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Articolo 15 bis Codice di procedura civile — Esecuzione forzata

Articolo 15 bis Codice di procedura civile — Esecuzione forzata

Per l’espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace.

Per l’espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente il tribunale.

Se cose mobili sono soggette all’espropriazione forzata insieme con l’immobile nel quale si trovano, per l’espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.

Per la consegna e il rilascio di cose nonché per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare é competente il tribunale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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