanto la norma riguarda l'ordine pubblico, che si vuole proteggere contro l'inosservanza individuale di provvedimenti della pubblica autorità, che siano dati per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene. Ne consegue che è pienamente configurabile l'ipotesi contravvenzionale, sopra descritta nell'inosservanza del provvedimento del sindaco emesso per motivo di igiene.
Cass. civ. n. 10660/1981
La norma, di cui all'art. 650 c.p., è una norma in bianco a carattere sussidiario, la quale può trovare concreta applicazione solamente quando il fatto non sia previsto come reato da una norma specifica. Ne consegue che non può ritenersi sussistente il concorso del reato di cui all'art. 677 c.p. con quello sopra indicato.