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Art. 625 bis — Circostanze attenuanti

Art. 625 bis — Circostanze attenuanti

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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 17915/2018

La circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 625-bis cod. pen. è soggetta all’ordinario giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee di cui all’art. 69 cod. pen., non potendo essere ad essa applicato lo speciale regime di esclusione del giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 8, d.l. 13 maggio 1991, n.152 (convertito in legge 12 luglio 1991, n.203), per i reati di stampo mafioso, che non costituisce principio generale.

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