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Art. 702 — Accettazione e rinunzia alla nomina

Art. 702 — Accettazione e rinunzia alla nomina

L’accettazione della nomina di esecutore testamentario [ 700 c.c. ] o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione [ 456 c.c. ], e deve essere annotata nel registro delle successioni.

L’accettazione non può essere sottoposta a condizione [ 633, 1353 c.c. ] o a termine [ 637, 1184 c.c. ].

L’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato [ 749 c.p.c. ], può assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante [ 481, 650, 1399 c. 4 c.c., 749 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4930/1993

L’investitura dell’ufficio di esecutore testamentario è geneticamente collegata ad una fattispecie complessa a formazione progressiva, rivestita da forme richieste ad substantiam, sia per la nomina che per l’accettazione: e ciò in armonia con il principio di solennità che informa le disposizioni in materia di successioni mortis causa, per la necessità di assicurare un ambito di massima certezza per il grande rilievo economico attribuito dall’ordinamento al trasferimento dell’intero patrimonio dal de cuius ai suoi successori. Ne consegue che l’accettazione della nomina ove non sia formalizzata a norma dell’art. 702 c.c. non comporta l’investitura dell’ufficio per il designato ad esecutore testamentario.

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