Art. 22 – Codice penale – Ergastolo
La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [29, 32, 32bis, 32ter, 32quater, 36].
Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 20255/2025
In tema di patteggiamento, l'integrale restituzione del profitto del reato, in quanto condizione preliminare di ammissibilità del rito alternativo nel caso in cui l'accordo definitorio abbia avuto ad oggetto il delitto di peculato, richiede una necessaria verifica da parte del giudice, non potendosi riconoscere alla confisca per importo corrispondente a quello del profitto efficacia equipollente, con effetto sanante rispetto all'inosservanza della condizione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'importo del profitto da restituire, quale condizione di ammissibilità del rito, deve essere quello risultante dall'imputazione, diversamente da quello oggetto della statuizione sulla confisca, che può essere determinato in esito a valutazioni rimesse al giudice procedente).
Cass. civ. n. 17894/2025
In tema di misure cautelari reali, i limiti di impignorabilità di cui all'art. 545, comma 3, cod. proc. civ., applicabili in ogni fase del procedimento anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato, riguardano il solo indagato cui siano state sequestrate le somme di denaro, che delle stesse è l'effettivo "dominus", non valendo, invece, nei confronti dei terzi estranei al reato, che, ove dimostrino la titolarità delle somme ablate, possono vantare il diritto alla loro integrale restituzione.
Cass. civ. n. 17718/2025
In tema di reati fallimentari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del profitto del reato di bancarotta può riguardare solo somme di denaro per cui sia stato accertato un nesso di pertinenzialità rispetto al reato ovvero che costituiscono immediato reinvestimento o trasformazione di queste ultime e non già ogni somma reputata nella disponibilità dell'autore del fatto, altrimenti risolvendosi in un sequestro per equivalente, non consentito per il reato fallimentare.
Cass. civ. n. 35868/2024
I limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545, comma 3, cod. proc. civ. operano, in ragione del proprio fondamento costituzionale, in ogni fase del procedimento cautelare reale, anche quella dell'adozione del sequestro preventivo a fini di confisca, e la verifica della loro osservanza non può essere differita alle fasi successive del processo, tanto meno alla fase esecutiva.
Cass. civ. n. 34232/2024
Non è causa di nullità della sentenza, sanzionata ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il mancato invio dell'informazione di garanzia, nel caso in cui alla persona sottoposta a indagine siano stati notificati atti equipollenti, prodromici al compimento dell'atto garantito, contenenti gli stessi elementi dell'informativa ex art. 369-bis cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad attività di prelievo e campionamento di rifiuti preceduta dall'invio all'indagato dell'avviso di accertamenti tecnici irripetibili di cui all'art. 360 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 28908/2024
Il delitto punibile con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. introdotta dall'art. 6 legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanze attenuanti dalle quali derivi l'applicazione di una pena detentiva temporanea.
Cass. civ. n. 28725/2024
In tema di reati tributari, il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, il cui importo è quantificabile secondo le disposizioni sulla riscossione coattiva dei tributi, venendo in rilievo, quanto ai beni immobili, i parametri di cui all'art. 77, comma 1, d.lgs. 29 settembre 1973, n. 602, e, quanto ai beni mobili, quelli dell'art. 517, comma 1, cod. proc. civ., applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 49, comma 2, d.P.R. cit.
Cass. civ. n. 26628/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 285 cod. pen., nella parte in cui, prevedendo la pena fissa dell'ergastolo, non consente al giudice di adeguare la risposta sanzionatoria alla differente gravità del fatto e al diverso grado di colpevolezza sotteso all'intera gamma di comportamenti riconducibili alla fattispecie incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 311 cod. pen. e delle altre circostanze attenuanti comuni al delitto di strage "politica", divenuta possibile anche in rapporto di prevalenza sulla recidiva reiterata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2023, permette al giudice di modulare la pena, proporzionandola alla offensività del fatto). (Conf.: n. 1538 del 1978,
Cass. civ. n. 24350/2024
In caso di illecito plurisoggettivo, la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. può essere disposta per l'intera entità del profitto del reato nei confronti di uno dei concorrenti, in applicazione del principio solidaristico, solo qualora non sia possibile definire la misura della effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione e acquisizione del profitto del reato, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, l'ablazione, nel rispetto del canone di proporzionalità, non potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno.
Cass. civ. n. 23402/2024
Il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, commesso attraverso la costituzione di un credito fiscale fittizio a seguito della falsa asseverazione in ordine al completamento di opere per le quali è previsto il riconoscimento del "superbonus 110%" e la successiva cessione a terzi di tale credito, si perfeziona con la riscossione o con la compensazione del credito, in quanto solo in quel momento è conseguito l'ingiusto profitto, con conseguente danno per l'amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare con cui, sull'erroneo presupposto dell'avvenuto perfezionamento del delitto di cui all'art. 640-bis, cod. pen., era stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo, a fini di confisca per equivalente, dei proventi derivanti dalle cessioni a terzi dei crediti d'imposta generati mediante false attestazioni).
Cass. civ. n. 21943/2024
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen., l'induzione del pubblico agente postula, in negativo, l'assenza di violenza o minaccia anche implicita e, in positivo, un abuso della qualità o dei poteri che ponga l'indotto in uno stato di potenziale soggezione mediante una richiesta perentoria ed insistita, cui questi cede non perché coartato o vittima di "metus" nella sua espressione più forte, ma nell'ottica di trarre un indebito vantaggio. (Fattispecie cautelare in cui la Corte non ha ravvisato gli estremi della condotta induttiva tentata nella raccomandazione rivolta dal pubblico ufficiale a un collega, intento a contestare infrazioni al codice della strada ad un suo conoscente, consistita in una sollecitazione di poche parole, scevra da promesse o suggestioni, determinativa di alcun vantaggio indebito per il soggetto indotto).
Cass. civ. n. 21072/2024
In presenza di un illecito plurisoggettivo, la confisca può essere disposta per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, soltanto nel caso in cui la fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano di individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascuno o la sua esatta quantificazione. (Fattispecie relativa al delitto di peculato, in cui la Corte ha annullato la statuizione sulla confisca diretta, rideterminandola nei confronti dei privati ricorrenti nella misura percentuale dell'indennizzo per eventi calamitosi conseguito da ciascuno, detratta la quota trattenuta dal pubblico funzionario).
Cass. civ. n. 14654/2024
Nei procedimenti con pluralità di reati plurisoggettivi, la confisca per equivalente non può eccedere il profitto corrispondente ai delitti specificamente attribuiti all'imputato, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato condannato per tutti i delitti accertati. (Fattispecie relativa a imputazioni per associazione per delinquere, truffa aggravata e commercio di farmaci anabolizzanti, in cui era stata disposta la confisca, nei confronti di un coimputato, per un ammontare corrispondente anche al profitto di delitti di truffa concretamente accertati, ma per i quali non era stato condannato).
Cass. civ. n. 10777/2024
In tema di libertà vigilata, è legittimo il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza, oltre a imporre nei confronti di un soggetto incapace di intendere e volere l'obbligo di una determinata terapia, ne stabilisca le modalità pratiche di assunzione. (Fattispecie relativa a provvedimento che, a causa della riottosità del soggetto ad assumere la terapia farmacologica per via orale, ne imponeva la somministrazione per via iniettiva).
Cass. civ. n. 10424/2024
In tema di libertà vigilata, il condannato che abbia impugnato il provvedimento che ha dichiarato eseguibile la misura di sicurezza, deducendo l'insussistenza "ex tunc" della pericolosità sociale, mantiene un concreto ed attuale interesse all'accoglimento del ricorso anche nel caso in cui, nelle more, il magistrato di sorveglianza, riesaminando la pericolosità sociale ai sensi dell'art. 208 cod. pen., l'abbia ritenuta cessata, con conseguente revoca "ex nunc" della misura.
Cass. civ. n. 44136/2023
In tema di confisca, non integra la nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, nel caso in cui emerga da precisi elementi di fatto che l'intestazione sia del tutto fittizia e che l'autore dell'illecito abbia, in realtà, la sostanziale disponibilità del bene. (Fattispecie in materia di confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter, cod. pen.).
Cass. civ. n. 43273/2023
In tema di confisca per equivalente disposta, ex art. 640-quater cod. pen., in relazione al delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., l'affermata applicabilità della previsione dell'art. 322-ter cod. pen. non può essere intesa come afferente al trattamento sanzionatorio edittale suscettibile di elisione nel caso di bilanciamento in termini di prevalenza di eventuali circostanze attenuanti, atteso che il disposto dell'art. 69, comma secondo, cod. pen. si limita a escludere che, in tal caso, possa tenersi conto degli aumenti di pena stabiliti per le aggravanti, sancendo che debba farsi luogo alle sole diminuzioni previste per le attenuanti, senza null'altro prevedere relativamente a diversi effetti penali conseguenti al riconoscimento dell'ipotesi delittuosa aggravata, che, pertanto, continuano a dispiegarsi.
Cass. civ. n. 42195/2023
In tema di reati tributari, ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, costituisce profitto del reato il risparmio di spesa o l'incremento patrimoniale concreto per il contribuente, determinati da qualsiasi artificiosa alterazione unilaterale dell'obbligazione tributaria che, fuori dei casi previsti dalla legge, comporti la sottrazione degli importi evasi alla destinazione fiscale, senza che rilevi che l'imposta evasa sia stata in concreto non pagata o indebitamente portata a credito dal contribuente.
Cass. civ. n. 41308/2023
Nel giudizio di primo grado, ove sia maturata la prescrizione del reato, l'eventuale prosecuzione dell'istruttoria in relazione a reati connessi non ancora prescritti non consente di esprimere alcun giudizio sull'imputazione per cui è maturata la causa estintiva, nemmeno ai fini della confisca, essendo al riguardo preclusa non solo ogni ulteriore specifica indagine istruttoria che, in ipotesi, si rendesse necessaria, stante l'autonomia dei relativi giudizi, ma anche ogni valutazione approfondita sui presupposti della responsabilità penale. (Fattispecie relativa a confisca obbligatoria diretta del prezzo del reato di corruzione, prescritto prima dell'apertura del dibattimento di primo grado).
Cass. civ. n. 37618/2023
In tema di diffamazione militare, la diffusione di un messaggio offensivo in una "chat" dell'applicazione "whatsapp" non configura l'aggravante dell'uso di un "mezzo di pubblicità", trattandosi di strumento di comunicazione destinato a un numero ristretto di persone e privo della necessaria diffusività.
Cass. civ. n. 34536/2023
Nel giudizio civile di risarcimento del danno da truffa aggravata ai danni dello Stato, qualora sia già intervenuta confisca in sede penale del profitto del reato ai sensi dell'art. 322 ter c.p. ovvero ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, deve tenersi conto nella quantificazione del danno risarcibile, costituito da quanto indebitamente percepito dall'autore del reato, del valore economico dell'oggetto della confisca, pena una duplicazione risarcitoria in violazione del principio di effettività del danno.
Cass. civ. n. 34290/2023
In tema di confisca, il giudice di merito, investito della richiesta dell'imputato di riduzione o elisione del "quantum" del profitto del reato per aver realizzato condotte risarcitorie o riparatorie, deve modulare la misura ablatoria in ragione del profitto "attuale" al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale.
Cass. civ. n. 32569/2023
In tema di libertà vigilata, il combinato disposto di cui agli artt. 230, comma primo, e 417 cod. pen. impone, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a pena non inferiore a dieci anni di reclusione, l'applicazione di tale misura per la durata di tre anni, sicché il giudice non è onerato di uno specifico obbligo di motivazione in relazione alla pericolosità sociale del condannato.
Cass. civ. n. 28227/2023
L'attività del parlamentare italiano che, in rappresentanza della propria Camera di appartenenza, sia membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa è qualificabile come attività svolta da un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen. per l'esercizio della funzione legislativa e di indirizzo politico o, quanto meno, da un incaricato di pubblico servizio a mente dell'art. 358 cod. pen. per lo svolgimento di compiti di rilevanza pubblicistica. (Fattispecie in tema di corruzione funzionale dichiarata prescritta in appello in cui la Corte, agli effetti della confisca del prezzo del reato, ha escluso che la rilevanza penale della condotta ascritta al parlamentare derivasse dall'inserimento del comma n. 5-quater in seno all'art. 322-bis cod. pen. ad opera della legge n. 9 gennaio 2019, n. 3, la quale ha esteso la punibilità ai componenti dei consessi internazionali in tale norma contemplati, diversi dagli agenti pubblici "nazionali").
Cass. civ. n. 25770/2023
Si configura il delitto di strage allorché siano compiuti atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità e non limitati ad offendere la vita di persone determinate. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva qualificato come strage la condotta dell'imputato, il quale aveva intenzionalmente lanciato la propria automobile in corsa in direzione di una tavolata cui partecipavano i propri vicini, allestita all'interno di un vicolo cieco e senza uscita, provocando la morte di uno di essi e il ferimento di altri tre).
Cass. civ. n. 25700/2023
Nel caso in cui la sentenza penale irrevocabile, nel disporre una confisca a carico di più coimputati, ne abbia ripartito l'importo tra gli stessi, colui che ha pagato l'intero ha azione di regresso nei confronti degli altri condebitori solidali per le corrispondenti quote, senza che il giudice civile possa rimodularle in ragione dell'accertamento della gravità delle rispettive condotte.
Cass. civ. n. 17828/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale", dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura". (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese al curatore da un teste e da un indagato di reato connesso in ordine al ruolo di amministratore di fatto della fallita rivestito dall'imputato, compendiate nella relazione e oggetto di testimonianza indiretta da parte dello curatore stesso). Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 3, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 29, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.
Cass. civ. n. 14222/2023
In tema di misure di sicurezza, il giudice, nel disporre la libertà vigilata, ove la condanna riguardi un reato ritenuto in continuazione con altro precedentemente giudicato, deve avere riguardo al solo aumento di pena determinato a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. e non già alla pena complessiva rideterminata.
Cass. civ. n. 10612/2023
In caso di illecito plurisoggettivo, la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. può essere disposta per l'intera entità del profitto del reato nei confronti di uno dei concorrenti, in applicazione del principio solidaristico, solo qualora non sia possibile definire la misura della effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione ed acquisizione del profitto del reato, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, nel rispetto del canone di proporzionalità, l'ablazione non potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno.
Cass. civ. n. 7193/2023
Ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all'interno di un supermercato, la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno.
Cass. civ. n. 8959/2023
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen., introdotta dall'art. 4 della legge 27 maggio 2015, n. 69 per il caso di condanna per peculato e corruzione, modificata ed estesa anche al corruttore dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in quanto sanzione civile accessoria avente connotazione punitiva, non è applicabile in relazione a fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della norma ampliativa.
Cass. civ. n. 17354/2023
In tema di confisca "per equivalente", trova applicazione, per la natura di diritto sostanziale dell'istituto, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al reo, sicché risulta preclusa l'applicabilità della previsione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione.
Cass. civ. n. 22073/2023
In tema sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., il vincolo può essere disposto nei confronti di uno dei concorrenti nel reato, per l'intero importo del prezzo o profitto dello stesso, nonostante le somme di illecita provenienza siano state incamerate, in tutto o in parte, da altri concorrenti, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi, che costituisce fatto interno a costoro, privo di rilievo penale, stante il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa a ciascun agente, nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio.
Cass. civ. n. 12513/2022
Ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen, è sufficiente, qualora sussista il "fumus" di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena.
Cass. civ. n. 28579/2022
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen., per contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost., in relazione all'art. 3 CEDU, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'ergastolo, pena di natura perpetua, in ragione della connotazione polifunzionale della sanzione, comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonchè di difesa e di rieducazione sociale, e della previsione di una disciplina di esecuzione della pena che consente di escluderne in concreto la perpetuità.
Cass. civ. n. 38184/2022
Il delitto di strage "politica" di cui all'art. 285 cod. pen. si differenzia da quello di strage "comune" di cui all'art. 422 cod. pen. in quanto, per la configurabilità del primo, è richiesto il dolo subspecifico (fine motivo), che connette l'azione all'intento finalistico dell'agente di recare offesa alla compagine statuale, intesa come lesione anche alla personalità giuridica dello Stato, mentre, nel secondo, il fine specifico è costituito dall'intenzione di uccidere private persone.
Cass. civ. n. 47216/2021
tegra il delitto di istigazione alla corruzione impropria l'offerta o la promessa di danaro o di altra utilità operata in relazione ad una funzione o ad un potere già esercitati dal pubblico ufficiale, atteso il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 322, comma primo, cod. pen., come novellato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che consente di punire ogni forma di istigazione del privato "per l'esercizio delle funzioni o poteri", senza alcuna preclusione che ne limiti l'applicazione al futuro esercizio di tali poteri o funzioni.
Cass. civ. n. 4727/2021
In tema di corruzione, la confisca per equivalente prevista dall'art. 322-ter, comma secondo, cod. pen., avendo natura sanzionatoria, non può coinvolgere indifferentemente ciascuno dei concorrenti del reato per l'intera entità del profitto accertato, ma deve essere commisurata al grado di partecipazione di ciascun concorrente al profitto, che può essere desunta, in assenza di elementi diversi, anche da criteri sintomatici idonei a corroborare il giudizio di responsabilità, fermo restando che, ove non risulti possibile utilizzare un criterio attendibile di riparto, è legittima la suddivisione dell'importo pro-quota.
Cass. civ. n. 16470/2021
Integra il delitto di strage l'azione dell'imputato che non si esaurisca in una condotta unitaria, bensì si articoli in plurimi fatti, consistiti nell'esplodere singoli colpi di pistola nei confronti di vittime incontrate casualmente in un ambito spazio-temporale privo di significativa soluzione di continuità, poiché in tal maniera viene posta in pericolo l'incolumità pubblica e non solo la vita delle singole persone offese. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 422 cod. pen. della condotta di un soggetto che, seguendo uno specifico programma criminoso dettato da motivi di odio razziale, aveva percorso le strade cittadine esplodendo plurimi colpi di pistola contro persone accomunate esclusivamente dall'essere di colore). (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO ANCONA, 02/10/2019)
Cass. civ. n. 19645/2021
Si può procedere alla confisca in assenza di condanna (nella specie, per intervenuta estinzione del reato a seguito di prescrizione) anche quando sia "per equivalente", sempre che rientri in una delle ipotesi previste dall'art. 322-ter cod. pen., giacché il richiamo contenuto nell'art. 578-bis cod. proc. pen. alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen. non è limitato ai soli casi di confisca diretta di cui al primo comma dell'art. 322-ter medesimo. (In motivazione, la Suprema Corte ha sottolineato che la natura solo "parzialmente sanzionatoria" della confisca di valore - in quanto connotata piuttosto da una funzione ripristinatoria diretta al riallineamento degli squilibri patrimoniali generati dall'illecito - non implica la sua attrazione nell'area della sanzione penale in senso stretto).
Cass. civ. n. 40274/2021
Ai fini del concorso nel delitto di strage, è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non occorrendo la conoscenza dell'identità di chi agirà, delle modalità esecutive della condotta e dell'identità della vittima, purchè vi sia la consapevolezza dell'idoneità della propria azione a mettere in pericolo una pluralità di persone e del suo collegamento ad una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di almeno un omicidio di rilevante impatto sul territorio. (Fattispecie relativa alla strage di via D'Amelio, in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in concorso per aver procurato, dopo specifica e mirata ricerca, una autovettura rubata e targhe false, nonché la strumentazione indispensabile per collegare i dispositivi destinati a provocare l'esplosione, nella consapevolezza di contribuire, sia pure nella fase preparatoria, ad un attentato dinamitardo nella pubblica via).
Cass. civ. n. 35224/2020
Nell'ipotesi di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, il giudice può imporre la prescrizione della residenza temporanea in una comunità terapeutica, a condizione che la natura e le modalità di esecuzione della stessa non snaturino il carattere non detentivo della misura di sicurezza in atto.
Cass. civ. n. 33655/2020
In tema di istigazione alla corruzione, l'accettazione della proposta corruttiva, che esclude la fattispecie incriminatrice ex art. 322 cod. pen., rendendo configurabile quella più grave di corruzione, deve essere connotata da effettività e concretezza, sicchè non può ritenersi adesiva alle richieste del proponente la condotta del pubblico agente che, secondo una valutazione "ex ante" ed in concreto, non appaia idonea a determinare almeno un inizio di trattativa, né sia significativa di un impegno assunto per accondiscendere ad essa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di istigazione alla corruzione in un caso in cui il funzionario di un ufficio immigrazione riceveva materialmente un acconto in danaro sull'offerta corruttiva, ma con riserva mentale, subito dopo informando il proprio superiore e sporgendo denuncia, così da permettere il tempestivo avvio delle indagini nei confronti dell'istigatore).
Cass. civ. n. 16098/2020
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen. (introdotta dall'art.4 legge 27 maggio 2015, n.69), in quanto sanzione civile accessoria avente connotazione punitiva, non è applicabile in relazione a fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della norma, in quanto soggiace al principio di irretroattività di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen.
Cass. civ. n. 28921/2020
La confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., attesa l'obbligatorietà della sua imposizione ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., è sempre ordinata anche nel caso in cui il procedimento sia definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta e la sua statuizione non rientri nell'accordo delle parti, e, considerata la totale autonomia di suddetta misura ablatoria "punitiva" rispetto al risarcimento in favore della persona offesa, l'eventuale adozione provvisoria - in sede civile - di un sequestro conservativo non integra alcuna duplicazione sanzionatoria.
Cass. civ. n. 35738/2020
La confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. non si estingue in caso di esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ai sensi dell'art. 47, comma 12, ord. pen., poiché tale misura ablativa, pur avendo un carattere afflittivo e sanzionatorio, non è equiparabile né alla pena principale, né alle pene accessorie, essendo connotata prevalentemente da una funzione ripristinatoria della situazione economica modificata dalla commissione del fatto illecito.
Cass. civ. n. 14041/2020
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'art.578-bis cod.proc.pen. consente la confisca per equivalente ex art.322-ter cod.pen., anche in caso di sentenza di prescrizione del reato, in quanto tale forma di ablazione, pur avendo un prevalente carattere afflittivo e sanzionatorio, persegue anche l'esigenza di privare l'autore del reato di un valore equivalente a quanto illecitamente conseguito dalla commissione del reato, sicché non presuppone necessariamente una pronuncia di condanna.
Cass. civ. n. 36069/2020
In tema di confisca per equivalente, l'esecuzione della misura per l'intera entità del profitto accertato nei confronti del concorrente che materialmente ha ricavato una minore utilità dal reato o non ne abbia ricavato alcuna non si pone in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all'art. 1, prot.1, CEDU, posto a presidio del diritto di proprietà, dovendo questo essere parametrato alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, sicché, nel caso di impossibilità di un suo recupero, tutti coloro che abbiano concorso a realizzarlo risponderanno con i propri beni.
Cass. civ. n. 16103/2020
La confisca per equivalente del profitto, introdotta dall'art. 322-ter, comma primo, cod. pen,, come novellato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, ha natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non si applica ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge citata.
Cass. civ. n. 12399/2019
In caso di proscioglimento da una contravvenzione per infermità psichica è illegittima l'applicazione, ai sensi dell'art. 222 cod. pen., della misura di sicurezza personale del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o di altra misura idonea individuata dal giudice, dovendosi escludere che le modifiche apportate alla disciplina in materia dal d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, e dal d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81, abbiano determinato il superamento della distinzione tra delitti e contravvenzioni ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza.
Cass. civ. n. 8300/2019
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, integra il delitto di istigazione alla corruzione la condotta del pubblico agente che si attivi per instaurare un rapporto paritetico con il privato volto al mercimonio dei propri poteri, a condizione che la stessa, con valutazione "ex ante" effettuata tenendo conto delle circostanze concrete, risulti potenzialmente idonea a indurre il privato ad accedere all'accordo corruttivo. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'idoneità della condotta va valutata in considerazione dell'entità del corrispettivo richiesto dal pubblico ufficiale, delle qualità personali del destinatario della proposta e del suo interesse al rilascio dell'atto oggetto della compravendita).
Cass. civ. n. 26969/2019
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., non possono essere considerate profitto del reato di peculato le somme corrispondenti alle ritenute fiscali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte agli autori dell'illecito, in quanto, essendo versate in via immediata all'Erario, non entrano nella loro diretta disponibilità patrimoniale e non realizzano alcun vantaggio economico per gli stessi. (Fattispecie di sequestro di somme relative a voci stipendiali illecitamente percepite da dirigenti di un'azienda pubblica, disposto "al lordo" di imposte, tasse, oneri e ritenute, in cui la Corte ha precisato che i contributi previdenziali versati per conto dei dipendenti, esercitando effetti diretti sul loro trattamento previdenziale e pensionistico, costituiscono, invece, un vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato).
Cass. civ. n. 12541/2019
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il patteggiamento, anche nella forma cd. allargata, preclude l'applicazione della riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-quater cod. pen. poiché quest'ultima presuppone la pronunzia di una sentenza di condanna resa a seguito di rito ordinario o abbreviato.
Cass. civ. n. 7835/2019
In tema di strage, deve escludersi la configurabilità del tentativo trattandosi di reato istantaneo per la cui consumazione è sufficiente che l'agente abbia esposto a concreto pericolo l'incolumità di più persone, a prescindere dalla verificazione di uno o più eventi letali. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che potesse qualificarsi come desistenza volontaria la condotta del ricorrente che, due ore dopo aver volontariamente determinato una fuoriuscita di gas nel proprio appartamento e averne chiuso le finestre, aveva allertato un amico).
Cass. civ. n. 57027/2018
In tema di querela, la disposizione di cui all'art. 122 cod. pen. - per la quale il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse - non è applicabile nell'ipotesi in cui una sola azione comporti più violazioni della stessa disposizione penale, ledendo distinti soggetti, in quanto tale situazione integra un concorso formale di reati in danno di più persone, in cui la "reductio ad unum" è preordinata solo ad un più benevolo regime sanzionatorio che non incide sulla autonomia dei singoli reati, di guisa che, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa.
Cass. civ. n. 40270/2018
La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche a persona detenuta in espiazione dell'ergastolo, rispetto alla quale il presupposto applicativo dell'attualità della pericolosità può essere valutato nonostante lo stato di detenzione, giacché la pena in questione, quantunque, in linea di principio, perpetua e, come tale, teoricamente ostativa all'esecuzione della misura di prevenzione, è di fatto suscettibile di estinzione attraverso numerosi istituti previsti dall'ordinamento penale e, quindi, non è incompatibile con l'eseguibilità della misura stessa, alla quale è possibile dare corso una volta cessato lo stato detentivo del condannato, sempre che ne permanga la pericolosità sociale.
Cass. civ. n. 51660/2018
La scadenza del termine minimo, previsto per la libertà vigilata, non determina la cessazione dello stato di libero vigilato, il quale invece dura sino al provvedimento di revoca, previo accertamento della cessazione della pericolosità; ne consegue che è legittimo il provvedimento di proroga della misura adottato successivamente alla scadenza di detto termine.
Cass. civ. n. 7428/2017
Il sistema delineato dall'ordinamento penitenziario vigente in materia di accesso ai benefici del detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per condanne relative a reati contemplati dall'art. 4-bis ord. pen. (cd. ergastolo ostativo) è compatibile con i principi costituzionali e con quelli della Conv. EDU, in quanto, in caso di provato ravvedimento, il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale ex art. 176, comma terzo, cod. pen. anche per i predetti reati, in relazione ai quali la richiesta collaborazione e la perdita di legami con il contesto della criminalità organizzata costituiscono indici legali di tale ravvedimento.
Cass. civ. n. 19319/2017
Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione impropria, l'offerta (o la semplice promessa) può essere effettuata anche in relazione ad una funzione o ad un potere già esercitati dal pubblico ufficiale, sia in ragione del tenore letterale dell'art. 322, comma primo, cod. pen., come novellato dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, - che non consente di delimitarne l'ambito di operatività alla sola istigazione alla corruzione impropria proiettata verso il futuro esercizio dei poteri o delle funzioni del destinatario dell'offerta o della promessa - sia in considerazione del rapporto tra le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 322 cod. pen., che, replicando quello tra le fattispecie base di corruzione, consente di punire, ai sensi del primo comma, ogni forma di istigazione del privato "per l'esercizio delle funzioni o dei poteri" che non ricada nella ipotesi più grave sanzionata dal secondo comma.
Cass. civ. n. 38920/2017
È configurabile il reato di istigazione alla corruzione in atti giudiziari nel caso in cui la condotta tipica unilaterale prevista dall'art. 322 cod. pen. sia connotata dal dolo specifico della finalità di favorire o danneggiare una parte processuale, atteso che la descrizione delle condotte punibili a titolo di istigazione, contenuta in tale norma, ricomprende anche quelle disciplinate dall'art. 319-ter cod. pen; ciò non esclude la configurabilità del tentativo di corruzione in atti giudiziari nel caso in cui entrambi i protagonisti del rapporto, svolgendo un ruolo attivo, pongano in essere una trattativa, poi fallita. (In motivazione la Corte ha precisato che nel caso di istigazione alla corruzione in atti giudiziari non possono applicarsi le pene previste dall'art. 319-ter cod. pen., dovendosi fare riferimento alle sole pene, ridotte di un terzo, di cui agli artt. 318-319 cod. pen.).