Art. 369 – Codice di procedura civile – Deposito del ricorso

Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità [375, 387 c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:

1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;
3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;
4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

[omissis].

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Massime correlate

Cass. civ. n. 24199/2025

In tema di giudizio di cassazione, il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, sicché è inammissibile ove effettuato unitamente all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso, per essere stata depositata la relazione di notificazione con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., rilevando, altresì, l'inammissibilità della deduzione relativa alla nullità della notificazione suddetta - con conseguente operatività del termine cd. lungo per l'impugnazione -, contenuta nella suddetta istanza di decisione, trattandosi di luogo processuale inidoneo a nuove allegazioni e alle correlative produzioni documentali).

Cass. civ. n. 24000/2025

È invalida la procura speciale alle liti rilasciata mediante scrittura privata autenticata da un funzionario delegato dal Sindaco, in base al disposto dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000, poiché, in virtù di tale norma, il potere di autentica del pubblico funzionario diverso dal notaio è limitato alle istanze rivolte alla P.A. o alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indirizzate a determinati destinatari, non ad atti aventi valore negoziale, quale è il mandato difensionale, non potendo ritenersi conferito un potere generalizzato di autenticazione a soggetti diversi dal notaio, al fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Cass. civ. n. 21749/2025

Nel caso in cui non sia stata prodotta la copia autentica della sentenza impugnata e della relazione di notificazione, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione deve ritenersi ugualmente procedibile ove dallo stesso risulti che la notificazione si è perfezionata, per il ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.

Cass. civ. n. 12481/2024

In tema di ricorso in cassazione avverso la decisione del tribunale sull'opposizione allo stato passivo, la riduzione del termine al riguardo disposta dall'art. 99 l.fall., per il suo tenore letterale e per il suo carattere eccezionale, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica, non estendendosi, pertanto, neppure al termine previsto per la costituzione in giudizio del ricorrente.

Cass. civ. n. 6477/2024

Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato.

Cass. civ. n. 2115/2024

L'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo all'11 maggio 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non ha introdotto una speciale sospensione ex lege del processo, ma unicamente la sospensione dei termini processuali, cosicché l'atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo non è nullo, ma solo improduttivo dei suoi effetti in relazione alla prosecuzione del giudizio; pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza di tale periodo, non si verifica alcuna inammissibilità, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione.

Cass. civ. n. 26619/2023

Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante

Cass. civ. n. 22074/2023

In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico (ex artt. 396 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.), l'esame dell'atto non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.

Cass. civ. n. 15846/2023

Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 10689/2023

In base all'art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dall'1 gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196 quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche.

Cass. civ. n. 8124/2023

Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione).

Cass. civ. n. 4353/2023

In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha corretto l'omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza di correzione).

Cass. civ. n. 14426/2018

La produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. solo ove non consenta di dedurre con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C., pur rilevando nella copia depositata la mancanza delle pagine relative allo svolgimento del processo, ha ritenuto di poter evincere le ragioni della decisione dalla motivazione della stessa riportata nel ricorso).

Cass. civ. n. 17450/2017

In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della l. n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte.

Cass. civ. n. 21386/2017

In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità. Parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. e, dall’altro, non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio.

Cass. civ. n. 10648/2017

In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

Cass. civ. n. 7469/2014

Nell'ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cosiddetto termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., procedendo all'accertamento della sua osservanza. Tuttavia qualora, o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio, emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine d'impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all'onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ. e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello della eventuale inammissibilità.

Cass. civ. n. 2721/2014

Il ricorso per cassazione va dichiarato tardivo ove il ricorrente depositi copia autentica della sentenza dalla quale non si evinca la data di pubblicazione e la notificazione del ricorso sia avvenuta in una data che non risulti tempestiva ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. nemmeno se calcolata in relazione al giorno di deliberazione della sentenza. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ritenuto che fosse onere del ricorrente controllare l'idoneità della copia autentica rilasciata dalla cancelleria - in sé illeggibile - a dimostrare la tempestività dell'impugnazione).

Cass. civ. n. 11932/1998

L'art. 369 c.p.c. – il quale prescrive il deposito, insieme con il ricorso per cassazione ed a pena di improcedibilità dello stesso, della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, al fine di consentire la verifica della tempestività dell'atto di impugnazione e della fondatezza dei suoi motivi – non osta all'effettuazione di quel deposito separatamente (ex art. 372 c.p.c. che consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso e che può applicarsi estensivamente anche ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso stesso), purché nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, ma non consente di evitare la suddetta sanzione mediante equipollenti, quali il deposito da parte del controricorrente di copia della sentenza stessa o l'esistenza della medesima nel fascicolo d'ufficio.

Cass. civ. n. 4452/1997

L'improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall'art. 369, primo comma, c.p.c., per l'ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto (ovvero dell'ultima notificazione eseguita, nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti di più parti), può essere rilevata anche d'ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto, non potendosi ritenere sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare esplicitamente l'eccezione di improcedibilità del gravame avversario.

Cass. civ. n. 5750/1997

Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, è equipollente al deposito da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza impugnata (che può avvenire unitamente a quello del ricorso o successivamente con le modalità di cui all'art. 372, secondo comma, c.p.c.) la presenza di una copia di tale sentenza, munita di detto requisito formale, nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito oppure (come verificatosi nella specie) la produzione di una siffatta copia da parte del controricorrente.

Cass. civ. n. 9861/1997

È improcedibile il ricorso per cassazione del quale sia stato depositato nel termine di venti giorni dalla notificazione soltanto una copia non autenticata e non già l'originale.

Cass. civ. n. 219/1996

La norma dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., che prevede, a pena d'improcedibilità del ricorso, l'onere (per il ricorrente) del deposito di copia autentica — integrale e non già del solo dispositivo — della decisione impugnata, è applicabile anche nel caso di ricorso avverso sentenza resa in controversia soggetta al rito del lavoro, e, in via analogica, pure in ipotesi di ricorso per regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 3699/1996

L'obbligo del deposito di copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, fissato a pena d'improcedibilità del ricorso per cassazione dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., non può ritenersi soddisfatto con la sola produzione di copia fotostatica o di altra copia mancante della garanzia di autenticità ovvero di copia del solo dispositivo, essendo esse inidonee ad assicurare la finalità cui si ispira la citata norma che è quella di consentire di verificare la tempestività del ricorso e la fondatezza dei suoi motivi.

Cass. civ. n. 8856/1996

Non costituisce motivo di improcedibilità del ricorso per cassazione la mancata indicazione nello stesso della produzione della copia autentica della sentenza impugnata — che, a norma dell'art. 369 c.p.c., deve essere depositata congiuntamente al ricorso —, un simile adempimento non essendo previsto né dall'art. 366, né dall'art. 369.

Cass. civ. n. 9801/1996

Nel giudizio di cassazione, il requisito della produzione da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza (o altra decisione) impugnata, previsto a pena di improcedibilità dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., può ritenersi integrato anche quando la conformità all'originale della copia prodotta, pur non formalizzata a norma dell'art. 2714 c.c. e delle disposizioni processuali, oltre a non essere contestata, risulti da un atto di un pubblico ufficiale che faccia presumere l'avvenuta comparazione con l'originale o almeno con un'altra copia autentica, così come nel caso in cui sia prodotta la copia notificata della copia autentica della sentenza, provvista di relata dell'ufficiale giudiziario, la quale attestando la notifica di una copia dell'atto, presuppone un previo controllo di conformità da parte del pubblico ufficiale.

Cass. civ. n. 6136/1995

La mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta la inammissibilità di questo soltanto nel caso in cui tale mancanza impedisce la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 7013/1995

Al fine di stabilire la tempestività, ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c., del deposito del ricorso per cassazione inviato a mezzo posta, deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 3 della L. 7 febbraio 1979, n. 59 (norma priva di efficacia retroattiva), della data di spedizione del plico risultante dal timbro impresso dall'ufficio postale di partenza, e non già della data del suo arrivo in cancelleria.

Cass. civ. n. 51/1994

Il deposito presso la Corte di cassazione della richiesta, ex art. 369, ultimo comma c.p.c., al giudice a quo di trasmissione alla Corte stessa del fascicolo di ufficio relativo alla controversia conclusasi con la sentenza impugnata, non deve necessariamente essere contestuale a quello del ricorso, di guisa che non condiziona tale ultimo adempimento e può essere indipendentemente eseguito, purché con l'osservanza del termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso stesso, di cui al primo comma della medesima norma. Ne consegue che l'eventuale proroga dei termini processuali disposta, ai sensi dell'art. 1 del D.L.Lgt. 9 aprile 1948, n. 437, col decreto del Ministro della giustizia che accerti il mancato funzionamento dell'ufficio giudiziario destinatario della richiesta suddetta, mentre è utilizzabile per provvedere al deposito di questa, non è idoneo a consentire uguale differimento del deposito del ricorso, quale incombente non condizionato dall'accertata disfunzione di quell'ufficio ed eseguibile indipendentemente dall'altro.

Cass. civ. n. 7802/1993

L'art. 369 secondo comma n. 3 c.p.c., il quale prescrive il deposito, insieme con il ricorso per cassazione ed a pena di improcedibilità dello stesso, della procura speciale al difensore, conferita con atto separato, mira ad assicurare che il relativo adempimento intervenga non oltre il tempo accordato per la costituzione del ricorrente. La citata norma, pertanto, mentre non osta all'effettuazione di quel deposito separatamente, purché nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, non consente di evitare la suddetta sanzione mediante un deposito successivo all'indicato termine, tenendo conto dell'inapplicabilità alla procura al difensore dell'art. 372 c.p.c., ed altresì considerando che la procura stessa condiziona l'esistenza del ricorso, di modo che la necessità della presenza di essa non può trovare eccezione sulla scorta di apprezzamenti inerenti alla sua rilevanza (come invece per altri fra i documenti contemplati dall'art. 369 c.p.c.).

Cass. civ. n. 7431/1991

L'omesso o tardivo deposito del ricorso per Cassazione a norma dell'art. 369 c.p.c. comporta l'improcedibilità dello stesso, la cui declaratoria deve essere effettuata con priorità anche con riguardo al rilievo dell'inammissibilità del ricorso per inosservanza del termine ex artt. 325, 326 c.p.c., non consentendo l'improcedibilità alcun ulteriore esame del ricorso stesso.

Cass. civ. n. 4581/1990

Nel caso di più ricorsi per cassazione proposti contro la medesima sentenza, è sufficiente a soddisfare l'obbligo della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, ex art. 369, ultimo comma, c.p.c., l'iniziativa anche di un solo ricorrente.

Cass. civ. n. 1681/1988

L'omesso deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, vistata dal cancelliere del giudice del merito, non determina la improcedibilità del ricorso per regolamento di giurisdizione soltanto se dagli atti e documenti inseriti nei fascicoli di parte sia possibile ricavare gli elementi indispensabili per la decisione della questione di giurisdizione prospettata con il ricorso.

Cass. civ. n. 1557/1986

Il ricorso per cassazione, rivolto a denunciare un conflitto di giurisdizione ai sensi dell'art. 362 secondo comma n. 1 c.p.c., richiede, a pena d'improcedibilità, la produzione o l'acquisizione mediante richiesta di trasmissione dei fascicoli d'ufficio, oltre che degli atti introduttivi dei rispettivi giudizi, anche di entrambi i provvedimenti che hanno determinato il conflitto (non del solo dispositivo), in quanto indispensabili a risolvere la questione di giurisdizione, con l'annullamento dell'una o dell'altra delle statuizioni in contrasto.

Cass. civ. n. 491/1986

Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, l'onere di produzione della copia della decisione impugnata — che il ricorrente deve assolvere ai sensi dell'art. 369 c.p.c. (il quale richiede espressamente, a differenza dell'art. 347 cpv. c.p.c., l'autenticità del documento da produrre) — presuppone inderogabilmente l'onere ulteriore (di richiesta, al cancelliere all'uopo autorizzato) di autenticazione della detta decisione, secondo rigorose regole formali che l'ordinamento prevede e disciplina a salvaguardia della fedeltà documentale (artt. 58 c.p.c., 2714 c.c.) e che non consentono, proprio in vista della loro finalizzazione, forme alternative o di supplenza, come la produzione di esemplari del documento non dotati dell'attestazione di autenticità o la conoscenza della sentenza impugnata desumibile da altri atti del processo.

Cass. civ. n. 7075/1983

Il principio, secondo il quale il ricorso per cassazione, diretto a denunciare errores in procedendo, è inammissibile, per il mancato deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, ai sensi dell'art. 369 ultimo comma c.p.c., ove dagli atti non sia consentito riscontrare l'eventuale ricorrenza di detti errori, trova applicazione anche con riguardo al ricorso per cassazione avverso pronuncia del consiglio nazionale dei geometri in materia di cancellazione dall'albo professionale.

Cass. civ. n. 766/1983

L'onere di depositare, assieme al ricorso per cassazione, «gli atti ed i documenti sui quali si fonda», ai sensi ed agli effetti dell'art. 369 secondo comma n. 4 c.p.c., si riferisce agli atti e documenti indispensabili per giudicare della fondatezza del ricorso stesso, e, pertanto, non riguarda quelli relativi a circostanze obiettivamente irrilevanti, ancorché enunciate come decisive dal ricorrente.

Cass. civ. n. 388/1982

Ove, in una causa inscindibile, il ricorso per cassazione sia stato notificato a una delle parti nel termine di legge (impedendo così, in dipendenza dell'effetto conservativo di tale ricorso, il verificarsi della decadenza che normalmente consegue all'inutile decorso dei termini perentori) e ad un'altra parte dopo il decorso del termine stesso, il termine per il deposito del ricorso deve essere computato con decorso dalla data della notificazione efficace.

Cass. civ. n. 1278/1981

Il deposito, unitamente al ricorso per cassazione, di copia autentica della sentenza impugnata — che è finalizzato alla verifica della fondatezza dei motivi d'impugnazione e alla cui mancanza non può supplirsi con strumenti equivalenti — è richiesto, a pena di improcedibilità, anche nel caso di ricorso contro una sentenza non definitiva, ancorché l'art. 369 n. 2 c.p.c. non consideri espressamente tale ipotesi. Peraltro, nel caso in cui il ricorrente abbia impugnato sia la sentenza non definitiva che quella definitiva, depositando solo la copia autentica di quest'ultima, l'improcedibilità (parziale) del ricorso avverso la prima decisione non si estende al ricorso avverso la seconda, essendo tale impugnazione del tutto autonoma.

Cass. civ. n. 6420/1981

Il potere-dovere della Corte di cassazione di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per inosservanza dell'art. 369, primo comma c.p.c., circa il deposito del medesimo in cancelleria, non trova deroga nel caso in cui, trattandosi di deposito omesso e non soltanto tardivo, di quella inosservanza si venga a conoscenza attraverso il controricorso, pure se parimenti improcedibile, tenuto conto che, anche in tali ipotesi, il processo deve ritenersi introdotto per effetto della notificazione del ricorso, e che i vizi di tale atto, che impediscono lo svolgimento del processo stesso, sono rilevabili d'ufficio.

Cass. civ. n. 6495/1980

La tardività del deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del procedimento di merito, in quanto non effettuato, unitamente a quello del ricorso per cassazione, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione di quest'ultimo, così come l'omissione di detto deposito, o l'omissione di detta istanza, non determina l'improcedibilità del ricorso medesimo, secondo la previsione dell'art. 369 c.p.c., qualora l'indicato fascicolo sia comunque pervenuto alla Suprema Corte in tempo utile per l'emananda pronuncia, ovvero qualora gli atti in esso contenuti non siano a tale scopo necessari.

Cass. civ. n. 17/1966

La pronuncia dell'improcedibilità del ricorso per cassazione — nella specie ex art. 369 c.p.c. — ha carattere preliminare e prevalente rispetto a quella relativa alla rinuncia all'impugnazione. In quanto non si può rinunciare ad un diritto processuale, quando siano venute meno le condizioni necessarie al suo esercizio.

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