15 Dic Art. 60 bis — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Posted at 18:51h
in Disposizioni attuazione codice civile
Fonti > Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie > Capo I – Disposizioni di attuazione > Sezione III – Disposizioni relative al libro iii
(1)Le domande previste dall’articolo 1105, quarto comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace.
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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– Note non presenti
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