Art. 702 – Codice civile – Accettazione e rinunzia alla nomina

L'accettazione della nomina di esecutore testamentario [700 c.c.] o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione [456 c.c.], e deve essere annotata nel registro delle successioni.

L'accettazione non può essere sottoposta a condizione [633, 1353 c.c.] o a termine [637, 1184 c.c.].

L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato [749 c.p.c.], può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante [481, 650, 1399, 749 c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9269/2008

L'elemento caratterizzante della gestione d'affari consiste nella spontaneità dell'intervento del gestore nella sfera giuridica altrui, in assenza di qualsiasi vincolo negoziale o legale. Tale requisito si rinviene non solo quando l'interessato sia nella materiale impossibilità di provvedere alla cura dei propri affari ma anche quando lo stesso non rifiuti, espressamente o tacitamente, tale ingerenza da parte del negotiorum gestor . (Nella fattispecie, La Corte ha ritenuto esistente la gestione d'affari, nell'amministrazione di un asse ereditario, da parte di un terzo, con l'assenso tacito degli eredi).

Cass. civ. n. 4930/1993

L'investitura dell'ufficio di esecutore testamentario è geneticamente collegata ad una fattispecie complessa a formazione progressiva, rivestita da forme richieste ad substantiam, sia per la nomina che per l'accettazione: e ciò in armonia con il principio di solennità che informa le disposizioni in materia di successioni mortis causa, per la necessità di assicurare un ambito di massima certezza per il grande rilievo economico attribuito dall'ordinamento al trasferimento dell'intero patrimonio dal de cuius ai suoi successori. Ne consegue che l'accettazione della nomina ove non sia formalizzata a norma dell'art. 702 c.c. non comporta l'investitura dell'ufficio per il designato ad esecutore testamentario.

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