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Art. 1901 — Mancato pagamento del premio

Art. 1901 — Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso [ 1918 ss. ], e al rimborso delle spese . La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita [ 1924, 1932; 187 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 26104/2016

Il mancato pagamento alla scadenza, da parte dell’assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell’art 1901, comma 2, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma solo dopo il decorso del periodo di tolleranza di quindici giorni; nè la legge subordina questa ulteriore efficacia del contratto al fatto che il premio sia pagato entro il termine medesimo, onde, in caso di protrazione dell’inadempienza dell’assicurato e di successiva risoluzione del contratto a norma del comma 3 del citato art. 1901, l’effetto retroattivo della risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza.

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Cass. civ. n. 5944/2014

Nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l’efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 1901 c. c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza che rilevi l’accettazione, da parte dell’assicuratore, di un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto.

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Cass. civ. n. 25130/2010

In forza del combinato disposto dell’art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (attuale art. 127 del d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209) e dell’art. 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell’affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l’ipotesi dell’apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell’assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che questi provi l’insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l’affidamento erroneo del danneggiato stesso.

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Cass. civ. n. 23264/2010

In tema di contratto di assicurazione, nel caso di risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1901, terzo comma, c.c., il periodo di assicurazione in corso – relativamente al quale è dovuto il pagamento del premio, nonostante l’avvenuta risoluzione del contratto – è soltanto quello che sarebbe stato coperto dalla garanzia assicurativa se il premio non assolto fosse stato corrisposto. Ne consegue che, ove il contratto abbia durata annuale ed il pagamento del premio sia stato rateizzato in periodi più brevi, il periodo in corso è quello più breve coperto dalla singola rata.

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Cass. civ. n. 16394/2009

Nell’assicurazione contro i danni con clausola di regolazione del premio (in virtù della quale quest’ultimo viene determinato in parte in misura fissa, ed in parte in misura variabile, dipendente dal volume d’affari dell’assicurato o da altri elementi fluttuanti concernenti la sua attività) l’omessa comunicazione, da parte dell’assicurato, dei dati necessari per la determinazione della parte variabile del premio non comporta la sospensione della garanzia assicurativa, ai sensi dell’art. 1901 c.c., a meno che tale effetto non sia espressamente previsto nel contratto, e la relativa clausola non sia debitamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c.

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Cass. civ. n. 15801/2009

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l’assicuratore è tenuto a risarcire il terzo danneggiato quando il sinistro si sia verificato entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del periodo indicato sul contrassegno, sebbene non sia stato pagato il premio per il periodo successivo, e ciò anche nell’ipotesi in cui la suddetta scadenza coincida non con lo spirare del periodo per il quale è stato pagato un premio rateizzato, ma con la scadenza dell’intero contratto assicurativo.

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Cass. civ. n. 2488/2009

In materia di contratto di assicurazione con clausola di regolazione del premio, l’obbligo dell’assicurato di pagare il maggior premio, determinato in base ai dati “successivamente comunicati, sorge nel momento in cui interviene l’indicazione degli elementi di variabilità, ed è, perciò, da tale momento che l’assicuratore può chiederne il pagamento, salvo l’effetto risolutivo del contratto dipendente dalla sua inerzia. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha affermato che il termine semestrale di decadenza di cui all’art. 1901, terzo comma, cod. civ decorreva dalla data di emissione dell’appendice di regolazione del premio, trattandosi di obbligazione non soggetta al termine di scadenza delle rate di premio fisso stabilite al momento della conclusione del contratto).

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Cass. civ. n. 2390/2008

Nel contratto di assicurazione, il mancato pagamento dell’intero premio comporta in ogni caso la sospensione della copertura assicurativa ai sensi dell’art. 1901 c.c., non operando come momento perfezionativo del contratto il criterio dell’incontro delle volontà di entrambi i contraenti stabilito negli art. 1326 e 1335 c.c. ma, esclusivamente l’esatto adempimento all’obbligo di versamento del premio. (Nella specie la S.C. non ha ritenuto operante la copertura assicurativa in caso di versamento di una parte del premio seguita dalla stipula del contratto, in mancanza del saldo alla scadenza prevista).

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Cass. civ. n. 23313/2007

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l’assicurato non paga il premio (pattuito in un’unica soluzione) o la prima rata di esso, la sospensione della copertura assicurativa che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi del primo comma dell’art. 1901 c.c. non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo mentre nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio, cosa come previsto dall’art. 1901, comma secondo, c.c., la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato come espressamente previsto dall’art. 7 legge n. 990 del 1969.

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Cass. civ. n. 18525/2007

La clausola del contratto assicurativo che contempli, in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi, la loro persistente esigibilità e la decadenza dell’assicurato dal diritto di pretendere l’indennizzo, espone l’assicurato al pagamento del corrispettivo per un periodo in cui manca la prestazione dell’assicuratore, così derogando, in senso a lui sfavorevole, all’art. 1901 c.c., per il quale il mancato pagamento dei premi successivi al primo comporta la sospensione della garanzia assicurativa per il periodo cui si riferisce il premio, fermo restando l’obbligo dell’assicuratore di indennizzare i sinistri verificatisi precedentemente, ne consegue che detta clausola, in base all’art. 1932 c.c., è nulla ed è sostituita di diritto dalle disposizioni di cui all’art. 1901 c.c.

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Cass. civ. n. 4631/2007

La determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola di regolazione del premio assicurativo), comporta che l’adempimento dell’assicurato è adempimento di un’obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell’art. 1901 c.c., tenendo conto del comportamento di buona fede tenuta dalle parti nell’esecuzione del contratto, del tempo in cui la prestazione è effettuata e dell’importanza dell’inadempimento. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale non era stato considerato il carattere autonomo dell’obbligazione di pagamento del conguaglio del premio dipendente dalla suddetta clausola, il cui inadempimento non avrebbe dovuto essere valutato alla stregua dell’art. 1901 c.c., bensì in maniera indipendente dalla disciplina contenuta in questa disposizione ovvero secondo le regole che presiedono alla valutazione dell’adempimento delle obbligazioni civili, considerando il comportamento dell’obbligato con il metro della buona fede oggettiva).

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Cass. civ. n. 11946/2006

La sospensione dell’assicurazione — come effetto giuridico previsto dall’articolo 1901 c.c. — a decorrere dalle ventiquattro ore del quindicesimo giorno dalla scadenza dei premi successivi al primo, comporta, ex articolo 7 comma secondo legge n. 990/69, il venir meno dell’obbligo dell’assicuratore di risarcire i danni al terzo danneggiato per i sinistri verificatisi nel predetto periodo di sospensione, se i relativi premi non risultano pagati in precedenza, e ciò in virtù del principio secondo cui non vi è copertura del rischio senza un precedente pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto. Tale ipotesi non rientra, infatti, nella previsione del comma secondo dell’art. 18 legge n. 990/69, come sostituito ad opera dell’art. 1 D.L. n. 857 del 23 dicembre 1976, convertito in legge n. 39 del 26 febbraio 1977, che presuppone che il contratto sia operante a seguito di regolare pagamento del premio, non rilevando, d’altro canto, in contrario, con riferimento al sinistro accaduto nel periodo in cui la garanzia assicurativa sia sospesa, il pagamento del premio successivamente effettuato, stante che la mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro ha irrevocabilmente prodotto la irrisarcibilità dello stesso da parte dell’assicuratore. Nei rapporti fra assicuratore e assicurato, il primo non ha l’onere di provare il fatto su cui si basa la sua contestazione relativa alla tempestività del pagamento del rateo di premio. Si tratta infatti di una contestazione afferente al diritto dell’assicurato, cui incombe provare la sussistenza dei presupposti per farlo valere.

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Cass. civ. n. 8609/2004

Anche nei contratti di assicurazione in cui il premio per una parte è definito e invariabile e per una parte dipende da elementi mutevoli, in funzione di dati da trasmettersi periodicamente dall’assicurato all’assicuratore, in caso di mancata comunicazione, alla fine del periodo assicurativo, degli elementi essenziali per la determinazione della quota integrativa del premio e di mancato pagamento della massima, si verifica prima la sospensione della garanzia assicurativa, prevista dall’art. 1901, secondo comma, c.c., e quindi opera la risoluzione di diritto prevista dal terzo comma del medesimo articolo se l’assicuratore nel termine di sei mesi da quando la quota di premio è scaduta non agisce per la riscossione.

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Cass. civ. n. 6026/2001

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano nell’interesse ed a tutela del danneggiato in quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi (segnatamente i terzi danneggiati e gli organi accertatori del traffico) la copertura assicurativa del veicolo, determinando in essi ragionevole affidamento sulla detta «comunicazione»; per l’effetto il danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento per R.C.A. all’assicuratore e che proponga contro il medesimo azione diretta, resta esonerato dall’onere di accertare se il contratto sia ancora vigente o sia stato sciolto. In forza del combinato disposto dell’art. 7 della legge n. 990 del 1969 e dell’art. 1901 c.c., infatti, in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l’assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all’art. 1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non è la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi ma solo l’autenticità del contrassegno.

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Cass. civ. n. 15407/2000

In tema di assicurazione, l’art. 1901, secondo comma, c.c. – il quale prevede la sospensione della garanzia per effetto del mancato pagamento del premio alle scadenze convenute – costituisce applicazione dell’istituto generale dell’eccezione di inadempimento, di cui all’art. 1460 c.c. In applicazione al secondo comma di tale ultima disposizione deve, pertanto, negarsi all’assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario alla buona fede, come nel caso in cui, l’assicuratore medesimo abbia, sia pur tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione, ad esempio tramite ricognizione del diritto all’indennizzo ovvero accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro. (Nel caso di specie, relativo a un contratto di assicurazione contro gli infortuni stipulato da un Az. USL a favore dei sanitari impegnati nel servizio di guardia medica, si è ritenuta l’operatività di una seconda polizza che aveva previsto un sensibile aumento del massimale rispetto ad una precedente polizza, benché il relativo premio fosse stato pagato circa un anno dopo il sinistro).

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Cass. civ. n. 9693/1998

Nel caso in cui un agente o un subagente di assicurazione stipulino un contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dipendente dalla circolazione dei veicoli avente decorrenza dalle ore ventiquattro del giorno della stipula e rilascino il relativo regolare contrassegno; la compagnia assicuratrice rimane esposta nei confronti dei terzi danneggiati per gli incidenti successivamente verificatisi anche se, in relazione al ritardo con cui il contratto sia stato comunicato e alle relative prescrizioni del contratto di agenzia, il contratto stesso non possa ritenersi opponibile alla compagnia (ed eventualmente all’agente, nel caso di contratto stipulato dal subagente), in applicazione di principio analogo a quello di cui all’art. 1901, comma 1, c.c.; ne consegue che la Compagnia può rivalersi sull’agente — e quest’ultimo sul subagente — per gli indennizzi che la prima sia stata tenuta a corrispondere per incidenti verificatisi nel periodo di efficacia del contratto nei confronti del terzo ma non nei confronti della compagnia. (Nella specie, sulla base dei riportato principio, la S.C. ha confermato sull’
an la sentenza impugnata, che aveva condannato il subagente a rivalere l’agente — nei cui confronti si era rivalsa la Compagnia). 

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Cass. civ. n. 4612/1997

Qualora, in un contratto di assicurazione, venga inserita una clausola di cosiddetta «regolazione del premio» (in virtù della quale l’assicurato è tenuto, oltre che al pagamento di un premio minimo da versarsi in via provvisoria ed anticipata, alla corresponsione di un maggior premio definitivo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, in funzione di elementi variabili, da trasmettersi periodicamente all’assicuratore), la comunicazione degli elementi variabili in essa prevista integra una vera e propria obbligazione accessoria, rispetto a quella del pagamento del premio, derivando, da ciò, a carico dell’assicurato che invochi la copertura assicurativa, l’onere di fornire la prova di aver adempiuto anche alla detta obbligazione e, in difetto, la sospensione della garanzia assicurativa nonché la successiva, eventuale risoluzione del contratto. Non può, ex adverso rilevare, neppure sotto il profilo dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo buona fede, il mancato esercizio, da parte dell’assicuratore, della facoltà di sollecitare, all’assicurato, la trasmissione dei dati, concedendogli un ulteriore termine per tale comunicazione.

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Cass. civ. n. 9715/1996

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il mancato pagamento del premio da parte dell’assicurato, una vola decorso il termine di cui all’art. 1901 comma secondo c.c., esclude l’obbligo dell’assicuratore nei confronti del terzo danneggiato.

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Cass. civ. n. 2724/1996

L’innalzamento del massimale garantito, con conseguente aumento del premio, compiuto in pendenza del contratto dell’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, costituisce un mero adeguamento e non una novazione del contratto assicurativo. Ne consegue che, qualora l’assicurato corrisponda il maggior premio successivamente all’adeguamento, ma entro il termine di tolleranza previsto dall’art. 1901 c.c., l’assicuratore sarà tenuto sia nei confronti del terzo, sia nei confronti dell’assicurato, nei limiti del nuovo massimale. 

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Cass. civ. n. 8293/1994

L’art. 1901, comma 3, c.c., il quale dispone che in caso di mancato pagamento del premio o di una rata di esso il contratto di assicurazione si risolve di diritto qualora l’assicuratore entro sei mesi dalla scadenza non agisca per la riscossione del proprio credito, va interpretata nel senso che entro tale termine deve essere iniziato il giudizio, mediante notifica dell’atto di citazione all’assicurato. Pertanto, qualora la società assicuratrice agisca con il procedimento monitorio, non è sufficiente che nel termine di sei mesi sia presentato il ricorso per il decreto ingiuntivo o questo sia concesso, bensì è necessario che entro tale termine l’ingiunzione venga notificata al destinatario, verificandosi in caso contrario la decadenza prevista dalla norma suddetta e la conseguente risoluzione di diritto del contratto di assicurazione.

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Cass. civ. n. 7518/1994

Nel caso in cui il contratto di assicurazione è risolto di diritto, a norma dell’art. 1901 c.c., per l’inerzia dell’assicuratore – che nel termine di sei mesi dal giorno in cui la rata è scaduta non agisce per la riscossione – questi conserva comunque il diritto al pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, poiché detto diritto non soggiace a termine di decadenza, ma al termine di prescrizione breve sancito dall’art. 2952 c.c.

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Cass. civ. n. 9758/1993

In tema di assicurazione contro i danni, il patto di «proroga» del rapporto, che intervenga dopo il decorso di oltre sei mesi senza che l’assicuratore si sia attivato per la riscossione di premi dovutigli in base a precedente polizza, e che, oltre a fissare le condizioni della nuova copertura assicurativa, contempli anche la persistente esigibilità di detti premi anteriori, si traduce, rispetto alla risoluzione ope legis contemplata dall’art. 1901, terzo comma, c.c., in una deroga sfavorevole all’assicurato, in quanto lo espone al pagamento del corrispettivo per un periodo in cui la prestazione dell’assicuratore è mancata, e, pertanto, per tale seconda parte, è invalido ed inoperante, ai sensi dell’art. 1932 c.c.

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Cass. civ. n. 6157/1992

Nel contratto di assicurazione, il mancato pagamento del premio, o della prima rata di esso, determina, a norma del primo comma, dell’art. 1901, c.c., la sospensione immediata dell’efficacia del contratto, mentre, ove il pagamento sia effettuato e l’assicurazione, secondo le intese contrattuali, abbia avuto regolare corso per un certo periodo di tempo, il mancato pagamento delle rate successive costituisce inadempimento sopravvenuto e comporta l’applicabilità del secondo comma del citato art. 1901, per il quale l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. La protrazione dell’inadempienza dell’assicurato e la mancata proposizione da parte dell’assicuratore dell’azione giudiziaria per la riscossione, a norma del terzo comma dello stesso articolo, determinano ope legis la risoluzione del contratto, indipendentemente da iniziative od attività di parte.

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Cass. civ. n. 7647/1991

Il termine di sei mesi previsto dall’art. 1901 c.c., ai fini della risoluzione di diritto del contratto di assicurazione nel caso di mancata azione dell’assicuratore per il pagamento del premio non avvenuto alla scadenza inizia a decorrere dal giorno della scadenza stessa e non da quello in cui inizia la sospensione dell’efficacia del rapporto assicurativo a norma del secondo comma dell’ari. 1901, con la conseguenza che il pagamento del premio eseguito dopo l’inutile decorso del detto termine e, quindi, dopo la risoluzione, non comporta la reviviscenza del rapporto, ma vale soltanto ad estinguere il relativo credito dell’assicuratore.

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Cass. civ. n. 2383/1990

La sospensione dell’assicurazione — che secondo l’art. 1901, comma secondo, c.c. deriva dal mancato pagamento dei successivi premi entro quindici giorni dalla loro scadenza — è stabilita a tutela dell’interesse individuale dell’assicuratore e, poiché attiene ad un diritto disponibile, può essere oggetto di valida rinunzia anche tacita che, per poter essere configurata, richiede per) un comportamento dell’assicuratore implicante una volontà negoziale del medesimo, ricognitiva del diritto all’indennizzo ed abdicativa rispetto alla applicazione delle clausole contrattuali a sé favorevoli, che non può essere desunta dall’aver l’assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, trattandosi di circostanza di per sé equivoca, in quanto attinente ad uno specifico diritto dell’assicuratore con l’unico effetto della cessazione della sospensione dell’assicurazione (art. 1901 c.c.).

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Cass. civ. n. 5576/1983

In tema di sospensione dell’assicurazione, la disciplina prevista nel primo e nel secondo comma dell’art. 1901 c.c., a seconda che il mancato pagamento dell’assicurato riguardi «il premio o la prima rata del premio» oppure «i premi successivi», non mira a distinguere tra l’ipotesi dell’unicità del premio (contratto di assicurazione annuale) e quella della pluralità dei premi (contratto pluriennale), con conseguente esclusione dall’ambito di operatività della disciplina del secondo comma della norma citata nel caso in cui, pur essendo unico il premio, non venga pagata una rata di esso successiva alla prima, ma tende solo a contrapporre un inadempimento iniziale ad un inadempimento nel corso del rapporto assicurativo, riferibili, rispettivamente, alla stregua dell’espressa menzione, nel primo comma della norma citata, del premio e della prima rata di esso e della generica espressione «premi successivi» del secondo comma, al mancato pagamento dell’intero premio o della prima rata dello stesso ed al mancato pagamento tanto dei premi successivi al primo, quanto delle rate successive alla prima.

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Cass. civ. n. 1883/1977

La norma di cui all’art. 1924 secondo comma c.c., che prevede la risoluzione di diritto dell’assicurazione sulla vita, per il caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo, non è applicabile all’assicurazione privata contro gli infortuni, la quale è soggetta alla disciplina generale dettata dall’art. 1901 c.c., e, quindi, è suscettibile di risoluzione, per effetto dell’inadempimento dell’assicurato, solo nel caso in cui l’assicuratore non agisca per la riscossione dei premi entro sei mesi dalla scadenza. Infatti, il carattere eccezionale dell’indicata disposizione, che è propria ed esclusiva dell’assicurazione sulla vita in senso tecnico, non ne consente un’estensione analogica nel ramo dell’assicurazione contro gli infortuni, la quale, pur presentando con la prima alcune affinità, non può essere identificata od equiparata alla medesima.

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Cass. civ. n. 1856/1974

Nel contratto di assicurazione, allorquando si verifica un mutamento delle condizioni patrimoniali dell’assicuratore tale da far venir meno la certezza della garanzia assicurativa l’assicurato può sospendere la propria prestazione in adempimento della regola generale di cui all’art. 1461 c.c.

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