Art. 366 – Codice di procedura civile – Contenuto del ricorso

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso;
4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;
5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi.

[omissis]

Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

[omissis].

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Massime correlate

Cass. civ. n. 22102/2025

Ove la nullità di una clausola contrattuale sia rilevabile d'ufficio, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, sempre che la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo; tuttavia, la parte che in sede di legittimità lamenti il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità deve dedurre - a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità - anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva rilevato la nullità di un patto di manleva stipulato fra il medico e la casa di cura privata, compiutamente eccepita nella comparsa conclusionale ed i cui presupposti di fatto risultavano ritualmente acquisiti al giudizio di merito).

Cass. civ. n. 19860/2025

Nel sistema processuale civile italiano non esiste una disposizione che imponga la regola dello stare decisis, sicché il precedente giurisprudenziale, anche se proveniente dalle Sezioni Unite, non ha valore di legge e il suo mancato rispetto non comporta, di per sé, un vizio della sentenza.

Cass. civ. n. 19811/2025

L'inammissibilità, con la quale é sanzionata la nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo del motivo di ricorso per cassazione che sia carente degli elementi costitutivi necessari, ha carattere strettamente processuale, in quanto attiene alla forma-contenuto dell'atto, e, poiché deve valutarsi al momento della proposizione dell'impugnazione, non può essere sanata successivamente con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c.

Cass. civ. n. 19764/2025

In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza di merito sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale -, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso.

Cass. civ. n. 14709/2025

In tema di revocazione avverso la decisione della Corte di cassazione che abbia dichiarato l'improcedibilità del ricorso originario per mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato (completa, cioè, del provvedimento munito dei suoi dati identificativi e della relata di notifica), il ricorrente è tenuto a precisare ex art. 366, n. 4) e n. 6), c.p.c., di aver fornito, nel ricorso originario, puntuale indicazione circa la collocazione dei documenti rilevanti all'interno del fascicolo.

Cass. civ. n. 13358/2025

In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso.

Cass. civ. n. 9774/2025

Qualora pendano contemporaneamente, proposti dalla stessa parte, sia ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, impugnata anche per revocazione, sia ricorso avverso la sentenza che ha deciso, rigettandola, sulla revocazione, è sufficiente trattare i ricorsi nella stessa udienza o camera di consiglio. (Nella specie, la Corte ha dato priorità all'esame del ricorso avverso la sentenza di appello, sul rilievo che il suo accoglimento era suscettibile di riconoscere la giurisdizione italiana anche sulla domanda concernente l'entità del contributo, da parte del genitore, del mantenimento della figlia minore, giurisdizione invece esclusa dalla sentenza di appello, e di incidere, così, sulla sentenza resa in sede di impugnazione per revocazione, il cui ricorso sarebbe divenuto privo di oggetto).

Cass. civ. n. 1041/2025

In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nel quale la sentenza di primo grado - dalla quale desumere la violazione del giudicato interno in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire e la conseguente inapplicabilità nei giudizi pendenti dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021 - era stata riportata solo nel frontespizio).

Cass. civ. n. 317/2025

Il ricorso per cassazione in cui mancano del tutto - o sono erroneamente indicati - il nome o il cognome dell'intimato non è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 1), c.p.c., se dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo o dal suo riferimento agli atti dei precedenti gradi di giudizio è agevole identificare con certezza la parte.

Cass. civ. n. 9450/2024

La proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un non motivo.

Cass. civ. n. 34687/2023

In tema di interpretazione del contratto, il comportamento complessivo delle parti non costituisce un canone sussidiario, ma un parametro necessario e indefettibile, essendo le disposizioni degli artt. 1362, comma 1, 1363 e 1362, comma 2, c.c., fondate sulla stessa logica che, esprimendo l'intrinseca insufficienza della singola parola (e del suo formale significato: come, in diverso campo ed in diversa misura, segnala l'art. 12, comma 1, delle preleggi), prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione, sebbene la censura in sede di legittimità dell'interpretazione di una clausola contrattuale offerta dal giudice di merito imponga al ricorrente l'onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza.

Cass. civ. n. 30774/2023

Il precedente giurisprudenziale, pur se proveniente dalla Corte di legittimità e finanche dalle Sezioni Unite, e quindi anche se diretta espressione di nomofilachia, non rientra tra le fonti del diritto, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare un contrasto tra la sentenza impugnata e il precedente, dovendo la censura in ogni caso identificare una norma di diritto e dedurre come essa, eventualmente nell'interpretazione propostane dai precedenti, risulti essere stata violata o falsamente applicata.

Cass. civ. n. 26619/2023

Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante

Cass. civ. n. 20076/2023

L'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte territoriale, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della l. n. 183 del 2011, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del cit. art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

Cass. civ. n. 15846/2023

Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 14878/2023

Ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo ovvero, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e sino all'entrata in vigore dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, rimanendo per converso irrilevante, ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti.

Cass. civ. n. 14813/2023

Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio.

Cass. civ. n. 16861/2018

L'erronea indicazione delle generalità del ricorrente nell'epigrafe del ricorso per cassazione non ne comporta l'inammissibilità, qualora l'effettiva identità del suo autore sia individuabile in maniera non equivoca attraverso altre indicazioni, pur non risultanti dalla parte dell'atto destinata a contenerle e, segnatamente, mediante elementi desumibili dalla sentenza impugnata. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la parte ricorrente, indicata nell'epigrafe del ricorso con un cognome diverso dal suo, fosse inequivocabilmente individuata in base all'intestazione, al dispositivo e al contenuto della pronuncia d'appello).

Cass. civ. n. 13312/2018

Per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati "causa petendi" e "petitum", nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che e riservata invece al ricorrente. Il requisito non è adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un'inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado.

Cass. civ. n. 240/2017

Il requisito dell’indicazione delle parti, previsto dall’art. 366, n. 1, c.p.c. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, richiamato dall’art. 370 c.p.c. per il controricorso, deve intendersi nel senso proprio della norma generale dettata dall’art. 163 n. 2, c.p.c., e pertanto l’inesatta indicazione della parte nella intestazione dell’atto non ne pregiudica l’ammissibilità, se il suo complessivo contenuto rende evidente che si è verificato un mero errore materiale.

Cass. civ. n. 16059/2017

È inammissibile, per inosservanza del necessario requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all'art. 363, comma 1, n. 3), c.p.c., il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, in via diretta o indiretta, il testo integrale di una serie di atti dello svolgimento processuale, così onerando la Suprema Corte di procedere alla loro lettura, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, non potendosi ritenere assolta da elementi estranei al ricorso la funzione riassuntiva sottesa alla previsione della sommarietà dell'esposizione del fatto.

Cass. civ. n. 14279/2017

Poiché l'interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice "a quo", asseritamente erronea. (Nella specie, il ricorrente si era limitato a denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. in relazione ad una clausola vessatoria, ma non aveva specificamente dedotto che la clausola in questione fosse priva di specifica approvazione per iscritto, impedendo, così, alla S.C. di individuare il suo interesse ad impugnare).

Cass. civ. n. 21256/2017

Nel giudizio in cassazione, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere non soltanto di indicare i soggetti che devono partecipare al processo quali litisconsorti necessari, provandone l'esistenza, ma anche di dimostrare i presupposti di fatto che ne impongono l'intervento, i quali devono emergere dagli atti e dai documenti delle fasi di merito, essendo incompatibili con il giudizio di legittimità l'acquisizione di nuove prove e lo svolgimento di attività istruttoria. (Nella specie, la S.C. in causa relativa al pagamento di imposte su acquisto di immobile, ha rigettato l'eccezione di non integrità del contraddittorio per mancata partecipazione al processo del coniuge in regime di comunione di beni del contribuente già parte in causa, in mancanza dell'allegazione del momento in cui la dimostrazione della qualità di litisconsorte era stata fornita ai giudici di merito e in mancanza di repliche all'affermazione dell'amministrazione fiscale che alla stipula del rogito l'unico comparso come acquirente era il contribuente già parte processuale).

Cass. civ. n. 15350/2017

Il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione, da parte del giudice del merito, dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., deve essere formulato attraverso la puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali un dato criterio sarebbe stato erroneamente applicato, non assumendo rilievo la circostanza che nella sentenza impugnata risulti omesso l’espresso riferimento ad uno specifico criterio interpretativo legale.

Cass. civ. n. 23194/2017

Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia,senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove.

Cass. civ. n. 14107/2017

Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l’omessa od inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, è onerato, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti e dei documenti così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto.

Cass. civ. n. 19987/2017

In tema di ricorso per cassazione, ove venga dedotto vizio di motivazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente è tenuto ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso in quanto non era stata indicata la collocazione processuale del fatto asseritamene non esaminato, costituito dalla dichiarazione dell’investitore di voler dare corso all'operazione nonostante la segnalazione di non adeguatezza della stessa, né quale fosse la controversia sul punto ed inoltre, il fatto medesimo, per come articolato in ricorso, neppure poteva ritenersi decisivo, non essendo stato specificato se la segnalazione di non adeguatezza dell’operazione di investimento era dotata dei requisiti richiesti).

Cass. civ. n. 16212/2017

Se, al momento della decisione della causa, risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione, solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Qualora, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare un siffatto vizio in sede di legittimità ha l'onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa.

Cass. civ. n. 12415/2017

In tema di ricorso per cassazione, non potendosi ritenere preclusa alla parte la possibilità di documentare la eventuale fondatezza delle proprie doglianze, non solo tramite l'utilizzo di espressioni verbali, ma anche avvalendosi di altre modalità di rappresentazione dei fatti, deve ritenersi ammissibile la modalità di redazione mediante inserimento, nel corpo dell'atto, di fotografie, immagini e grafici, a condizione, tuttavia, che in tal modo non sia eluso il divieto di produzioni documentali in sede di legittimità ex art. 372 c.p.c., e sempreché l'inserimento delle immagini o dei grafici sia rispettoso del requisito di specificità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., che impone in ogni caso alla parte di precisare in quale fase l'atto richiamato sia stato ritualmente introdotto nel processo e dove lo stesso sia eventualmente reperibile tra gli atti di causa.

Cass. civ. n. 11308/2014

Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 10722/2014

Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ., al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame.

Cass. civ. n. 5457/2014

In tema di giudizio per cassazione, allorché il ricorrente abbia eletto domicilio in Roma, indicando altresì l'indirizzo di posta elettronica certificata, il controricorso può essere indifferentemente notificato sia presso il detto domicilio, sia a mezzo posta elettronica, in quanto l'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ. consente le notificazioni in via alternativa - con l'uso della disgiuntiva "ovvero" - all'uno o all'altro luogo.

Cass. civ. n. 3224/2014

In tema di impugnazione per cassazione, ed in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, la parte che alleghi la mancata valutazione delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nei gradi di merito, ha l'onere di indicare compiutamente (e, se del caso, trascrivere nel ricorso) gli accertamenti e le risultanze peritali, al fine di consentire alla corte di valutare la congruità della motivazione della sentenza impugnata che si sia motivatamente dissociata dalle conclusioni peritali, dovendosi, in carenza di detta specificazione, dichiarare il ricorso inammissibile.

Cass. civ. n. 2886/2014

È inammissibile il ricorso per cassazione ove la parte lamenti l'insufficiente motivazione della sentenza gravata per avere il giudice di merito rigettato la domanda anziché dichiarare la nullità del ricorso introduttivo (dalla stessa redatto), qualora non produca (o non riproduca nel ricorso) l'atto introduttivo della lite, né alleghi di aver dedotto, sin dal primo grado, il vizio di nullità al fine di impedirne ogni sanatoria (anche attraverso i poteri autorizzativi del giudice del lavoro di cui all'art. 420, settimo comma, cod. proc. civ.), ferma restando l'impossibilità per il giudice di legittimità di valutare direttamente gli atti del processo poiché la relativa censura, se ammissibile, deve essere proposta in conformità alle regole fissate dal codice di rito.

Cass. civ. n. 1391/2014

Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza.

Cass. civ. n. 187/2014

Il ricorso per cassazione che contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, nè quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l'annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Cass. civ. n. 10714/1990

Il requisito dell'indicazione della procura al difensore (se conferita con atto separato), prescritto dall'art. 366 primo comma n. 5 c.p.c. a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione, deve ritenersi sussistente anche quando il ricorso, indicando detta procura, non menzioni tutti i dati occorrenti alla sua identificazione, in considerazione della possibilità di colmare tale lacuna alla stregua dell'atto con cui la procura medesima è stata rilasciata, sempre che tempestivamente depositato assieme al ricorso.

Cass. civ. n. 1446/1989

Il principio secondo cui, qualora il ricorrente per cassazione abbia eletto domicilio presso il difensore ma non in Roma, la notificazione del controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale è fatta presso la cancelleria della Corte di cassazione (art. 366, secondo comma, c.p.c.) mira a tutelare non il ricorrente medesimo ma la controparte, alla quale, pertanto, deve riconoscersi la facoltà di effettuare validamente detta notificazione presso il difensore domiciliatario.

Cass. civ. n. 739/1989

Nel procedimento davanti alla Suprema Corte la notificazione delle conclusioni del procuratore generale (art. 375 secondo comma c.p.c.), ovvero della comunicazione dell'udienza o della adunanza in Camera di consiglio (art. 377 secondo comma c.p.c.), per il caso in cui risulti il trasferimento del domiciliatario, ed indipendentemente dal fatto che l'ufficiale giudiziario abbia o meno acquisito notizia del nuovo indirizzo, va effettuata presso la cancelleria, sempre che nel frattempo la parte, il suo procuratore speciale o lo stesso domiciliatario non abbiano provveduto a comunicare detto nuovo indirizzo, considerando che l'elezione di domicilio, a seguito di quel trasferimento, resta priva di efficacia (art. 141 quarto comma c.p.c.), e che, quindi, verificandosi una situazione assimilabile alla mancata elezione di domicilio, trova applicazione il disposto del secondo comma dell'art. 366 c.p.c. (dettato per l'omessa elezione di domicilio del ricorrente, ma integrante espressione di un principio generale, estensibile a tutte le comunicazioni o notificazioni ad entrambe le parti, anche alla stregua del richiamo contenuto nell'art. 370 secondo comma c.p.p.).

Cass. civ. n. 6465/1988

L'obbligo di specificare i motivi per i quali si chiede l'annullamento della sentenza impugnata, fissato dall'art. 366, n. 4 c.p.c., a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione, risponde all'esigenza che il ricorso stesso consenta da solo l'immediata e precisa individuazione delle questioni da risolvere. Detto obbligo, pertanto, può essere osservato anche tramite una trascrizione (non un mero richiamo) del contenuto di precedenti scritti difensivi, ove sufficienti a garantire l'indicata esigenza. (Nella specie, il ricorso per cassazione, avverso pronuncia del Consiglio nazionale dei geometri in materia disciplinare, riproduceva le censure già espresse con il ricorso a detto Consiglio avverso il provvedimento del collegio professionale. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione, alla stregua del principio di cui sopra, rilevando che tale riproduzione era idonea ad evidenziare la volontà di formulare denunce di violazione di legge analoghe a quelle avanzate con il precedente ricorso).

Cass. civ. n. 6717/1988

L'art. 366, n. 5, c.p.c., nel disporre che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della procura se conferita con atto separato, impone un onere di forma che ha lo scopo di assicurare che sia stata osservata l'altra condizione di ammissibilità prevista dall'art. 365 c.p.c. e rappresentata dal previo rilascio di una procura specificamente ordinata all'impugnazione della sentenza, sicché, quando, attraverso il deposito prescritto dall'art. 369, n. 3, c.p.c., sia dato di verificare che questa condizione sussiste, eventuali errori presenti nell'indicazione della procura contenuta nel ricorso restano irrilevanti.

Cass. civ. n. 2581/1984

Con riguardo al ricorso per cassazione, proposto da una persona fisica in qualità di rappresentante di una società, qualora detta persona fisica sia la stessa che è stata in giudizio nelle pregresse fasi di merito in nome e per conto della società medesima, senza che insorgesse alcuna questione circa il suo potere, resta esclusa la possibilità di contestare l'ammissibilità dell'impugnazione, sotto il profilo della mancata prova del suddetto potere. Al contrario, ove sia diversa la persona fisica che allega la veste di rappresentante della società ricorrente, l'ammissibilità del ricorso richiede che si deduca la sussistenza del potere di rappresentanza, in base ad una qualità che lo comporti per legge, ovvero ad una deliberazione societaria che lo conferisca espressamente, e che, a fronte dell'eccezione sollevata dall'avversario con il controricorso, si fornisca documentalmente la relativa prova, nei modi e nei tempi consentiti dall'art. 332 c.p.c.

Cass. civ. n. 2992/1984

Il ricorso per cassazione deve consentire di per sé, in modo autonomo e senza sussidio di diversa fonte, la immediata, pronta e compiuta identificazione delle questioni da risolvere, e perciò deve contenere, a pena di inammissibilità, non soltanto la indicazione della statuizione di cui si chiede la cassazione, ma anche la precisa, seppur sintetica, esposizione delle ragioni addotte a censura di quella statuizione ed a sostegno della richiesta di un diverso giudizio. Né il suddetto onere può ritenersi assolto mediante la memoria successivamente presentata a norma dell'art. 378 c.p.c., la quale ha l'esclusiva funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati dal ricorso, e non può valere, quindi, a supplire le insufficienze dello stesso.

Cass. civ. n. 2541/1983

Il requisito dell'indicazione delle parti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366 n. 1 c.p.c., non coincide perfettamente con quello richiesto dal precedente art. 163 n. 2 per l'atto di citazione, potendo esso risultare anche dal contesto del ricorso, dato il richiamo alla sentenza impugnata, sicché l'inammissibilità del ricorso stesso è determinata soltanto dall'incertezza assoluta sull'individuazione della parte ricorrente o di quella contro cui l'impugnazione è rivolta.

Cass. civ. n. 3348/1983

Il ricorso per cassazione non è viziato da difetto di indicazione della sentenza impugnata allorché questa, pur non essendo oggetto di specifica menzione, sia comunque individuabile dalla controparte senza possibilità di equivoci attraverso l'esame del contesto del ricorso stesso (nella specie, contenente la menzione del giudice autore della pronunzia impugnata, oltre che dell'oggetto e del contenuto del pronunciato).

Cass. civ. n. 3377/1983

L'inammissibilità del ricorso per cassazione sancita dall'art. 366 n. 2 c.p.c., per la mancata indicazione della sentenza impugnata, va limitata all'ipotesi in cui l'indicazione del provvedimento impugnato difetti del tutto o sia talmente incerta da renderne impossibile l'identificazione. (Nella specie, si è ritenuto che il contenuto dei motivi del ricorso e l'allegazione ad esso della sentenza oggetto delle censure rendevano manifesta l'erroneità dell'indicazione dell'autorità – Tribunale di Palermo anziché di Catania – che aveva emesso la sentenza impugnata).

Cass. civ. n. 4477/1983

Nell'ipotesi di persone giuridiche, è sufficiente, ai fini della indicazione prescritta, a pena d'inammissibilità, dall'art. 366 n. 1 c.p.c., il riferimento alla denominazione in cui si estrinseca la soggettività giuridica dell'ente, secondo le norme — di leggi statutarie — che la regolano, in modo che non possa sorgere alcun equivoco sulla sua identità, e non è necessaria l'indicazione del nominativo della persona fisica titolare dell'organo o dell'ufficio investito della rappresentanza dell'ente. Detto organo od ufficio è, infatti, in rapporto d'immedesimazione con l'ente, la cui personalità giuridica permane nonostante il mutamento della persona fisica del titolare, il quale ben può essere indicato con la generica dizione pro tempore. (Nella specie, il ricorso principale ritenuto ammissibile dalla S.C. risultava proposto da «Enel compartimento di Napoli, in persona del legale rappresentante», senza l'indicazione del nome e della qualifica della persona fisica investita del potere di rappresentanza).

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