Art. 58 – Codice di procedura civile – Testo non disponibile

Testo non disponibile

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Massime correlate

Cass. civ. n. 5160/2009

L'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvensionale) -al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione- realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un "nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, c.p.c.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione.

Cass. civ. n. 13166/2005

Ai sensi del secondo comma dell'art. 739 c.p.c., nei procedimenti in Camera di Consiglio che si svolgono "in confronto di più parti", la notificazione del provvedimento che abbia definito il relativo procedimento è idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo solo quando sia stata effettuata ad istanza di una delle parti e non, quindi, quando sia stata eseguita a ministero del cancelliere del giudice "a quo" o su istanza di quell'ausiliare. Ne consegue che, per effetto di tale disciplina, applicabile anche con riferimento ai procedimenti contenziosi assoggettati per legge al rito camerale (salvo che non sia diversamente disposto in modo espresso), la notifica del decreto emesso dal tribunale sul ricorso proposto, "ex" art. 30, sesto comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, eseguita a cura del cancelliere del giudice, non è idonea a determinare la decorrenza del suddetto termine per il reclamo avverso il citato decreto.

Cass. civ. n. 4185/1980

Poiché la disciplina approntata dal codice di procedura civile nel designare all'art. 137 nell'ufficiale giudiziario l'organo esecutivo delle notificazioni non pone una regola assoluta ed inderogabile, consentendo all'art. 58 l'espletamento di tale attività anche al cancelliere, nel procedimento di adozione speciale, anche alla stregua delle speciali peculiarità della materia, nonché in ragione del rapporto diretto che si instaura tra l'organo giudiziario e le parti interessate e della conseguente previsione della notifica di ufficio dei provvedimenti, la notifica del decreto del tribunale dei minorenni che dichiara lo stato di adottabilità del minore è validamente eseguita, anche agli effetti della decorrenza del termine per l'opposizione, ove compiuta mediante consegna alle parti di copia del decreto ad opera del cancelliere, risultando rispettate le esigenze e gli elementi essenziali del procedimento notificatorio.

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