Art. 60 bis – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Le domande previste dall'articolo 1105, quarto comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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