Art. 416 – Codice di procedura civile – Costituzione del convenuto
Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.
La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare [disp. att. 74].
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Cass. civ. n. 18442/2025
La contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull'attore l'onere "di contestare l'altrui contestazione", dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo.
Cass. civ. n. 17772/2023
Nel procedimento per convalida di sfratto, la domanda riconvenzionale può essere proposta dall'intimato in seno alla comparsa di risposta della fase sommaria, senza necessità di chiedere lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. né, per il giudice, di concedere termini differenziati per le memorie integrative e fissare l'udienza tenendo conto della possibilità del convenuto di proporre una nuova riconvenzionale.
Cass. civ. n. 16893/2018
L'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione può essere appellata, dalla parte contumace, nel termine "breve" di cui all'art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla notificazione della stessa, in difetto della quale trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c. che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo.
Cass. civ. n. 14274/2017
L’inammissibilità della prova per testimoni della simulazione non può essere rilevata dal giudice in assenza di un’espressa eccezione di parte, la quale, tuttavia, non soggiace al regime di preclusioni previsto dall’art. 416 c.p.c. per la proponibilità delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, ma al diverso limite della prima istanza o difesa successiva all’eventuale assunzione della prova, atteso che la violazione dell’art. 1417 c.c., al pari di quella delle disposizioni di cui agli artt. 2721 e 2722 c.c., dà luogo ad una nullità relativa, soggetta al regime di cui all’art. 157, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 11417/2017
Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali, senza che rilevi il loro carattere indisponibile, dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata rilevando che l’avvenuta allegazione, nel ricorso giudiziale di primo grado, della presentazione del ricorso amministrativo, con indicazione specifica della data e dell’autorità cui era stato proposto, costituiva un fatto che l’INPS non aveva altrettanto specificamente contestato in memoria difensiva, con conseguente vincolo per il giudice di merito, tenuto a considerare la circostanza come avvenuta, senza necessità di convincersi della sua esistenza).
Cass. civ. n. 7784/2017
Nel rito del lavoro, il principio di non contestazione può essere invocato, al fine di riconoscere come non controverso un fatto costitutivo non dedotto in funzione meramente probatoria, solo se quest'ultimo abbia costituito oggetto di specifica allegazione nel ricorso introduttivo, ma non anche qualora sia stato precisato dalla parte unicamente con l’atto di appello. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva di una domanda di indennità di maternità, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 151 del 2001, in quanto esclusivamente in sede di gravame la ricorrente aveva precisato circostanze, relative al periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione, rilevanti per la decorrenza della prestazione richiesta).
Cass. civ. n. 8070/2014
In tema di lavori socialmente utili, la quantificazione del relativo trattamento economico è stabilito direttamente dalla legge, sicché non può trovare applicazione il principio di non contestazione, in quanto espressione del principio dispositivo delle parti, rilevante solo ove non in contrasto con norme imperative di legge.
Cass. civ. n. 1788/1997
L'art. 416 comma 2 c.p.c. (a norma del quale il convenuto nel processo del lavoro deve proporre a pena di decadenza nell'atto di costituzione tutte le eccezioni sostanziali e processuali non rilevabili d'ufficio), va interpretato alla luce del successivo terzo comma, nel senso che le predette eccezioni devono essere, oltre che tempestive, anche esplicitamente e non genericamente formulate, essendo la norma intesa a consentire, fin dalle scritture introduttive, la piena esplicazione del contraddittorio. (In applicazione del suesposto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto inammissibile perché intempestiva l'eccezione — proposta con l'atto d'appello — secondo la quale la prodotta lettera di impugnativa del licenziamento non era idonea ad impedire la decadenza perché non indirizzata alla sede dell'azienda datrice di lavoro, eccezione ritenuta «nuova» rispetto alla più generica eccezione di mancata impugnativa del licenziamento nei termini prescritti formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Cass. civ. n. 6646/1997
Nel rito del lavoro, applicabile nelle controversie previdenziali, è inammissibile ex artt. 416, comma secondo, e 418 c.p.c. – perché proposta soltanto nel giudizio di determinazione del quantum debeatur – la domanda riconvenzionale dell'Inps (convenuto in giudizio) diretta ad ottenere la detrazione dal credito dell'attore per sgravi contributivi di quanto dal medesimo dovuto per maggiori contributi in ragione della classificazione dell'impresa.
Cass. civ. n. 2254/1996
L'inadempimento, da parte del convenuto, dell'onere impostogli dal terzo comma dell'art. 416 c.p.c. — a norma del quale, nella memoria difensiva di costituzione questi deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda — non è sanzionato da decadenza, come previsto invece dalla stessa norma per l'onere di proposizione delle eccezioni e delle domande riconvenzionali e di indicazione dei mezzi di prova; ne consegue che tale carenza non preclude al convenuto la successiva contestazione dei fatti addotti a fondamento della domanda anche in grado di appello, né al giudice il potere-dovere di accertarne la dimostrazione probatoria, all'uopo ricavando eventuali argomenti di prova anche da quel comportamento del convenuto stesso ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 7630/1996
Nel rito del lavoro, la preclusione, stabilita dall'art. 416, secondo comma, per le domande riconvenzionali e per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio che non siano state proposte dal convenuto nella memoria di costituzione, non si estende alle eccezioni improprie o mere difese, volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda e disciplinate dal terzo comma dello stesso articolo, il quale, infatti, non commina per esse alcuna decadenza per il caso in cui non siano dedotte con la memoria di costituzione (decadenza che è invece prevista per la mancata indicazione dei mezzi di prova); ne consegue che tale contestazione può essere fatta – salva l'applicazione degli artt. 88 e 92 c.p.c. ove sia ravvisabile una violazione del dovere di lealtà e probità processuale – in qualsiasi momento, anche dal contumace che si costituisce tardivamente, ed anche per la prima volta in appello, senza che la sua mancanza (pur potendo il giudice ricavarne elementi integrativi di convincimento) possa essere equiparata, quanto a effetto probatorio, ad una confessione o ammissione, e senza che l'attore ed il giudice possano esimersi l'uno dall'assolvimento dell'onere probatorio circa la sussistenza di quei fatti, e l'altro dalla verifica di tale assolvimento e comunque dall'accertamento dei fatti stessi.
Cass. civ. n. 11736/1995
Nel rito del lavoro, la contestazione in fatto di una circostanza dedotta dal ricorrente in primo grado non costituisce eccezione in senso stretto – che deve essere proposta nel termine di cui all'art. 416 c.p.c. e che si riferisce soltanto alle difese riservate al potere dispositivo delle parti – atteso che essa, essendo diretta a contestare la fondatezza della pretesa attorea – fondatezza che, indipendentemente dalla richiesta delle parti, deve essere comunque verificata dal giudice – costituisce una mera difesa, che può essere legittimamente fatta valere per la prima volta anche nel giudizio di appello.
Cass. civ. n. 552/1995
Il datore di lavoro, che, al fine di contestare la pretesa del lavoratore, intenda valersi di una rinuncia o transazione da questo non tempestivamente impugnata ai sensi dell'art. 2113 c.c., deve eccepire, a rigore, non la decadenza del lavoratore dal diritto di chiedere le sue eventuali spettanze ma l'improponibilità della domanda del lavoratore per intervenuta rinuncia o transazione non tempestivamente impugnata. Tale eccezione — che configura un'eccezione in senso stretto non perfettamente coincidente con quella (avente anch'essa natura di eccezione in senso stretto) di decadenza del lavoratore dal diritto d'impugnare la rinuncia e la transazione — va proposta, ai sensi dell'art. 416, commi 2 e 3, c.p.c. ed a pena di decadenza rilevabile anche di ufficio, con la memoria difensiva, la quale, a parte la formulazione dell'eccezione stessa, deve comunque specificamente indicare il negozio (di rinuncia o di transazione) dal quale derivi quell'improponibilità, il cui documento (sempre a pena di decadenza) va depositato contestualmente alla memoria anzidetta, previa sua indicazione nella medesima, non essendo sufficiente, in mancanza di ciò, la mera contestualità del deposito e non essendo lo stesso documento suscettibile di successiva produzione come mezzo probatorio «precostituito».
Cass. civ. n. 5359/1994
L'inottemperanza, da parte del convenuto, alle prescrizioni dell'art. 416, comma 3, c.p.p. — il quale stabilisce, in particolare, che nella memoria di costituzione il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda — può, secondo le circostanze, costituire elemento integrativo del convincimento del giudice, ma non già essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione della fondatezza degli assunti di controparte. (Nella specie, la Suprema Corte enunciando il suesposto principio, ha censurato l'impugnata sentenza in relazione all'omesso esame delle censure proposte in appello dell'Ente Ferrovie dello Stato in tema di calcolo del compenso per lavoro straordinario ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 1188 del 1977).
Cass. civ. n. 6416/1994
Il secondo comma dell'art. 416 c.p.c., disponendo che il convenuto in una controversia di lavoro deve, a pena di decadenza, proporre nella memoria di costituzione (anche tardiva) le eccezioni processuali e di merito (oltre che le eventuali domande riconvenzionali) non rilevabili d'ufficio, non impone altresì che tali eccezioni siano proposte in modo diverso e più specifico rispetto a quanto consentito nel rito ordinario; pertanto, la portata di dette eccezioni ben può essere dal giudice desunta dal contenuto globale delle difese svolte dalla parte nella memoria suindicata.
Cass. civ. n. 1898/1990
Anche nella nuova disciplina del processo del lavoro si applicano le normali regole del procedimento contumaciale ed, in particolare, il principio secondo cui la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (non soggette alle preclusioni previste dagli artt. 416 e 437 c.p.c.).
Cass. civ. n. 4800/1989
Nel rito del lavoro, applicabile anche in materia locativa, opera il principio secondo cui la contumacia del convenuto, pur essendo liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non importa ammissione della domanda, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, equivale ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, perciò, non è dispensato dall'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese.
Cass. civ. n. 3516/1986
Il fatto che nel rito del lavoro le preclusioni poste dagli artt. 416, comma secondo, e 437, comma secondo, c.p.c. riguardino soltanto le eccezioni in senso stretto, e non anche le deduzioni difensive concernenti questioni rilevabili d'ufficio (come, in una controversia per il riconoscimento della pensione d'invalidità, quella della sussistenza o meno del requisito minimo contributivo), non esclude che l'indagine del giudice in ordine a tali questioni rilevabili d'ufficio deve essere condotta alla stregua del materiale probatorio indicato ai sensi degli artt. 414 n. 5, 416, comma terzo, e 420, commi primo, quinto e settimo, c.p.c. – salvi i residui poteri istruttori conferiti al giudice dagli artt. 421, secondo comma, e 437, secondo comma, c.p.c. – e quindi tenendo conto, entro il detto ambito, anche degli elementi desumibili dalla mancata contestazione specifica ad opera del convenuto di circostanze affermate dall'attore, oltre che delle risultanze acquisibili attraverso i mezzi di prova indicati dal medesimo.
Cass. civ. n. 3683/1986
Nelle controversie individuali di lavoro ed in relazione al giudizio di primo grado, ancorché una sanzione di decadenza si trovi espressamente comminata dall'art. 416 c.p.c. soltanto per il convenuto che non indichi nella memoria difensiva specificamente i mezzi di prova quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare, identica sanzione opera anche nei confronti del ricorrente che non assolva siffatto onere di specificazione nonché di produzione di prove documentali contestualmente al deposito dell'atto introduttivo del giudizio, giusto il combinato disposto degli artt. 414 e 420 c.p.c., dal quale emerge, sia pure indirettamente, il carattere cogente e perentorio dell'onere stesso.
Cass. civ. n. 3985/1986
Anche alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la n. 13 del 1977 (e con le successive ordinanze nn. 36 e 64 del 1978), nel rito del lavoro, l'attore convenuto in via riconvenzionale ha – con riferimento alla nuova udienza fissata nei modi previsti dall'art. 418 c.p.c. – gli stessi poteri (ed incorre nelle stesse preclusioni) che l'art. 416 c.p.c. prevede per il convenuto in via principale, non è tuttavia consentito all'attore riconvenuto di avvalersi del più ampio termine a lui spettante in conseguenza della proposta riconvenzionale per introdurre nuove e più ampie richieste probatorie, dirette, invece, che a contrastare la riconvenzionale, a sorreggere unicamente la propria originaria domanda principale.
Cass. civ. n. 1077/1985
Nel nuovo rito del lavoro, la disciplina stabilita dagli artt. 414 n. 5 e 415, primo comma, c.p.c., per la quale l'attore è tenuto ad indicare nel ricorso i documenti che intende produrre e a depositarli in cancelleria insieme con l'atto introduttivo predetto, non preclude al ricorrente la successiva produzione di ulteriori documenti, ove questa si renda necessaria a seguito della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e delle nuove questioni introdotte dalla medesima. In ogni caso, la tardività dell'esibizione o del deposito dei documenti ad opera dell'attore o del convenuto, essendo i relativi termini stabiliti nell'esclusivo interesse delle parti, può essere eccepita nell'udienza di discussione, ma non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Cass. civ. n. 1655/1985
Nel nuovo rito del lavoro, la costituzione del convenuto, che, in violazione del primo comma dell'art. 416 c.p.c., non sia stata effettuata «almeno dieci giorni prima dell'udienza», non è né nulla né inammissibile e comporta soltanto, per il convenuto tardivamente costituitosi, l'obbligo — alla stessa stregua di ciò che si verifica in caso di costituzione tardiva del contumace — di accettare il processo nello stato in cui si trova, con la conseguente decadenza, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, dalla possibilità di proporre eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Cass. civ. n. 2444/1985
L'essersi la parte convenuta «rimessa alla giustizia» non implica preventiva acquiescenza ad una sentenza qualunque essa sia e non preclude quindi alla stessa parte di gravarsi avverso una decisione che poi le risulti soggettivamente ingiusta; né a ciò è di ostacolo, nel rito del lavoro, la disciplina degli artt. 416 e 437 c.p.c., perché l'obbligo del convenuto di proporre con la comparsa di costituzione tutte le eccezioni in senso proprio a pena di decadenza, e la preclusione in appello di nuove eccezioni non impediscono la deduzione, in qualunque momento, di mere difese dirette a contestare l'esistenza o la portata del fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio dall'attore.
Cass. civ. n. 2755/1985
Nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, il divieto per il convenuto, ai sensi dell'art. 416, secondo comma, c.p.c., di proporre nel corso del giudizio eccezioni (nella specie, di prescrizione) non sollevate con la memoria prevista da detta norma non viene meno per la mancata opposizione della controparte alla tardiva formulazione dell'eccezione, atteso che tale comportamento, alla stregua del primo comma dell'art. 420 c.p.c., può rilevare ai fini di un ampliamento del tema del dibattito solo quando, dagli atti del processo anteriori alla sentenza, emerga inequivocabilmente una valutazione del giudice, esplicita o implicita, sulla sussistenza di gravi motivi giustificativi di tale ampliamento.
Cass. civ. n. 3670/1985
Nei giudizi davanti al pretore l'art. 314 c.p.c. (e – analogamente – l'art. 416 c.p.c. nei giudizi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro) prescrive che le parti devono dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel territorio comunale ove ha sede la pretura. Pertanto, qualora una parte ometta tale dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio ovvero vi provveda con l'elezione di domicilio fuori del territorio comunale, la controparte può effettuare la notificazione della sentenza che conclude il giudizio davanti al pretore, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 326 c.p.c., nella cancelleria del medesimo giudice ai sensi dell'art. 58 disp. att. stesso codice.
Cass. civ. n. 5680/1985
Nel rito del lavoro, l'inammissibilità dell'eccezione del convenuto, perché non proposta nel termine fissato a pena di decadenza dall'art. 416 secondo comma c.p.c., è rilevabile d'ufficio, senza che si renda necessaria una sollecitazione da parte dell'attore.
Cass. civ. n. 3808/1984
Nel giudizio soggetto al rito del lavoro, la decadenza del convenuto, ai sensi del secondo comma dell'art. 416 c.p.c., dal diritto di proporre eccezioni processuali e di merito che (come quella di prescrizione) non siano rilevabili d'ufficio presuppone l'osservanza, da parte dell'attore, delle prescrizioni dell'art. 414 dello stesso codice, e, in particolare, di quella contenuta nel n. 4 di tale articolo. Pertanto, qualora, a causa di incompleta o inesatta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, il convenuto non abbia avuto modo od interesse a sollevare un'eccezione in senso proprio, questa può essere proposta anche oltre il limite precisato dal citato art. 416, e quindi con la prima difesa successiva alla deduzione o all'acquisizione in giudizio, per altra via, del fatto o elemento omesso, la cui cognizione è essenziale ai fini della proposizione dell'eccezione stessa.
Cass. civ. n. 5555/1984
Anche nel rito del lavoro, al pari di quanto previsto per il procedimento civile ordinario davanti al tribunale, la costituzione del convenuto presuppone l'avvenuto deposito in cancelleria di uno scritto difensivo (comparsa di risposta, nel rito ordinario o memoria difensiva, in quello speciale), quale atto iniziale dell'esercizio del diritto di contraddire, con la conseguenza che il difetto di tale atto non è utilmente riparabile con il solo fatto della comparizione all'udienza, ma comporta che l'attività processuale dal convenuto stesso eventualmente spiegata, nel permanere di tale difetto, sia del tutto abnorme ed irrituale nonché inidonea ad impedire la contumacia.
Cass. civ. n. 5981/1984
Le prescrizioni dell'art. 416 c.p.c., che, a pena di decadenza, impongono al convenuto di proporre tempestivamente le eccezioni processuali e di merito e di prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore, valgono anche per quest'ultimo in relazione alla domanda riconvenzionale, dovendo egli considerarsi convenuto rispetto a tale domanda, con la conseguenza che tale soggetto non può proporre per la prima volta in appello una questione di inammissibilità della domanda riconvenzionale rispetto alla quale abbia, in primo grado, accettato il contraddittorio nel merito.
Cass. civ. n. 1847/1983
Quando davanti al pretore, adito quale giudice del lavoro ai sensi dell'art. 413 c.p.c., venga proposta una domanda riconvenzionale (non soggetta, di per sé, al rito del lavoro), detto giudice deve procedere alla separazione dei procedimenti, e rimettere al giudice superiore la causa riconvenzionale, soltanto se quest'ultima non rientri nella sua competenza per materia o ecceda quella per valore, essendo tenuto, in caso contrario, a pronunciare sulla riconvenzionale, a nulla rilevando la diversità del rito previsto per la medesima.
Cass. civ. n. 1363/1977
Qualora la domanda principale abbia ad oggetto un rapporto di lavoro autonomo, nella richiesta del convenuto di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la conseguente applicabilità del relativo contratto collettivo deve ravvisarsi una domanda riconvenzionale e perciò devono applicarsi gli artt. 416, secondo comma, e 418 primo comma, c.p.c., nuovo testo.
Cass. civ. n. 3497/1976
Poiché a norma dell'art. 416, secondo comma, c.p.c. la costituzione del convenuto nelle controversie di lavoro si effettua mediante deposito di memoria difensiva, nella quale debbono essere imposte a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, le contestazioni insorte tra le parti circa la ritualità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto non possono essere risolte se non procedendo ad un esame puntuale e approfondito della predetta memoria difensiva.