Art. 69 – Codice penale – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23122/2025
In tema di reato continuato, viola il disposto dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. la conferma della pena inflitta nel giudizio di primo grado a titolo di aumento per la continuazione, nel caso in cui, nonostante la mitigazione del trattamento sanzionatorio complessivo, siano state concesse le circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza anche rispetto all'aggravante di un reato satellite, attesa la riconosciuta minore gravità di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 29723/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati.
Cass. civ. n. 29284/2024
L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.
Cass. civ. n. 29233/2024
L'esercizio molesto dell'accattonaggio è reato eventualmente abituale, potendo essere integrato tanto da un fatto singolo quanto dalla reiterazione di una pluralità di fatti omogenei, sicché, in tale ultimo caso, i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto solo in tale momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.
Cass. civ. n. 28908/2024
Il delitto punibile con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. introdotta dall'art. 6 legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanze attenuanti dalle quali derivi l'applicazione di una pena detentiva temporanea.
Cass. civ. n. 26628/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 285 cod. pen., nella parte in cui, prevedendo la pena fissa dell'ergastolo, non consente al giudice di adeguare la risposta sanzionatoria alla differente gravità del fatto e al diverso grado di colpevolezza sotteso all'intera gamma di comportamenti riconducibili alla fattispecie incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 311 cod. pen. e delle altre circostanze attenuanti comuni al delitto di strage "politica", divenuta possibile anche in rapporto di prevalenza sulla recidiva reiterata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2023, permette al giudice di modulare la pena, proporzionandola alla offensività del fatto). (Conf.: n. 1538 del 1978,
Cass. civ. n. 25005/2024
Non è manifestamente infondata, in rapporto all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui impedisce di ritenere prevalente la circostanza attenuante della "costituzione in carcere" di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. sulla recidiva a effetto speciale.
Cass. civ. n. 19546/2024
In tema di concorso di circostanze eterogenee, ove sia riconosciuta la sussistenza di più attenuanti, per una sola delle quali opera il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., deve operarsi una sola diminuzione, in caso di ritenuta prevalenza dell'attenuante per la quale la preclusione non è operante, fermo restando il divieto di prevalenza sulla recidiva dell'altra attenuante. (Fattispecie in cui concorrevano le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art.62, comma primo, n. 4, cod. pen., rispetto alla quale la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza sulla recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.).
Cass. civ. n. 18865/2024
Viola il divieto di "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, pone in comparazione un'attenuante, di cui ritiene la sussistenza, con la recidiva, ritualmente contestata, ma di cui però il primo giudice non ha fatto applicazione nel determinare la pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di bilanciamento può operare solo con le aggravanti già valutate e ritenute sussistenti in primo grado).
Cass. civ. n. 16352/2024
In tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze dev'essere effettuato con esclusivo riguardo a quelle relative al reato ritenuto più grave, dovendo tenersi conto di quelle afferenti ai reati "satellite" al solo fine della determinazione dell'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che nel caso in cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto relative a un reato satellite incida sul genere di pena applicabile, in ossequio ai principi del "favor rei" e di legalità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata limitatamente all'omesso bilanciamento di circostanze relative al reato satellite di cui all'art. 612 cod. pen. sul rilievo che dall'esito del giudizio di bilanciamento dipendeva la possibile applicazione, a titolo di aumento per la continuazione, della pena pecuniaria ovvero di quella detentiva, rispettivamente previste per la minaccia semplice e per la minaccia aggravata al primo e dal secondo comma della norma incriminatrice in oggetto).
Cass. civ. n. 15937/2024
È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato finalizzata a ottenere l'esclusione di un'aggravante, nel caso in cui la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riconoscimento dell'aggravante non aveva comunque avuto alcuna incidenza sulla determinazione della pena, irrogata nel minimo edittale).
Cass. civ. n. 12692/2024
L'imputato ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia riconosciuto la recidiva in rapporto di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti, solo quando essa sia l'unica aggravante oggetto del giudizio di bilanciamento, posto che, in tal caso, la sua esclusione comporterebbe l'espansione della riduzione di pena per effetto delle attenuanti.
Cass. civ. n. 7856/2024
L'omessa denuncia della detenzione di cartucce costituenti, per calibro e numero, il possibile munizionamento di un'arma comune da sparo clandestina integra l'autonomo reato di cui all'art. 697 cod. pen., in quanto la clandestinità dell'arma, in assoluto non detenibile, impedisce di ritenere penalmente irrilevante la mancata denuncia delle relative munizioni.
Cass. civ. n. 49940/2023
Il rinvio operato, quanto alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall'art. 629, comma secondo, cod. pen. all'art. 628, ultimo comma, cod. pen. deve intendersi riferito, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, all'attuale comma terzo dell'art. 628 cod. pen. e non al comma quinto, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che, nel silenzio normativo, non può ritenersi esteso in "malam partem" al delitto di estorsione il peculiare regime previsto, per il bilanciamento tra circostanze nel delitto di rapina, dall'art.628, comma quinto, cod. pen., che sottrae alla comparazione le aggravanti di cui ai numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater di tale disposizione).
Cass. civ. n. 46211/2023
In tema di riciclaggio, la circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma quarto, cod. pen. trova applicazione nel solo caso in cui la pena edittale prevista per il reato presupposto, computato l'aumento per le aggravanti ritenute sussistenti, anche all'esito di un giudizio effettuato "incidenter tantum" e indipendentemente dall'eventuale bilanciamento ex art. 69 cod. pen., sia inferiore a cinque anni di reclusione. (In motivazione, la Corte ha precisato che depongono in tal senso la lettera della disposizione e la sua "ratio", che si fonda sul minor disvalore di una condotta avente ad oggetto beni provenienti da un delitto presupposto di contenuta gravità).
Cass. civ. n. 44175/2023
In tema di reato continuato, il giudice, per individuare la violazione più grave, deve tener conto anche delle circostanze, aggravanti e attenuanti, ravvisabili nel caso concreto e operare gli aumenti o le diminuzioni di pena che, entro i limiti previsti dalla legge, ritiene opportuni, effettuando, all'esito, l'aumento sanzionatorio per la ritenuta continuazione. (Fattispecie in cui la Corte ha applicato tale principio in un caso di affermata sussistenza della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., ritenuta una circostanza attenuante). (Conf.: n. 1153 del 1993,
Cass. civ. n. 43273/2023
In tema di confisca per equivalente disposta, ex art. 640-quater cod. pen., in relazione al delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., l'affermata applicabilità della previsione dell'art. 322-ter cod. pen. non può essere intesa come afferente al trattamento sanzionatorio edittale suscettibile di elisione nel caso di bilanciamento in termini di prevalenza di eventuali circostanze attenuanti, atteso che il disposto dell'art. 69, comma secondo, cod. pen. si limita a escludere che, in tal caso, possa tenersi conto degli aumenti di pena stabiliti per le aggravanti, sancendo che debba farsi luogo alle sole diminuzioni previste per le attenuanti, senza null'altro prevedere relativamente a diversi effetti penali conseguenti al riconoscimento dell'ipotesi delittuosa aggravata, che, pertanto, continuano a dispiegarsi.
Cass. civ. n. 26020/2023
In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di pena all'esito del dibattimento, ex art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., è applicabile nei soli casi in cui la diversa qualificazione giuridica o il mancato riconoscimento di un'aggravante rendano il fatto non più punibile con la pena dell'ergastolo e non in quello in cui l'aggravante implicante, in astratto, la pena perpetua sia riconosciuta sussistente, ma sottoposta al giudizio di bilanciamento con una o più attenuanti, con la conseguenza che la richiesta di definizione con rito alternativo resta inammissibile anche con giudizio "ex post".
Cass. civ. n. 13628/2023
È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata a ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. (In motivazione la Corte ha precisato che, in ogni caso, il riconoscimento dell'aggravante non aveva avuto alcuna incidenza sulla determinazione della pena, che era stata comminata nel minimo edittale).
Cass. civ. n. 9019/2023
Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare onde ottenere l'esclusione di un'aggravante anche nel caso in cui con il provvedimento gravato gli siano state concesse attenuanti valutate in termini di equivalenza o di prevalenza, in quanto l'erroneo riconoscimento della sussistenza dell'aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, incide sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen.
Cass. civ. n. 4587/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui, con riferimento al delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., poiché l'indicata norma incriminatrice prevede una forbice edittale sufficientemente ampia da consentire al giudice di adeguare la sanzione al fatto pur in presenza della recidiva qualificata, sicché non sono ravvisabili contrasti né con il principio di proporzionalità della pena, né con il principio di offensività.
Cass. civ. n. 1798/2023
Nel caso di condanna per il reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio, prevista dall'art. 691, comma secondo, cod. pen., per il caso in cui il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, si applica indipendentemente dall'entità della pena inflitta, essendo tale norma speciale rispetto a quella dell'art. 35, comma terzo, cod. pen. e deve essere determinata applicando i parametri di cui all'art. 37 cod. pen.
Cass. civ. n. 14608/2023
Il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray" a base di "oleoresin capsicum" (principio estratto dalle piante di peperoncino) integra la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, nel caso in cui le particolari circostanze di tempo e di luogo della detenzione depongano per la destinazione della "res" a finalità univocamente illecita (nella specie, in danno di soggetti rapinati) e del tutto incompatibile con quella di autodifesa, per la quale è normativamente consentito il porto in luogo pubblico.
Cass. civ. n. 4772/2022
Il delitto di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione di cui all'art. 469 cod. pen. è assorbito, in virtù del principio di specialità stante il rapporto di continenza tra le condotte, in quello di contraffazione di un permesso di soggiorno di cui all'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, pur sussistendo diversità dei beni giuridici tutelati.
Cass. civ. n. 42568/2022
In tema di concorso di circostanze del reato, qualora, tra le circostanze attenuanti da bilanciare con la recidiva reiterata, ve ne sia una per la quale non opera il divieto di prevalenza previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen. - nella specie, l'attenuante del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen., a seguito della sentenza Corte cost. n. 73 del 2020Corte cost., Sent., (data ud. 06/04/2020) 24/04/2020, n. 73 - il giudizio di comparazione va scisso in due momenti successivi ed operato con modalità differenziate, dovendo, una volta bilanciate in termini di equivalenza con la recidiva le circostanze per le quali vige il divieto, applicarsi la diminuzione sulla pena base per l'altra, se ritenuta prevalente.
Cass. civ. n. 26522/2021
Nel processo penale minorile, non sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza che, anziché disporre l'ammissione alla prova, abbia concesso il perdono giudiziale, perchè quest'ultimo ha un esito più favorevole, producendosi l'effetto estintivo del reato con immediatezza al passaggio in giudicato della sentenza.
Cass. civ. n. 9818/2021
In tema di patteggiamento, è illegale la pena applicata dal giudice che, operando il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, compari le attenuanti ed una sola delle aggravanti, in quanto l'art. 69 cod. pen. impone di procedere alla simultanea comparizione di tutte le circostanze ritenute.
Cass. civ. n. 28109/2021
Il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen. ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice.
Cass. civ. n. 27896/2021
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 691 cod. pen., per "manifesta ubriachezza" deve intendersi uno stato di ebbrezza facilmente percepibile da chiunque in base a segni o comportamenti esteriori, quali la presenza di alito fortemente alcolico, di un'andatura barcollante e di una pronuncia incerta e balbettante.
Cass. civ. n. 22347/2021
Non è configurabile il reato di cui all'art. 697 cod. pen. in caso di detenzione di un caricatore per arma comune da sparo in grado di contenere un numero di colpi inferiore a dieci per le armi lunghe, e a venti per le quelle corte, atteso che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 38 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, dall'art. 3 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104, in tal caso non è più obbligatoria la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
Cass. civ. n. 22341/2021
In tema di reati concernenti le armi, deve escludersi che la balestra possa classificarsi tra le armi proprie, per la ragione che tale strumento, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno, non ha più da tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani, ma piuttosto funzioni ornamentali, di collezione o, talora, sportive; ne consegue che non vi è obbligo di denuncia, e il porto, fuori dell'abitazione e sue pertinenze, al pari di quello delle relative frecce, se ingiustificato è punito non ai sensi dell'art. 699 cod. pen., ma dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110.
Cass. civ. n. 5083/2021
Integra la contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray" urticante a base di "oleoresin capsicum", a condizione che ne siano accertate in giudizio le caratteristiche di offensività stabilite dall'art. 1 del decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 103, non rilevando, a tal fine, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 2 del citato D.M..
Cass. civ. n. 23840/2021
Integra la contravvenzione di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., e non quella di cui all'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n.110, il porto ingiustificato di un tirapugni metallico, il quale, non avendo altra funzione che quella di incrementare la potenzialità lesiva dell'azione violenta perpetrata a mezzo di esso, costituisce un'arma propria cd. bianca. (In motivazione, la Corte ha precisato che la noccoliera, a differenza del tirapugni metallico, non ha siffatta esclusiva funzione, in quanto può essere utilizzata anche allo scopo di proteggere le nocche della mano).
Cass. civ. n. 36258/2020
Ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato.
Cass. civ. n. 1898/2020
Nell'ipotesi di detenzione illegale di munizioni che, per numero e calibro, costituiscono ordinaria dotazione di un'arma clandestina detenuta dal medesimo soggetto e nel medesimo contesto, si configura l'autonomo reato di cui all'art. 697 cod. pen., con esclusione dell'assorbimento nella fattispecie di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, trattandosi di munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere detenuta legalmente.
Cass. civ. n. 12308/2020
Integra un'ipotesi di concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi la condotta di chi, consapevole della presenza di esse nell'abitazione che condivide con il loro proprietario, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, manifestando, con un comportamento finalizzato a protrarne gli effetti, una chiara connivenza con il predetto e pertanto dimostrando di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputata, convivente di un soggetto pregiudicato ristretto agli arresti domiciliari, la quale, nel corso di una perquisizione, invitata dagli operanti ad allontanarsi dal divano sul quale si era accomodata, aveva cercato di nascondere un'arma clandestina che si trovava occultata sotto il cuscino su cui era seduta).
Cass. civ. n. 6167/2020
La detenzione abusiva di munizioni per arma comune da sparo non integra il delitto di cui agli artt. 2 e 7 della legge 10 febbraio 1967 n. 895, ma la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen.
Cass. civ. n. 29601/2019
In tema di circostanze, nel caso in cui una aggravante "rigida" - rispetto alla quale le circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante - concorra con altre circostanze aggravanti ed attenuanti, si deve comunque operare un successivo giudizio di bilanciamento tra queste ultime.
Cass. civ. n. 35617/2019
Ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato nel caso di concorso di circostanze anche ad effetto speciale, deve farsi riferimento alla pena-base per il reato consumato e aggravato, qualora il giudizio di comparazione si sia concluso nel senso della prevalenza delle aggravanti, e alla pena-base per il reato semplice, allorché il giudizio di comparazione si sia concluso con la prevalenza delle attenuanti.
Cass. civ. n. 25203/2019
Nel caso di detenzione di più armi di differente tipologia, si configura, per ciascun gruppo di armi appartenenti alla medesima categoria, non un'ipotesi di continuazione, ma un unico reato. (Fattispecie in cui l'imputato veniva trovato in possesso di più armi da guerra, armi comuni da sparo e di armi clandestine).
Cass. civ. n. 12620/2019
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., non è indispensabile disporre perizia per accertare l'efficienza delle munizioni, potendo il giudice trarre anche da altri elementi il suo convincimento, purché adeguatamente motivato. (Fattispecie in cui l'efficienza delle cartucce, detenute dall'imputato all'interno di un pacchetto di sigarette riposto in un mobile del suo appartamento, è stata desunta dalle accurate modalità di conservazione in ambiente chiuso e protetto rispetto a possibili fonti di compromissione della capacità esplodente).
Cass. civ. n. 20186/2018
In materia di armi, l'obbligo di denunzia della detenzione dell'arma trasferita, di cui all'art. 38 TULPS, sussiste anche nel caso di trasferimento a titolo di comodato o di locazione, atteso che l'art. 22 legge n.110 del 1975, nel disciplinare le condizioni di liceità del trasferimento a tale titolo, non prevede alcuna deroga al predetto obbligo.
Cass. pen. n. 15681 del 29 marzo 2017
Ai fini del computo del termine di prescrizione, deve ritenersi "applicata" la recidiva che, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen., produce l'effetto di paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare.
Cass. civ. n. 31543/2017
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.
Cass. civ. n. 31983/2017
Qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante ad effetto speciale.
Cass. civ. n. 27784/2017
In tema di reato continuato, il limite minimo per l'aumento stabilito dalla legge nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata non opera quando il giudice abbia considerato la stessa subvalente alle riconosciute attenuanti, in quanto, in tale ipotesi, la recidiva, pur considerata nel giudizio di bilanciamento, non ha però di fatto potuto paralizzare il loro effetto tipico di riduzione della pena.
Cass. civ. n. 53280/2017
In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente (art. 186, comma 2-bis, cod. strada) e di aver commesso il fatto in orario notturno (art. 186, comma 2-sexies, cod. strada) con una circostanza attenuante (nella specie, le attenuanti generiche), deve in primo luogo essere operato l'aumento previsto dall'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all'art. 186, comma 2-septies, e, quindi, eseguito il giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. tra la circostanza attenuante e la residua circostanza aggravante, apportando l'eventuale diminuzione sulla componente detentiva e pecuniaria della pena.
Cass. civ. n. 57624/2017
Integra la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all'art. 699 cod. pen., il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray" urticante a base di "oleoresin capsicum" che non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 103.
Cass. civ. n. 24754/2015
Il giudizio di equivalenza o di sub-valenza delle circostanze aggravanti rileva soltanto "quoad poenam" e non rende il reato circostanziato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista soltanto per la sola ipotesi base.
Cass. civ. n. 24276/2015
Integra il delitto di cui all'art. 469 c.p. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione e uso della cosa contraffatta) la condotta di colui che utilizza un biglietto di una partita di calcio con il sigillo fiscale contraffatto, posto che per impronta di pubblica autenticazione o certificazione si intende non solo quella proveniente da un ente pubblico, ma anche quella imposta dalla legge su determinati beni al fine di garantire al fruitore la autenticità della provenienza e della correlativa certificazione. (In motivazione, la Corte ha anche escluso la necessità che l'impronta contraffatta debba concretizzarsi in un simbolo, evidenziando che nessuna disposizione normativa nega rilevanza a contrassegni di altro tipo, come quelli raffiguranti caratteri alfabetici o numerici).
Cass. civ. n. 46586/2015
In tema di condizioni ostative alla concessione del beneficio del perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto, ai sensi degli artt. 169, comma terzo, e 164, comma secondo, n. 1, cod. pen., per precedente condanna deve intendersi qualsiasi condanna divenuta definitiva prima della decisione relativa al beneficio, non rilevando né il momento di consumazione del reato oggetto di giudizio - che potrebbe essere stato commesso successivamente a quelli oggetto del perdono - né il momento della pronuncia della stessa, che potrebbe essere sopravvenuta nel corso del procedimento per la concessione del beneficio.
Cass. civ. n. 45548/2015
Il porto di un coltello a scatto (c.d. "molletta") integra la fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., trattandosi di arma "bianca" propria di cui è vietato il porto in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza.