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Art. 69 — Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

Art. 69 — Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 53280/2017

In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente (art. 186, comma 2-bis, cod. strada) e di aver commesso il fatto in orario notturno (art. 186, comma 2-sexies, cod. strada) con una circostanza attenuante (nella specie, le attenuanti generiche), deve in primo luogo essere operato l’aumento previsto dall’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-sexies, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all’art. 186, comma 2-septies, e, quindi, eseguito il giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 cod. pen. tra la circostanza attenuante e la residua circostanza aggravante, apportando l’eventuale diminuzione sulla componente detentiva e pecuniaria della pena.

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Cass. pen. n. 31983/2017

Qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta “dissociazione attuosa”, prevista dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa) e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l’attenuante ad effetto speciale.

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Cass. pen. n. 31543/2017

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto.

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Cass. pen. n. 27784/2017

In tema di reato continuato, il limite minimo per l’aumento stabilito dalla legge nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata non opera quando il giudice abbia considerato la stessa subvalente alle riconosciute attenuanti, in quanto, in tale ipotesi, la recidiva, pur considerata nel giudizio di bilanciamento, non ha però di fatto potuto paralizzare il loro effetto tipico di riduzione della pena.

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Cass. pen. n. 15681/2017

Ai fini del computo del termine di prescrizione, deve ritenersi “applicata”la recidiva che, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all’art. 69 cod. pen., produce l’effetto di paralizzare un’attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare.

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Cass. pen. n. 24754/2015

Il giudizio di equivalenza o di sub-valenza delle circostanze aggravanti rileva soltanto “quoad poenam”e non rende il reato circostanziato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista soltanto per la sola ipotesi base. (Fattispecie in materia di danneggiamento aggravato ex art. 625, n. 7, cod. pen.).

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Cass. pen. n. 6/2014

Il giudizio di comparazione fissato dall’art. 69 cod. pen. presuppone una valutazione complessiva degli elementi circostanziali, siano essi aggravanti o attenuanti, che trova fondamento nella necessità di giungere alla determinazione del disvalore complessivo dell’azione delittuosa ed è funzionale alla finalità di quantificare la pena nel modo più aderente al caso concreto, mentre non è consentito operare la diminuzione della pena stessa solo per effetto del giudizio di prevalenza dell’attenuante speciale sulla ritenuta recidiva e formulare successivamente il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la medesima recidiva già sub valente.

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Cass. pen. n. 12988/2012

Il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall’art. 69 c.p. ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice.

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Cass. pen. n. 45046/2011

Il nesso di continuazione, presentando caratteristiche e finalità del tutto distinte rispetto alle circostanze del reato, non può mai essere oggetto di giudizio comparativo con le circostanze.

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Cass. pen. n. 40923/2010

La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della circostanza aggravante comune della cosiddetta clandestinità (art. 61, n. 11 bis., c.p.) non determina la nullità della sentenza ove il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, abbia ritenuto prevalente una circostanza attenuante sull’aggravante poi dichiarata incostituzionale.

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Cass. pen. n. 35737/2010

L’aggravante della cessione di sostanze stupefacenti a soggetto minore di età è astrattamente compatibile con l’attenuante del fatto di lieve entità; ne consegue che il giudice deve valutarne la compatibilità caso per caso, tenendo conto di tutte le specifiche e concrete circostanze nelle quali la cessione a minore si realizza. (Fattispecie nella quale l’attenuante era stata riconosciuta in relazione alla cessione a soggetto minore di età di un grammo di hashish, posta in essere senza particolari accorgimenti).

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Cass. pen. n. 35006/2010

La diminuente del vizio parziale di mente, al pari di ogni altra circostanza inerente alla persona del colpevole, soggiace al giudizio di comparazione con le altre circostanze.

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Cass. pen. n. 24497/2010

La circostanza attenuante della minore età è soggetta, al pari di altre circostanze attenuanti, al giudizio di comparazione nel concorso di circostanze aggravanti.

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Cass. pen. n. 21263/2010

La disciplina prevista dall’art. 69, comma quarto c.p., che ha sottratto al giudice la facoltà di ritenere prevalenti circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, è applicabile ai reati commessi dopo l’entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005 n. 251, ancorché la recidiva qualificata si sia formata anteriormente.

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Cass. pen. n. 10713/2010

L’aggravante della cessione di sostanze stupefacenti a soggetto minore di età è astrattamente compatibile con l’attenuante del fatto di lieve entità; ne consegue che il giudice deve valutarne la compatibilità caso per caso, tenendo conto di tutte le specifiche e concrete circostanze nelle quali la cessione a minore si realizza. (Fattispecie nella quale l’attenuante era stata riconosciuta in relazione alla cessione a soggetto minore di età di un grammo di hashish, posta in essere senza particolari accorgimenti).
L’attenuante ad effetto speciale della cosiddetta “dissociazione attuosa”, prevista dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze.
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto.

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Cass. pen. n. 5488/2009

Le circostanze attenuanti devono essere oggetto del giudizio di comparazione con la contestata recidiva reiterata soltanto se il giudice ritenga quest’ultima effettivamente idonea ad influire sul trattamento sanzonatorio.

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Cass. pen. n. 2134/2009

In tema di stupefacenti, quando la circostanza aggravante ad effetto speciale, prevista dall’art. 80, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, concorre con le circostanze attenuanti generiche, si applica la previsione dell’art. 69, comma quarto c.p., ossia l’obbligatorio giudizio di comparazione, e non la disposizione dell’art. 63, comma terzo stesso codice, che riguarda esclusivamente il concorso di circostanze omogenee.

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Cass. pen. n. 45065/2008

In tema di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti previsto dall’art. 69, comma quarto, c.p., a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, è formulato in modo generale ed assoluto. Ne consegue che tale divieto riguarda sia le circostanze attenuanti comuni, sia le circostanze attenuanti generiche che le circostanze attenuanti speciali. (Fattispecie nella quale la recidiva reiterata, pur riconosciuta dal giudice, era stata ritenuta subvalente all’attenuante della minore gravità prevista per la violenza sessuale dall’art. 609 bis, ultimo comma, c.p.).

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Cass. pen. n. 27430/2008

Il divieto di ritenere nel giudizio di comparazione prevalenti le circostanze attenuanti sulla contestata recidiva reiterata riguarda tanto le attenuanti relative alla persona dell’imputato che quelle relative alla modalità del fatto, non avendo il legislatore operato alcuna distinzione in merito.

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Cass. pen. n. 25701/2008

In tema di giudizio di comparazione tra circostanze, il divieto di riconoscere la prevalenza delle attenuanti in caso di riconoscimento della recidiva reiterata sussiste anche con riguardo alle circostanze attenuanti ad effetto speciale. (Fattispecie relativa al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990 ).

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Cass. pen. n. 23886/2007

È legittima la sentenza con cui il Tribunale applichi la pena, ex art. 444 c.p.p., ritenendo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica e reiterata contestata ed alle aggravanti, considerato che solo il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata è sancito dall’art. 3 L. n. 251 del 2005, che ha modificato l’art. 69, comma quarto, c.p. (Nella specie, la Corte ha osservato che il giudizio di equivalenza tra le attenuanti e la recidiva reiterata e le circostanza aggravanti è, invece, consentito, essendo la ratio legis preordinata ad evitare che la recidiva possa essere posta completamente nel nulla venendo considerata subvalente rispetto alle attenuanti, senza, tuttavia, escludere la possibilità di un giudizio di equivalenza tra attenuanti, aggravanti e recidiva necessario per evitare automatismi che precluderebbero al giudice l’applicazione di una pena effettivamente commisurata all’entità del fatto commesso ed alla personalità dell’imputato, ex art. 133 c.p.).

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Cass. pen. n. 41362/2006

In tema di giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti, una volta riconosciuta una circostanza attenuante e operata la relativa diminuzione di pena, il giudice ha dimostrato implicitamente e inequivocabilmente di valutarla prevalente rispetto alle contestate circostanze aggravanti, senza che sia necessario che espliciti le ragioni che lo hanno indotto a formulare il giudizio di comparazione.

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Cass. pen. n. 6221/2006

Il riconoscimento della circostanza attenuante della dissociazione attuosa, prevista dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con L. n. 203 del 1991, secondo cui «la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà», implica il ricorso, in deroga alla disciplina del bilanciamento delle circostanze di cui all’art. 69 c.p., a speciali criteri di diminuzione della pena, in forza dei quali si applica la reclusione da dodici a venti anni in luogo dell’ergastolo, non rilevando se tale ultima pena sia prevista per la forma aggravata o per la fattispecie criminosa di base.

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Cass. pen. n. 45423/2004

Nella determinazione, in misura inferiore a quella massima consentita dalla legge, della riduzione di pena dovuta al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche i precedenti penali relativi a reati depenalizzati, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell’imputato a violare la legge penale.

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Cass. pen. n. 44408/2004

Il giudizio di comparazione fra le circostanze di cui all’art. 69 c.p. è previsto unicamente per la determinazione della pena e non vale a configurare giuridicamente il reato come ipotesi semplice e non circostanziata, sicchè nel caso di patteggiamento l’accordo delle parti sul punto non può influire sulla competenza funzionale del giudice. (Nella specie la Corte ha ritenuto che nel caso di patteggiamento la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti per il reato di danneggiamento non comportava la competenza del giudice di pace).

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Cass. pen. n. 28006/2004

In base al principio dell’applicazione della legge sopravvenuta piú favorevole (art. 2, comma terzo, c.p.), nel caso di reati attribuiti, in assenza di aggravanti, alla competenza del giudice di pace, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, qualora gli stessi siano stati commessi prima dell’entrata in vigore di detto D.L.vo e, pur essendo aggravati, l’effetto delle aggravanti sia stato neutralizzato dall’avvenuto riconoscimento di circostanze attenuanti, la sanzione applicabile dev’essere quella, piú favorevole, prevista dalla normativa sopravvenuta (principio affermato in tema di diffamazione).

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Cass. pen. n. 39456/2003

Il giudizio di comparazione di cui all’art. 69 c.p. ha carattere unitario ed inscindibile e deve essere effettuato con la comparazione tra le attenuanti nel loro complesso e la recidiva, sicchè una volta riconosciuta in appello una speciale attenuante, ed essendo state riconosciute in primo grado le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, il giudice d’appello deve effettuare la valutazione delle attenuanti globalmente, essendogli inibito diminuire la pena solo per effetto dell’attenuante speciale e mantenere il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva. (Nella specie la Corte ha ritenuto che essendo stata riconosciuta in appello la prevalenza sulla recidiva dell’attenuante speciale di cui al quarto comma dell’art. 385 c.p., tale statuizione comportava peraltro l’effetto giuridico della prevalenza anche delle attenuanti generiche).

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Cass. pen. n. 37016/2002

In tema di stupefacenti, quando la circostanza attenuante ad effetto speciale della lieve entità del fatto, prevista dall’art. 73 comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, concorre con una circostanza aggravante, si applica la previsione dell’art. 69, comma 4 c.p., ossia l’obbligatorio giudizio di comparazione – con la conseguenza che, in caso di equivalenza, la pena è determinata senza tener conto di alcuna delle circostanze (art. 69, comma 3) – e non la disposizione dell’art. 63, comma 3 stesso codice, che riguarda esclusivamente il concorso di circostanze omogenee.

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Cass. pen. n. 20499/2002

Ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203 (aver commesso il delitto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), il presupposto ivi previsto della punibilità del delitto cui essa accede con pena diversa dall’ergastolo va inteso con riguardo alla pena inflitta in concreto e non con riferimento a quella edittale.

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Cass. pen. n. 43241/2001

La circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 – la quale comporta una diminuzione delle pene temporanee da un terzo alla metà e la sostituzione dell’ergastolo con la pena della reclusione da dodici a venti anni in favore di chi, nei reati di tipo mafioso, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati – non è soggetta al giudizio di comparazione delle circostanze previsto dall’art. 69 c.p., stante l’obbligatorietà dell’attenuazione delle sanzioni allorché ricorrano le condizioni per la sua applicazione e tenuto conto dell’intento primario perseguito dal legislatore, che è quello di offrire un incentivo concreto e non meramente eventuale alla dissociazione operosa dalla criminalità organizzata.

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Cass. pen. n. 10423/2000

La pluralità di atti di bancarotta è considerata, ai sensi dell’art. 219, comma 2, n. 1, L. fall., come semplice circostanza aggravante del reato (assoggettata all’ordinario giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti) solo all’interno del medesimo procedimento concorsuale; ne consegue che, nel caso in cui le dichiarazioni di fallimento siano plurime ed autonome, le rispettive condotte illecite realizzano una ipotesi di concorso di reati, con applicazione del cumulo materiale delle pene, ovvero, se ne sussistono i presupposti, dell’istituto della continuazione.

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Cass. pen. n. 14745/1999

In tema di giudizio di appello, il giudice è tenuto a motivare sulla prevalenza o equivalenza delle circostanze solo se esse siano state dedotte con i motivi di impugnazione, ovvero, di ufficio, solo nel caso in cui, in secondo grado, vi sia stata una meno grave valutazione in punto di responsabilità, oppure sia stata riconosciuta una nuova attenuante.

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Cass. pen. n. 14502/1999

Il giudizio di comparazione delle circostanze è previsto solo “quoad poenam” e non vale a configurare giuridicamente il reato come ipotesi semplice, e non circostanziata, né influisce sulla procedibilità. Ne consegue che la novella introdotta dall’art. 12 legge n. 205 del 1999, che prevede la querela di parte per la procedibilità del furto semplice, riguarda solo il reato così originariamente contestato o, per effetto dell’esclusione delle aggravanti contestate, ritenuto in sentenza e non, quindi, quello in sentenza ritenuto aggravato, ancorché punito per effetto del giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti con la pena prevista per l’ipotesi semplice.

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Cass. pen. n. 10212/1999

Il giudizio di equivalenza, o di subvalenza, delle circostanze aggravanti rispetto a quelle attenuanti, ai sensi dell’art. 69 c.p., rilevando solo quoad poenam, non influisce sulla ontologica sussistenza del fatto-reato, come circostanziato dalle indicate aggravanti, e non rende, quindi, il reato medesimo, così circostanziato, perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l’ipotesi non circostanziata. (Fattispecie di furto con circostanze aggravanti dichiarate equivalenti a quelle attenuanti: la S.C. ha escluso l’applicabilità del disposto degli artt. 12 e 19, comma 2, L. 25 giugno 1999, n. 205).

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Cass. pen. n. 10069/1999

Il giudice di appello che, nel confermare la responsabilità dell’imputato, operi, ferma restando la identità del fatto, derubricazione del reato ritenuto in primo grado, può procedere a nuovo giudizio di prevalenza od equivalenza tra circostanze; non viene infatti violato il divieto della reformatio in peius nel caso in cui, pur in mancanza di impugnazione del P.M., detto giudice riconosca valore equivalente a quella medesima circostanza attenuante, che, dal primo giudice, era stata dichiarata prevalente (con riferimento alla più grave ipotesi criminosa ravvisata in primo grado). (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello che, derubricato in lesioni volontarie aggravate il delitto di tentato omicidio, ha ritenuto equivalenti le circostanze attenuanti generiche, già giudicate prevalenti dal tribunale, con riferimento alla più grave fattispecie criminosa di tentato omicidio).

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Cass. pen. n. 3724/1997

Il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti riguarda anche le circostanze inerenti alla persona del colpevole, e cioè anche la recidiva.

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Cass. pen. n. 4240/1997

L’aggravante della cessione di sostanza stupefacente a persona minore di età non è incompatibile con l’attenuante del fatto di lieve entità, con cui è oggetto di bilanciamento nell’ambito di un giudizio di globale valutazione della fattispecie.

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Cass. pen. n. 4609/1996

In tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento delle circostanze va distinto dall’aumento di pena ex art. 81 cpv. c.p. La prima operazione deve riguardare il reato più grave, mentre eventuali circostanze che abbiano relazione con i reati satelliti vanno considerati al solo scopo di adeguare l’aumento globale per l’unicità del disegno criminoso. (Fattispecie nella quale il giudice di merito aveva operato il giudizio di comparazione fra l’attenuante ex art. 116 c.p., inerente il reato di omicidio, ritenuto più grave, e le aggravanti per i reati satelliti).

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Cass. pen. n. 211/1995

In tema di amnistia di cui al D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, e con riguardo al divieto di applicazione del beneficio nel caso di violenza privata aggravata ai sensi dell’art. 610, comma 2, c.p., giusta quanto previsto dall’art. 3, lettera c), n. 25 del citato decreto di clemenza, deve escludersi che detto divieto venga reso inoperante dalla elisione degli effetti dell’aggravante a seguito della ritenuta prevalenza di attenuanti.

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Cass. pen. n. 2208/1995

L’art. 699, comma 2, c.p. contempla una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante della previsione di cui al comma 1, onde rispetto ad essa non è ammesso alcun giudizio di comparazione tra circostanze di opposto segno.

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Cass. pen. n. 1901/1995

Poiché il giudizio di comparazione di cui all’art. 69 c.p. ha carattere unitario ed è inscindibile, dovendo comprendere tutte le attenuanti e le aggravanti ravvisate, le circostanze concorrenti devono essere ritenute complessivamente equivalenti fra loro ovvero tutte quelle di un segno devono essere considerate prevalenti rispetto a quelle di segno opposto. (Nella fattispecie, il pretore aveva applicato la pena su richiesta, ritenendo le attenuanti generiche equivalenti e concordando l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. con criterio di prevalenza).

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Cass. pen. n. 7346/1994

In tema di cognizione del giudice d’appello, l’art. 597, comma 5, c.p.p., nello stabilire, tra l’altro, che «può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione» tra circostanze a norma dell’art. 69 c.p., ha attribuito al giudice di appello non un ulteriore potere di ufficio, ma solo il compito, conseguenziale all’applicazione di nuove attenuanti, di fare, nuovamente o per la prima volta (se in precedenza erano state applicate solo circostanze aggravanti), il giudizio di comparazione, come si evince appunto dall’uso dell’inciso «quando occorre». Ne deriva che il potere di effettuare il giudizio di comparazione ai sensi della detta norma è subordinato all’applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di circostanze attenuanti.

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Cass. pen. n. 6329/1994

Il riconoscimento di una o più circostanze attenuanti non comporta la diminuzione della pena nella misura massima possibile, potendo e dovendo il giudice determinare la pena in concreto (compresa la misura della diminuzione per effetto delle attenuanti) secondo i criteri stabiliti nell’art. 133 c.p.

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Corte cost. n. 168/1994

È costituzionalmente illegittimo, l’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso art. 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all’art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che comportano la pena dell’ergastolo, nonché nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all’art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale è prevista la pena base dell’ergastolo.

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Cass. pen. n. 3494/1994

Il giudizio di comparazione previsto dall’art. 69 c.p. si riferisce esclusivamente alle circostanze del reato tra le quali non può essere ricompresa la continuazione, che non è costituita da un reato circostanziato, ma da più reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

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Cass. pen. n. 1846/1993

L’applicazione di circostanze attenuanti, comuni o ad effetto speciale, ad un reato aggravato dalla recidiva non rende di per sé applicabile il disposto dell’art. 69 c.p. in tema di comparazione. La contestata recidiva, infatti, non incide necessariamente sulla misura della pena, essendo in facoltà del giudice non apportare gli aumenti che da essa dovrebbero conseguire. Ne consegue che correttamente il giudice può applicare la pena richiesta dalle parti, nel caso in cui esse abbiano escluso gli effetti della recidiva sulla misura della pena.

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Cass. pen. n. 3700/1993

L’art. 219 comma secondo n. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il quale prevede un aumento di pena nel caso che siano stati commessi più fatti di bancarotta tra quelli indicati nel precedente comma primo, pur contenendo una speciale disciplina in materia di continuazione, derogatrice di quella ordinaria, configura comunque (come si desume dalla stessa intitolazione della disposizione in questione), una circostanza aggravante assoggettabile, come tale, all’ordinario giudizio di comparazione fra aggravanti e attenuanti previsto dall’art. 69 c.p.

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Cass. pen. n. 2106/1993

L’ultimo comma dell’art. 597 c.p.p. attribuisce al giudice di appello anche la facoltà di effettuare il giudizio di comparazione fra circostanze a norma dell’art. 69 c.p. «quando occorre». Tale inciso chiarisce e precisa che il giudice d’appello, se ha riconosciuto d’ufficio circostanze attenuanti non concesse in primo grado, provvede ad effettuare, di conseguenza il giudizio di comparazione «quando occorre», vale a dire se dovuto, con riferimento ai casi in cui l’esigenza di esso venga a postularsi, per la prima volta, dal concorso di circostanze aggravanti, applicate in primo o (sul gravame del P.M.) in secondo grado, e di circostanze attenuanti che egli ha concesso di ufficio, ovvero agli altri casi in cui il giudizio di comparazione deve essere rinnovato, quando, cioè, le attenuanti che egli ha concesso di ufficio si aggiungono, sempre nel concorso eterogeneo, a quelle riconosciute in primo grado e o a quelle che siano state concesse in accoglimento di appello delle parti. A maggior ragione, però, il giudice di appello può riconoscere nelle attenuanti concesse in primo grado la presenza di connotazioni e di elementi fatturali che inducano ad una maggiore valorizzazione delle attenuanti stesse e conseguentemente è imperativo l’obbligo di rimuovere il giudizio di comparazione con le aggravanti per concederlo, se è il caso, in senso più funzionale all’imputato.

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Cass. pen. n. 2018/1993

Il giudizio di prevalenza e quello di equivalenza delle circostanze attenuanti su quelle aggravanti impediscono al giudice di irrogare gli aumenti previsti dalla legge per le contestate aggravanti, ma non gli precludono la possibilità di tener conto di queste nella valutazione complessiva del fatto e della personalità del colpevole finalizzata alla concreta determinazione della pena-base. Tuttavia il fatto che esista tale possibilità non postula necessariamente che di essa il giudice si avvalga sempre, per cui non può presumersi che ogni aggravante, dichiarata equivalente o subvalente, abbia cagionato, comunque, un aumento di pena, e che quindi l’eventuale eliminazione di essa in sede di gravame comporti, automaticamente, l’obbligo di ridurla. Ne consegue che nei casi in cui il giudice del gravame escluda la concorrenza di una o più circostanze aggravanti, già dichiarate dal primo giudice equivalenti o subvalenti rispetto alle applicate attenuanti, egli non è tenuto ipso iure a ridurre la pena, ma solo ad accertare se e quale incidenza abbiano avuto quella o quelle aggravanti nella determinazione della pena base, allo scopo di eliminarla.

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Cass. pen. n. 1898/1993

In tema di reato continuato, la comparazione fra le circostanze attenuanti generiche ed una o più aggravanti, contestate con un «reato-satellite», è un’operazione che, lungi dall’essere errata, è addirittura necessaria, poiché l’avvenuta unificazione di tutti i reati ex art. 81, secondo comma, c.p. non fa venir meno l’autonomia di ciascuno di essi, ad esempio, ai fini delle cause di estinzione, e, comunque, la maggiore o minore incidenza di circostanze favorevoli o sfavorevoli all’imputato influisce sicuramente sulla misura dell’aumento di pena, da irrogare per la continuazione.

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Cass. pen. n. 2205/1993

Il vizio parziale di mente, attenendo alla sfera dell’imputabilità, è una circostanza inerente alla persona del colpevole. Essa quindi è soggetta al giudizio di bilanciamento.

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Cass. pen. n. 9725/1992

In assenza di uno specifico motivo di gravame, il giudice di appello ha soltanto la facoltà e non l’obbligo di sottoporre a nuova valutazione il giudizio di minusvalenza o equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti, compiuto in primo grado.

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Cass. pen. n. 1744/1992

Il giudizio di equivalenza o di prevalenza tra attenuanti e aggravanti riguarda esclusivamente la pena e non incide sul titolo del reato. (Fattispecie in materia di liberazione anticipata in cui il ricorrente assumeva l’irrilevanza della aggravante in ordine al delitto di rapina (art. 628 c.p.), essendo state concesse le attenuanti equivalenti nella sentenza di condanna).

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Cass. pen. n. 10266/1991

In tema di reato continuato, il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. va instaurato solo tra le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti relative al reato – base, cioè a quello ritenuto in concreto più grave, mentre delle circostanze riguardanti i cosiddetti reati satelliti deve tenersi conto solo ai fini dell’aumento per la continuazione.

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Cass. pen. n. 12275/1989

Nel caso di unificazione per continuazione di reati dell’attuale procedimento con altri già definitivamente giudicati, i giudici del merito non sono vincolati al precedente giudizio di comparazione — nella specie di prevalenza delle attenuanti generiche — ma possono liberamente operare la comparazione con specifico riferimento al reato considerato più grave.

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Cass. pen. n. 7536/1988

In tema di reato continuato, il giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 c.p., va compiuto soltanto in rapporto alla violazione più grave al fine di determinares la pena base, mentre in relazione ai reati meno gravi le circostanze ad essi inerenti si considerano come semplici modalità del fatto rispetto alle quali il predetto giudizio non è operante. Ciò in quanto in caso contrario si violerebbe il principio della inscindibilità dello aumento per la continuazione che non consente, nel proprio ambito, di distinguere diversi reati – base.

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Cass. pen. n. 1450/1987

Nella continuazione di reati circostanziati il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti adempie ad una finalità ed ha, corrispondentemente, una dimensione parzialmente diversa, secondo che si riferisca al reato più grave o agli altri reati legati al primo da un identico disegno criminoso. Nel primo caso, il giudizio di comparazione tende a determinare la misura della pena — base, con riferimento alla pena prevista per il reato più grave e agli eventuali aumenti o alle eventuali riduzioni da applicare, nei limiti legalmente fissati e avuto riguardo ai parametri determinati dall’art. 133 c.p., in relazione, rispettivamente, alle circostanze aggravanti e alle circostanze attenuanti dichiarate prevalenti, fermo restando che la concreta determinazione della misura della pena, nell’ambito dei limiti edittali, non potrà non essere influenzata, anche nell’ipotesi in cui il giudizio di comparazione si concluda con una dichiarazione di equivalenza, dalla coesistenza di circostanze di segno opposto. Nel secondo caso tale giudizio — che deve pur sempre essere compiuto dal giudice del merito, il quale deve fornire sul punto una motivazione adeguata e corretta sia sotto il profilo della logica sia sotto quello del rispetto dei parametri fissati dall’art. 133 c.p. — ha una finalità più ridotta, tendendo alla determinazione, attraverso una valutazione globale della entità del singolo fatto di reato e della personalità del suo autore, della misura dell’aumento da apportare sulla pena — base stabilita per il reato più grave in relazione della continuazione, nell’ipotesi di pluralità di reati cosiddetti satelliti. Il giudizio predetto deve essere effettuato separatamente per ciascun reato al quale il concorso delle circostanze eterogenee si riferisce, al fine sia di consentire alle parti di conoscere i criteri seguiti dal giudice nella determinazione dell’aumento di pena corrispondente ad ogni singolo reato ed al giudice dell’impugnazione di controllare la correttezza del procedimento seguito dal giudice a quo, sia di rendere possibile la comparazione in concreto tra i risultati raggiunti in tema di trattamento sanzionatorio mediante l’applicazione del cumulo giuridico delle pene previsto per la continuazione nel reato e quelli che sarebbero stati ottenuti con l’applicazione del cumulo materiale delle pene stabilito per il concorso materiale dei reati, sia di permettere il recupero dell’autonomia dei singoli reati tutte le volte che dovesse rendersi necessario lo scioglimento del cumulo giuridico delle pene per l’applicazione di disposizioni, come quelle attinenti alle cause estintive del reato e della pena, che siano riferibili ad alcuni soltanto dei reati meno gravi.

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