Art. 414 – Codice di procedura civile – Forma della domanda
La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
1) l'indicazione del giudice;
2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;
3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione [disp. att. 74].
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Cass. civ. n. 4395/2025
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a cui si applica il rito del lavoro, la notifica del ricorso senza il decreto di fissazione dell'udienza determina un vizio, attinente alla "vocatio in ius", che viene sanato dalla costituzione dell'opposto, il quale ha diritto, eventualmente, alla rimessione in termini per il compimento delle attività processuali dalle quali sia in conseguenza decaduto.
Cass. civ. n. 23855/2024
Nel rito del lavoro, se il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile (condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti, definire il giudizio limitando la condanna all'an debeatur, ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur e respingere la domanda se l'attore non ha assolto agli oneri di allegazione e prova degli elementi a tal fine necessari. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto, per difetto di allegazione ed offerta di prova di elementi idonei, della domanda di condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi previdenziali, di una somma pari all'importo della pensione percipienda per gli anni di pensionamento, corrispondente, per il primo anno di questo, ad una cifra determinata).
Cass. civ. n. 23059/2024
Nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'impugnata sentenza, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carente allegazione dei fatti nel ricorso di primo e di secondo grado, aveva nella sostanza ravvisato una nullità del ricorso introduttivo del giudizio, non rilevata dal primo giudice e non fatta valere come motivo di impugnazione, ragione per la quale essa avrebbe dovuto invece decidere l'appello nel merito).
Cass. civ. n. 19117/2023
Omessa indicazione nel ricorso del contratto collettivo applicabile - Conseguenze - Nullità del ricorso – Esclusione – Rilevanza probatoria del contratto collettivo. L'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro, con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso, costituendo semmai detto documento elemento di prova, la cui mancata produzione, in caso di contestazione della sua esistenza o dei relativi contenuti, può comportare il rigetto della domanda.
Cass. civ. n. 5950/2014
Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale mediante indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, incorre nella decadenza della relativa istanza istruttoria, con la conseguenza che il giudice non può fissare un termine, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., per sanare la carente formulazione.
Cass. civ. n. 9344/2011
Nel rito del lavoro, l'erronea indicazione nel ricorso introduttivo dell'ufficio giudiziario adìto non è causa di nullità, poiché il deposito dell'atto nella cancelleria ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione escludono che il convenuto, cui ricorso e decreto siano notificati, possa essere incerto circa il giudice davanti al quale deve comparire, che va identificato necessariamente in quello dinanzi a cui la causa è stata così radicata.
Cass. civ. n. 3249/2011
Nel rito del lavoro la domanda per il conseguimento di una qualifica superiore e per il pagamento delle differenze retributive conseguenti include anche le somme dovute per il periodo successivo al ricorso, per le quali non occorre una espressa e specifica domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in applicazione del principio su esteso, la ricorrenza del vizio di extra petizione nella sentenza di merito che, in presenza di domanda di pagamento anche "della diversa somma di giustizia" dovuta per il conseguimento della qualifica superiore, aveva fatto discendere il diritto alla corresponsione delle differenze retributive anche per il periodo successivo al riconoscimento delle mansioni superiori che avevano dato luogo al diritto al superiore inquadramento).
Cass. civ. n. 3126/2011
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).
Cass. civ. n. 8070/2009
Nel rito del lavoro, la domanda può ritenersi proposta nei confronti di un determinato soggetto quando nel ricorso questi sia indicato con le modalità previste dall'art. 414 c.p.c., l'oggetto della domanda ("petitum") sia determinato e gli elementi di fatto e diritto giustificativi ("causa petendi") della pretesa siano specificamente esposti, unitamente alle conclusioni, dovendosi escludere, ove sia stata anteriormente chiesta una tutela in via cautelare atipica, che ad individuare, nei termini anzidetti, la domanda del giudizio di merito sia sufficiente - salva la possibilità di essere autorizzati, nel corso del processo di primo grado, a modificarla ex art. 420 c.p.c. - il richiamo al ricorso d'urgenza, attesa la mera eventualità che il giudizio di merito segua quello cautelare atipico e la non necessaria omogeneità tra l'uno e l'altro. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la correttezza della decisione impugnata, che, nell'interpretare l'originario ricorso introduttivo, aveva rilevato che i ricorrenti, dopo aver chiesto in via cautelare, la reintegra nel posto di lavoro nei confronti di una pluralità di soggetti, nel successivo giudizio di merito avevano formulato le proprie domande espressamente solo nei confronti di colui che, asseritamente, era l'attuale datore di lavoro, limitandosi, con riferimento alle altre posizioni, a richiamare il ricorso d'urgenza e a farne menzione in successive note autorizzate).
Cass. civ. n. 4557/2009
Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda ed insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto addotti a sostegno della stessa (art. 414, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.), è sanabile ex art. 164, comma quinto, cod. proc. civ., norma estensibile anche all'anzidetto rito. Ne consegue che, ove il giudice abbia omesso di fissare un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda e il convenuto non abbia tempestivamente eccepito il vizio dell'atto ex art. 157 cod. proc. civ., deve ritenersi intervenuta la sanatoria della nullità del ricorso per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.. (Nella specie, relativa ad una domanda di accertamento della qualifica superiore e di condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha rilevato che il giudice di appello aveva dichiarato, erroneamente, la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del "petitum" senza considerare che il giudice di primo grado, con l'accoglimento della pretesa, aveva già escluso la carenza degli elementi di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 cod. proc. civ.).
Cass. civ. n. 1629/2009
Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto e la mancata allegazione di fatti limitativi della pretesa invocata, trattandosi di elementi idonei ad incidere solo sulla fondatezza di merito della domanda. (Nella specie, la S.C., nell'affermare il principio di cui alla massima, ha rilevato che il giudice di merito, con motivazione adeguata, aveva ritenuto che dal ricorso introduttivo emergesse con certezza l'oggetto del contendere, costituito dalla pretesa di conservare e cumulare i compensi previsti per l'attività di team medico a quelli previsti dal d.P.R. n. 270 del 2000, mentre non assumeva rilievo che non fosse stato dedotto che l'Asl continuava a versare la quota originaria e che il ricorrente avesse invocato l'applicazione di una normativa entrata in vigore in epoca successiva).
Cass. civ. n. 25753/2008
L'onere della determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dall'art. 414, n. 3, c.p.c., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di determinazione della giusta retribuzione, qualora l'attore indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta a tal fine irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà, dell'attore medesimo, di modificarne l'ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere. (Nella specie la S.C., nel rigettare il ricorso, ha stimato corretta la decisione del giudice di merito il quale aveva ritenuto essere stato pienamente assolto da parte del lavoratore, l'onere di deduzione attraverso l'indicazione della retribuzione percepita in relazione alle mansioni svolte, nonché attraverso l'indicazione dell'insufficienza e della non proporzionalità della stessa, in particolare alla luce dei valori correnti riferibili a mansioni analoghe ).
Cass. civ. n. 14789/2008
L'omessa indicazione nel ricorso della denominazione della persona giuridica attrice non determina la nullità dell'atto introduttivo, dovendosi ritenere sanata l'inosservanza dell'art. 414, n. 2, c.p.c., ove dal contenuto dell'atto emerga, senza incertezze, l'identità dell'ente e la controparte non subisca alcun pregiudizio nello svolgimento delle sue difese. Né la valutazione di idoneità dell'atto processuale da parte del giudice di primo grado può essere sindacata dal giudice di appello in difetto di specifico motivo d'impugnazione, in mancanza del quale la dichiarazione officiosa di nullità della domanda dà luogo al vizio di ultrapetizione.
Cass. civ. n. 23816/2007
Non sussiste la nullità dell'atto introduttivo del giudizio nel rito del lavoro per violazione dell'art. 414, n. 2, c.p.c. qualora il nome dell'attore (nella specie la denominazione della persona giuridica attrice) non risulti totalmente omesso o assolutamente incerto ma sia solo non correttamente indicato, per eventuale errore materiale, e tanto non determini alcuna incertezza nell'identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti nello stesso espressamente richiamati, né arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese.
Cass. civ. n. 13467/2003
Nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e, quindi, l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro; parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma c.p.c., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie.
Cass. civ. n. 8502/2002
Anche all'interno del rito del lavoro e della previdenza sociale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito, pertanto l'opposto, attore sostanziale, ha l'onere di articolare la propria domanda secondo quanto previsto dall'art. 414 c.p.c. e l'opponente ha l'onere di articolare le proprie difese secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma, c.p.c. prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore ed indicando specificamente i mezzi di prova e i documenti che deve contestualmente depositare; la mancanza di una specifica e tempestiva contestazione, da parte dell'opponente, dei fatti addotti dal ricorrente per ingiunzione-opposto consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi.
Cass. civ. n. 3114/2001
Nel rito del lavoro, al ricorso per ingiunzione è applicabile l'onere per il creditore procedente di indicare gli elementi essenziali dell'azione, ossia il fondamento o titolo causa petendi e l'oggetto petitum della pretesa azionata giudizialmente, essendo detto ricorso l'atto introduttivo del giudizio, salva restando, una volta che dall'opponente (il quale ha veste sostanziale di convenuto) sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo, la possibilità per il creditore opposto di specificare o di meglio chiarire detti elementi nell'atto di costituzione — al quale va riconosciuta natura di atto integrativo del precedente ricorso per ingiunzione, rispondente, tra l'altro, al fine di adeguare al carattere ed ai principi della cognizione ordinaria la pretesa azionata in sede monitoria —, ed eventualmente in quella sede, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 420 c.p.c., di modificare, nei termini dell'emendatio e non della mutatio libelli, la domanda azionata in via monitoria.
Cass. civ. n. 15339/2000
Nel rito del lavoro le preclusioni previste dagli artt. 414 e 416 c.p.c. fanno riferimento alla posizione — rispettivamente di attore o di convenuto — assunta processualmente dalle parti. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolga con il suddetto rito, all'opponente vanno riferite le preclusioni di cui all'art. 414 cit., mentre all'opposto quelle di cui all'art. 416 cit. Il primo, infatti, ancorché assuma la posizione sostanziale di convenuto rispetto alla pretesa fatta valere dall'intimante, ha, in relazione alla proposta opposizione la posizione processuale di attore; il secondo, d'altra parte, pur assumendo la posizione sostanziale di attore in riferimento alla pretesa fatta valere, ha, rispetto all'opposizione, la posizione processuale di convenuto. Pertanto, qualora l'opponente faccia tempestivamente valere l'eccezione di prescrizione, incombe al creditore opposto far valere l'avvenuta interruzione della prescrizione, a pena di decadenza, con l'atto di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero con l'atto di appello avverso la sentenza che ha dichiarato la prescrizione. (Fattispecie relativa ad un credito dell'Inps per omissioni contributive).
Cass. civ. n. 12200/1999
Nel rito del lavoro l'onere, sancito dall'art. 414 c.p.c., di esporre i fatti a fondamento della pretesa azionata, è soddisfatto anche nel ricorso per ingiunzione sicché tale adempimento — pur integrato dalla eventuale difesa svolta nella memoria di costituzione — conserva efficacia nel giudizio di opposizione in cui il resistente (in opposizione a decreto ingiuntivo) ha la veste e gli oneri dell'attore.
Cass. civ. n. 5340/1999
La fase monitoria del procedimento di ingiunzione non ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore dell'attuale rito del lavoro (legge n. 533 del 1973), né le carenze della memoria di costituzione del giudizio di opposizione rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 414 c.p.c. relative alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, alla determinazione dell'oggetto e all'indicazione dei mezzi di prova — a cui l'atto si deve attenere stante la posizione sostanziale di attore dell'opposto — possono determinare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, poiché l'inosservanza degli artt. 414 e 416 non si riverbera su atti precedenti alla fase di cognizione e aventi una loro autonomia, ma eventualmente può condurre al rigetto della domanda con la inerente revoca del decreto ingiuntivo.
Cass. civ. n. 11625/1995
Con riferimento al procedimento di ingiunzione per crediti di lavoro o previdenziali, l'emanazione del decreto, sulla quale è competente il pretore in funzione di giudice del lavoro ai sensi degli artt. 637 e 413 c.p.c., è disciplinata dalle norme proprie del procedimento de quo, con la conseguenza che la disposizione, di cui all'art. 414 c.p.c., concernente i requisiti del ricorso introduttivo di controversie di lavoro non è applicabile alla domanda di decreto ingiuntivo; tale disposizione è invece applicabile, nella fase di opposizione, regolata dalle norme sul processo del lavoro, alla memoria difensiva del convenuto opposto la quale, attesa la posizione sostanziale di attore rivestita da quest'ultimo, deve rispettare le forma della domanda e deve pertanto contenere, fra l'altro, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva rigettato l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di indicazione degli elementi di cui all'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c. osservando che nel ricorso de quo era stato indicato non solo l'importo complessivo del credito, ma anche le singole voci che componevano tale importo con rinvio per relationem ad un prospetto allegato).
Cass. civ. n. 1086/1994
La mancata indicazione della residenza dell'attore nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. non determina alcuna nullità dell'atto introduttivo se non si traduce nella impossibilità di identificare con certezza la parte ricorrente; in relazione a tale interpretazione della norma non è prospettabile alcun contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di garanzia del diritto alla difesa, sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost., posto che le regole in ordine alla puntuale identificazione dei soggetti del processo valgono simmetricamente nei confronti di tutte le parti processuali.
Cass. civ. n. 7827/1991
L'indicazione, nel ricorso introduttivo della parte attrice, ovvero nella memoria di costituzione della parte convenuta, della sede, quando la parte medesima sia una persona giuridica, secondo le prescrizioni dettate per le cause di lavoro degli artt. 414 e 416 c.p.c., deve ritenersi superflua, di modo che la sua omissione non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 58 disp. att. c.p.c., ove si tratti di un ente pubblico territoriale, essendo la sede di questo legalmente nota.
Cass. civ. n. 6778/1991
Il giudice, anche nel rito del lavoro, deve preliminarmente esaminare la sussistenza o no dei requisiti di validità del ricorso introduttivo, ai fini dell'ammissibilità della domanda, rispetto al merito delle pretese esposte nel ricorso stesso e deve perciò dichiararne la nullità ove, alla stregua dell'interpretazione complessiva dell'atto (censurabile, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione), lo ritenga privo della determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione degli elementi di fatti e di diritto della medesima; detta nullità opera pregiudizialmente, con l'ulteriore conseguenza che, sebbene il convenuto, oltre ad eccepire tale nullità, abbia anche contestato nel merito la fondatezza della pretesa, il giudice deve pronunciare l'inammissibilità della domanda e non già rigettarla nel merito.
Cass. civ. n. 3893/1989
La mancata indicazione, nel ricorso introduttivo del giudizio del lavoro, dei requisiti di cui ai nn. 1, 2, e 3 dell'art. 414 c.p.c. (corrispondenti a quelli di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 163 c.p.c.) nonché del requisito di cui al n. 4 dello stesso articolo (esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda con le relative conclusioni) è causa di nullità, derivando tale sanzione — quanto all'omessa indicazione del giudice, del nome delle parti e dell'oggetto della domanda — dall'applicabilità al rito del lavoro della previsione del primo comma dell'art. 164 c.p.c. e, quanto all'omessa indicazione del requisito di cui al detto n. 4, dal principio contenuto nel secondo comma dell'art. 156 c.p.c.; invece, la mancata indicazione (nello stesso atto) dei mezzi di prova, e cioè del requisito previsto dal n. 5 dello stesso art. 414, comporta non già la nullità del ricorso (e quindi l'emanazione di una decisione a contenuto esclusivamente processuale che non impedisce la riproposizione della domanda in un altro processo) ma solo la decadenza dalla possibilità — salve le eccezioni ex artt. 420 e 421 c.p.c. — di successiva deduzione delle prove in corso di processo.
Cass. civ. n. 3880/1986
L'art. 414 c.p.c., pur non prevedendo tra gli elementi che il ricorso deve contenere, l'indicazione della procura e del procuratore né la sottoscrizione, deve intendersi integrato dalla disposizione generale contenuta nell'art. 125 c.p.c., secondo la quale, salvo che la legge non disponga diversamente, gli atti di parte, fra cui il ricorso, debbono essere sottoscritti dalla parte stessa se questa sta in giudizio personalmente oppure dal difensore munito di procura, necessariamente rilasciata prima della costituzione della parte e quindi — nel rito del lavoro — prima della proposizione del ricorso. Pertanto, il ricorso — al pari in generale dell'atto di citazione — che risulti sottoscritto, per la parte, da un procuratore legale territorialmente incompetente perché non iscritto in un albo dei procuratori del distretto nella cui giurisdizione trovasi il giudice adito, è da considerarsi invalido con la conseguente nullità assoluta del rapporto processuale che dall'atto ha avuto origine.
Cass. civ. n. 407/1986
L'atto introduttivo del giudizio, anche nel processo del lavoro, deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di preclusione (artt. 163, 164, 342, 414 e 434 c.p.c.); ne consegue che la mancata produzione, nella parte dell'atto d'appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può equivalere a difetto d'impugnazione o essere causa della nullità di essa, se dal contesto dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo.
Cass. civ. n. 30/1986
L'omessa indicazione dell'organo rappresentativo di una società nel ricorso al pretore secondo il rito del lavoro (art. 414 c.p.c.), non è causa di nullità dell'atto a meno che non renda assolutamente dubbia l'individuazione del soggetto evocato in giudizio; né la diversa formulazione dell'art. 414 cit., rispetto all'art. 163 n. 2 c.p.c. (che invece fa obbligo all'attore di indicare nella citazione anche l'organo od ufficio che ha la rappresentanza legale della società) può dar luogo a questione di costituzionalità della norma per ingiustificata disparità di trattamento, giacché la mancata riproduzione nell'art. 414 della prescrizione contenuta nell'art. 163 n. 2 non comporta una diversa disciplina della rappresentanza giudiziale della persona giuridica. Né una diversa sanzione atteso che il legislatore ha recepito nel processo del lavoro il principio giuridico secondo cui anche nel rito ordinario la nullità dell'atto di citazione sussiste solo nel caso di incertezza nell'identificazione del soggetto evocato in giudizio e non già di incertezza afferente il presentante o l'organo.
Cass. civ. n. 5843/1985
Tenuto conto della sua formulazione e dell'intenzione del legislatore, quale rivelata dai lavori preparatori della disciplina del nuovo rito del lavoro (le cui caratteristiche essenziali si compendiano nell'oralità, nell'immediatezza e nella concentrazione degli atti processuali, nonché nell'accentuata ufficialità del processo, cui deve corrispondere una collaborazione intensa con il giudice), la norma dell'art. 414 nn. 3, 4 e 5 — secondo cui il ricorso deve contenere la determinazione dell'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le conclusioni relative, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi — ha carattere imperativo, sicché dall'inosservanza dei suoi precetti deriva la nullità del ricorso, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., con conseguente pronuncia d'inammissibilità del medesimo, conducendo invece la genericità delle difese del convenuto ad un giudizio d'infondatezza delle eccezioni da lui proposte.
Cass. civ. n. 871/1985
L'art. 414 n. 2 c.p.c., nello stabilire che il ricorso deve indicare il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, detta una disposizione che è riferibile alla parte e non al suo procuratore, per il quale continua ad applicarsi, anche nel rito del lavoro, la norma dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 77, che limita l'obbligo del procuratore di eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso al caso in cui il professionista eserciti il suo ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale cui egli è assegnato. Pertanto, in controversia di lavoro, ove il domicilio eletto da quel procuratore sia nell'ambito della circoscrizione del tribunale cui il medesimo professionista è assegnato e cui appartiene la pretura presso la quale si è svolto il giudizio, la notifica della sentenza del pretore, eseguita presso la cancelleria del medesimo, anziché presso quel domicilio, è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione ai sensi degli artt. 170, 285, 326 c.p.c. e 58 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, non sussistendo l'obbligo del professionista di eleggere domicilio nel comune del giudice adito e di conseguenza — per la sua inosservanza — la possibilità di effettuare la notifica presso la cancelleria del medesimo.
Cass. civ. n. 4730/1984
Nelle controversie di lavoro e nelle altre materie cui è stato esteso il rito speciale della L. 11 agosto 1973, n. 533, l'introduzione della lite effettuata con il mezzo ordinario della notificazione dell'atto di citazione a udienza fissa anziché mediante ricorso, non è inficiata da nullità, ma determina solo il passaggio dal rito ordinario al rito speciale ai sensi dell'art. 426 c.p.c., ed il contraddittorio è regolarmente stabilito anche se non si costituisca il convenuto, il quale, in tal caso, deve essere ritenuto contumace.
Cass. civ. n. 3100/1984
Non sussiste la nullità di cui all'art. 164 c.p.c. — le cui disposizioni si applicano anche al ricorso ex art. 414 c.p.c. — allorché l'omessa indicazione specifica della denominazione della persona giuridica nei cui confronti è proposto l'atto introduttivo del giudizio non comporti assoluta incertezza circa l'identificazione della medesima. (Nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano negato la sussistenza di detta nullità relativamente ad un atto di appello recante non la denominazione della persona giuridica, bensì l'indicazione dell'azienda da questa gestita, rilevando altresì che concomitanti fattori di diminuzione di incertezza consistevano nell'essere stato tale atto notificato al procuratore costituito in primo grado e nell'essere anche in appello avvenuta la costituzione della stessa persona giuridica).
Cass. civ. n. 1115/1983
Anche in tema di controversie soggette al rito del lavoro ove è stabilito l'obbligo della parte di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito (art. 414 c.p.c.), la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore nel domicilio eletto e non anche direttamente al procuratore è idonea a fare decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Cass. civ. n. 344/1981
La circostanza che nel ricorso introduttivo di un processo del lavoro sia indicata, quale datore di lavoro, una determinata persona fisica quale titolare della ditta individuale costituita dal suo nome anziché la società in accomandita semplice, di cui la medesima persona è socio accomandatario e legale rappresentante, non dà luogo a nullità della citazione per incertezza assoluta sull'identificazione della società convenuta, la cui ragione sociale comprende il nome di quella stessa persona.