Art. 69 bis – Codice penale – Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze

Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 39439/2025

Ai fini della prescrizione del reato, è necessario tenere conto della recidiva, ove essa si configuri come circostanza aggravante ad effetto speciale, ancorchè sia ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti nel giudizio di bilanciamento, posto che l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude l'incidenza del giudizio ex art. 69 cod. pen. sulla determinazione della pena massima del reato.

Cass. civ. n. 36659/2025

È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato finalizzata a ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, nel caso in cui essa sia stata ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. (Vedi: n. 10372 del 1995,

Cass. civ. n. 29222/2025

Il delitto di combustione illecita di rifiuti pericolosi, di cui all'art. 256-bis, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha natura di reato autonomo e non di circostanza aggravante della fattispecie di cui al primo periodo, in ragione della differenza originaria tra rifiuti pericolosi, in termini "assoluti" o "speculari", e non pericolosi, con conseguente inoperatività del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. (Fattispecie relativa a delitto commesso antecedentemente all'entrata in vigore del d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, che, comunque, non ha modificato l'indicata norma incriminatrice).

Cass. civ. n. 26902/2025

Al fini della determinazione della pena relativa a più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, deve individuarsi, innanzitutto, la violazione più grave, desumibile dalla sanzione da irrogare per ciascun reato, tenendo conto dell'eventuale applicazione di aggravanti o di attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto e di ogni altro elemento di valutazione e, una volta determinata la pena per il reato base, operare su di essa l'aumento per la continuazione.

Cass. civ. n. 26319/2025

Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza emessa in grado di appello che, nell'accogliere l'impugnazione proposta dal solo imputato, stabilisca, con riguardo ad un'aggravante "privilegiata", sottratta, perciò, al giudizio di bilanciamento, un aumento sanzionatorio percentualmente superiore a quello determinato dal primo giudice, nel caso in cui risultino ridotte sia la pena finale, sia quella relativa a ciascuna componente di calcolo intermedio. (Fattispecie relativa a delitto associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che, dopo aver concesso all'imputato impugnante le attenuanti generiche e averle valutate in termini di equivalenza alle aggravanti bilanciabili, aveva apportato alla pena-base, fissata nel minimo edittale, un aumento, per l'ulteriore aggravante insuscettibile di bilanciamento, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., inferiore a quello stabilito nel precedente grado di giudizio, pur se percentualmente superiore).

Cass. civ. n. 23122/2025

In tema di reato continuato, viola il disposto dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. la conferma della pena inflitta nel giudizio di primo grado a titolo di aumento per la continuazione, nel caso in cui, nonostante la mitigazione del trattamento sanzionatorio complessivo, siano state concesse le circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza anche rispetto all'aggravante di un reato satellite, attesa la riconosciuta minore gravità di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 29284/2024

L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.

Cass. civ. n. 28908/2024

Il delitto punibile con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. introdotta dall'art. 6 legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanze attenuanti dalle quali derivi l'applicazione di una pena detentiva temporanea.

Cass. civ. n. 19546/2024

In tema di concorso di circostanze eterogenee, ove sia riconosciuta la sussistenza di più attenuanti, per una sola delle quali opera il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., deve operarsi una sola diminuzione, in caso di ritenuta prevalenza dell'attenuante per la quale la preclusione non è operante, fermo restando il divieto di prevalenza sulla recidiva dell'altra attenuante. (Fattispecie in cui concorrevano le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art.62, comma primo, n. 4, cod. pen., rispetto alla quale la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza sulla recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.).

Cass. civ. n. 18865/2024

Viola il divieto di "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, pone in comparazione un'attenuante, di cui ritiene la sussistenza, con la recidiva, ritualmente contestata, ma di cui però il primo giudice non ha fatto applicazione nel determinare la pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di bilanciamento può operare solo con le aggravanti già valutate e ritenute sussistenti in primo grado).

Cass. civ. n. 16352/2024

In tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze dev'essere effettuato con esclusivo riguardo a quelle relative al reato ritenuto più grave, dovendo tenersi conto di quelle afferenti ai reati "satellite" al solo fine della determinazione dell'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che nel caso in cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto relative a un reato satellite incida sul genere di pena applicabile, in ossequio ai principi del "favor rei" e di legalità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata limitatamente all'omesso bilanciamento di circostanze relative al reato satellite di cui all'art. 612 cod. pen. sul rilievo che dall'esito del giudizio di bilanciamento dipendeva la possibile applicazione, a titolo di aumento per la continuazione, della pena pecuniaria ovvero di quella detentiva, rispettivamente previste per la minaccia semplice e per la minaccia aggravata al primo e dal secondo comma della norma incriminatrice in oggetto).

Cass. civ. n. 15937/2024

È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato finalizzata a ottenere l'esclusione di un'aggravante, nel caso in cui la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riconoscimento dell'aggravante non aveva comunque avuto alcuna incidenza sulla determinazione della pena, irrogata nel minimo edittale).

Cass. civ. n. 12692/2024

L'imputato ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia riconosciuto la recidiva in rapporto di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti, solo quando essa sia l'unica aggravante oggetto del giudizio di bilanciamento, posto che, in tal caso, la sua esclusione comporterebbe l'espansione della riduzione di pena per effetto delle attenuanti.

Cass. civ. n. 49940/2023

Il rinvio operato, quanto alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall'art. 629, comma secondo, cod. pen. all'art. 628, ultimo comma, cod. pen. deve intendersi riferito, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, all'attuale comma terzo dell'art. 628 cod. pen. e non al comma quinto, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che, nel silenzio normativo, non può ritenersi esteso in "malam partem" al delitto di estorsione il peculiare regime previsto, per il bilanciamento tra circostanze nel delitto di rapina, dall'art.628, comma quinto, cod. pen., che sottrae alla comparazione le aggravanti di cui ai numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater di tale disposizione).

Cass. civ. n. 46211/2023

In tema di riciclaggio, la circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma quarto, cod. pen. trova applicazione nel solo caso in cui la pena edittale prevista per il reato presupposto, computato l'aumento per le aggravanti ritenute sussistenti, anche all'esito di un giudizio effettuato "incidenter tantum" e indipendentemente dall'eventuale bilanciamento ex art. 69 cod. pen., sia inferiore a cinque anni di reclusione. (In motivazione, la Corte ha precisato che depongono in tal senso la lettera della disposizione e la sua "ratio", che si fonda sul minor disvalore di una condotta avente ad oggetto beni provenienti da un delitto presupposto di contenuta gravità).

Cass. civ. n. 44175/2023

In tema di reato continuato, il giudice, per individuare la violazione più grave, deve tener conto anche delle circostanze, aggravanti e attenuanti, ravvisabili nel caso concreto e operare gli aumenti o le diminuzioni di pena che, entro i limiti previsti dalla legge, ritiene opportuni, effettuando, all'esito, l'aumento sanzionatorio per la ritenuta continuazione. (Fattispecie in cui la Corte ha applicato tale principio in un caso di affermata sussistenza della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., ritenuta una circostanza attenuante). (Conf.: n. 1153 del 1993,

Cass. civ. n. 26020/2023

In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di pena all'esito del dibattimento, ex art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., è applicabile nei soli casi in cui la diversa qualificazione giuridica o il mancato riconoscimento di un'aggravante rendano il fatto non più punibile con la pena dell'ergastolo e non in quello in cui l'aggravante implicante, in astratto, la pena perpetua sia riconosciuta sussistente, ma sottoposta al giudizio di bilanciamento con una o più attenuanti, con la conseguenza che la richiesta di definizione con rito alternativo resta inammissibile anche con giudizio "ex post".

Cass. civ. n. 13628/2023

È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata a ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. (In motivazione la Corte ha precisato che, in ogni caso, il riconoscimento dell'aggravante non aveva avuto alcuna incidenza sulla determinazione della pena, che era stata comminata nel minimo edittale).

Cass. civ. n. 9019/2023

Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare onde ottenere l'esclusione di un'aggravante anche nel caso in cui con il provvedimento gravato gli siano state concesse attenuanti valutate in termini di equivalenza o di prevalenza, in quanto l'erroneo riconoscimento della sussistenza dell'aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, incide sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen.

Cass. civ. n. 6/2014

Il giudizio di comparazione fissato dall'art. 69 cod. pen. presuppone una valutazione complessiva degli elementi circostanziali, siano essi aggravanti o attenuanti, che trova fondamento nella necessità di giungere alla determinazione del disvalore complessivo dell'azione delittuosa ed è funzionale alla finalità di quantificare la pena nel modo più aderente al caso concreto, mentre non è consentito operare la diminuzione della pena stessa solo per effetto del giudizio di prevalenza dell'attenuante speciale sulla ritenuta recidiva e formulare successivamente il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la medesima recidiva già sub valente.

Cass. civ. n. 12988/2012

Il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 c.p. ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice.

Cass. civ. n. 45046/2011

Il nesso di continuazione, presentando caratteristiche e finalità del tutto distinte rispetto alle circostanze del reato, non può mai essere oggetto di giudizio comparativo con le circostanze.

Cass. civ. n. 40923/2010

La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della circostanza aggravante comune della cosiddetta clandestinità (art. 61, n. 11 bis., c.p.) non determina la nullità della sentenza ove il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, abbia ritenuto prevalente una circostanza attenuante sull'aggravante poi dichiarata incostituzionale.

Cass. civ. n. 35006/2010

La diminuente del vizio parziale di mente, al pari di ogni altra circostanza inerente alla persona del colpevole, soggiace al giudizio di comparazione con le altre circostanze.

Cass. civ. n. 24497/2010

La circostanza attenuante della minore età è soggetta, al pari di altre circostanze attenuanti, al giudizio di comparazione nel concorso di circostanze aggravanti.

Cass. civ. n. 21263/2010

La disciplina prevista dall'art. 69, comma quarto c.p., che ha sottratto al giudice la facoltà di ritenere prevalenti circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, è applicabile ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005 n. 251, ancorché la recidiva qualificata si sia formata anteriormente.

Cass. civ. n. 10713/2010

L'aggravante della cessione di sostanze stupefacenti a soggetto minore di età è astrattamente compatibile con l'attenuante del fatto di lieve entità; ne consegue che il giudice deve valutarne la compatibilità caso per caso, tenendo conto di tutte le specifiche e concrete circostanze nelle quali la cessione a minore si realizza. (Fattispecie nella quale l'attenuante era stata riconosciuta in relazione alla cessione a soggetto minore di età di un grammo di hashish, posta in essere senza particolari accorgimenti).

Cass. civ. n. 5488/2009

Le circostanze attenuanti devono essere oggetto del giudizio di comparazione con la contestata recidiva reiterata soltanto se il giudice ritenga quest'ultima effettivamente idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio.

Cass. civ. n. 45065/2008

In tema di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti previsto dall'art. 69, comma quarto, c.p., a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, è formulato in modo generale ed assoluto. Ne consegue che tale divieto riguarda sia le circostanze attenuanti comuni, sia le circostanze attenuanti generiche che le circostanze attenuanti speciali. (Fattispecie nella quale la recidiva reiterata, pur riconosciuta dal giudice, era stata ritenuta subvalente all'attenuante della minore gravità prevista per la violenza sessuale dall'art. 609 bis, ultimo comma, c.p.).

Cass. civ. n. 27430/2008

Il divieto di ritenere nel giudizio di comparazione prevalenti le circostanze attenuanti sulla contestata recidiva reiterata riguarda tanto le attenuanti relative alla persona dell'imputato che quelle relative alla modalità del fatto, non avendo il legislatore operato alcuna distinzione in merito.

Cass. civ. n. 25701/2008

In tema di giudizio di comparazione tra circostanze, il divieto di riconoscere la prevalenza delle attenuanti in caso di riconoscimento della recidiva reiterata sussiste anche con riguardo alle circostanze attenuanti ad effetto speciale. (Fattispecie relativa al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990 ).

Cass. civ. n. 23886/2007

È legittima la sentenza con cui il Tribunale applichi la pena, ex art. 444 c.p.p., ritenendo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica e reiterata contestata ed alle aggravanti, considerato che solo il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata è sancito dall'art. 3 L. n. 251 del 2005, che ha modificato l'art. 69, comma quarto, c.p. (Nella specie, la Corte ha osservato che il giudizio di equivalenza tra le attenuanti e la recidiva reiterata e le circostanza aggravanti è, invece, consentito, essendo la ratio legis preordinata ad evitare che la recidiva possa essere posta completamente nel nulla venendo considerata subvalente rispetto alle attenuanti, senza, tuttavia, escludere la possibilità di un giudizio di equivalenza tra attenuanti, aggravanti e recidiva necessario per evitare automatismi che precluderebbero al giudice l'applicazione di una pena effettivamente commisurata all'entità del fatto commesso ed alla personalità dell'imputato, ex art. 133 c.p.).

Cass. civ. n. 41362/2006

In tema di giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti, una volta riconosciuta una circostanza attenuante e operata la relativa diminuzione di pena, il giudice ha dimostrato implicitamente e inequivocabilmente di valutarla prevalente rispetto alle contestate circostanze aggravanti, senza che sia necessario che espliciti le ragioni che lo hanno indotto a formulare il giudizio di comparazione.

Cass. civ. n. 6221/2006

Il riconoscimento della circostanza attenuante della dissociazione attuosa, prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con L. n. 203 del 1991, secondo cui «la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà», implica il ricorso, in deroga alla disciplina del bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69 c.p., a speciali criteri di diminuzione della pena, in forza dei quali si applica la reclusione da dodici a venti anni in luogo dell'ergastolo, non rilevando se tale ultima pena sia prevista per la forma aggravata o per la fattispecie criminosa di base.

Cass. civ. n. 45423/2004

Nella determinazione, in misura inferiore a quella massima consentita dalla legge, della riduzione di pena dovuta al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche i precedenti penali relativi a reati depenalizzati, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale.

Cass. civ. n. 44408/2004

Il giudizio di comparazione fra le circostanze di cui all'art. 69 c.p. è previsto unicamente per la determinazione della pena e non vale a configurare giuridicamente il reato come ipotesi semplice e non circostanziata, sicchè nel caso di patteggiamento l'accordo delle parti sul punto non può influire sulla competenza funzionale del giudice. (Nella specie la Corte ha ritenuto che nel caso di patteggiamento la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti per il reato di danneggiamento non comportava la competenza del giudice di pace).

Cass. civ. n. 39456/2003

Il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p. ha carattere unitario ed inscindibile e deve essere effettuato con la comparazione tra le attenuanti nel loro complesso e la recidiva, sicchè una volta riconosciuta in appello una speciale attenuante, ed essendo state riconosciute in primo grado le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, il giudice d'appello deve effettuare la valutazione delle attenuanti globalmente, essendogli inibito diminuire la pena solo per effetto dell'attenuante speciale e mantenere il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva. (Nella specie la Corte ha ritenuto che essendo stata riconosciuta in appello la prevalenza sulla recidiva dell'attenuante speciale di cui al quarto comma dell'art. 385 c.p., tale statuizione comportava peraltro l'effetto giuridico della prevalenza anche delle attenuanti generiche).

Cass. civ. n. 10423/2000

La pluralità di atti di bancarotta è considerata, ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1, L. fall., come semplice circostanza aggravante del reato (assoggettata all'ordinario giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti) solo all'interno del medesimo procedimento concorsuale; ne consegue che, nel caso in cui le dichiarazioni di fallimento siano plurime ed autonome, le rispettive condotte illecite realizzano una ipotesi di concorso di reati, con applicazione del cumulo materiale delle pene, ovvero, se ne sussistono i presupposti, dell'istituto della continuazione.

Cass. civ. n. 10069/1999

Il giudice di appello che, nel confermare la responsabilità dell'imputato, operi, ferma restando la identità del fatto, derubricazione del reato ritenuto in primo grado, può procedere a nuovo giudizio di prevalenza od equivalenza tra circostanze; non viene infatti violato il divieto della reformatio in peius nel caso in cui, pur in mancanza di impugnazione del P.M., detto giudice riconosca valore equivalente a quella medesima circostanza attenuante, che, dal primo giudice, era stata dichiarata prevalente (con riferimento alla più grave ipotesi criminosa ravvisata in primo grado). (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello che, derubricato in lesioni volontarie aggravate il delitto di tentato omicidio, ha ritenuto equivalenti le circostanze attenuanti generiche, già giudicate prevalenti dal tribunale, con riferimento alla più grave fattispecie criminosa di tentato omicidio).

Cass. civ. n. 4240/1997

L'aggravante della cessione di sostanza stupefacente a persona minore di età non è incompatibile con l'attenuante del fatto di lieve entità, con cui è oggetto di bilanciamento nell'ambito di un giudizio di globale valutazione della fattispecie.

Cass. civ. n. 3724/1997

Il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti riguarda anche le circostanze inerenti alla persona del colpevole, e cioè anche la recidiva.

Cass. civ. n. 2208/1995

L'art. 699, comma 2, c.p. contempla una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante della previsione di cui al comma 1, onde rispetto ad essa non è ammesso alcun giudizio di comparazione tra circostanze di opposto segno.

Cass. civ. n. 1901/1995

Poiché il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p. ha carattere unitario ed è inscindibile, dovendo comprendere tutte le attenuanti e le aggravanti ravvisate, le circostanze concorrenti devono essere ritenute complessivamente equivalenti fra loro ovvero tutte quelle di un segno devono essere considerate prevalenti rispetto a quelle di segno opposto. (Nella fattispecie, il pretore aveva applicato la pena su richiesta, ritenendo le attenuanti generiche equivalenti e concordando l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. con criterio di prevalenza).

Cass. civ. n. 7346/1994

In tema di cognizione del giudice d'appello, l'art. 597, comma 5, c.p.p., nello stabilire, tra l'altro, che «può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione» tra circostanze a norma dell'art. 69 c.p., ha attribuito al giudice di appello non un ulteriore potere di ufficio, ma solo il compito, conseguenziale all'applicazione di nuove attenuanti, di fare, nuovamente o per la prima volta (se in precedenza erano state applicate solo circostanze aggravanti), il giudizio di comparazione, come si evince appunto dall'uso dell'inciso «quando occorre». Ne deriva che il potere di effettuare il giudizio di comparazione ai sensi della detta norma è subordinato all'applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di circostanze attenuanti.

Cass. civ. n. 6329/1994

Il riconoscimento di una o più circostanze attenuanti non comporta la diminuzione della pena nella misura massima possibile, potendo e dovendo il giudice determinare la pena in concreto (compresa la misura della diminuzione per effetto delle attenuanti) secondo i criteri stabiliti nell'art. 133 c.p.

Cass. civ. n. 3700/1993

L'art. 219 comma secondo n. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il quale prevede un aumento di pena nel caso che siano stati commessi più fatti di bancarotta tra quelli indicati nel precedente comma primo, pur contenendo una speciale disciplina in materia di continuazione, derogatrice di quella ordinaria, configura comunque (come si desume dalla stessa intitolazione della disposizione in questione), una circostanza aggravante assoggettabile, come tale, all'ordinario giudizio di comparazione fra aggravanti e attenuanti previsto dall'art. 69 c.p.

Cass. civ. n. 2205/1993

Il vizio parziale di mente, attenendo alla sfera dell'imputabilità, è una circostanza inerente alla persona del colpevole. Essa quindi è soggetta al giudizio di bilanciamento.

Cass. civ. n. 2106/1993

L'ultimo comma dell'art. 597 c.p.p. attribuisce al giudice di appello anche la facoltà di effettuare il giudizio di comparazione fra circostanze a norma dell'art. 69 c.p. «quando occorre». Tale inciso chiarisce e precisa che il giudice d'appello, se ha riconosciuto d'ufficio circostanze attenuanti non concesse in primo grado, provvede ad effettuare, di conseguenza il giudizio di comparazione «quando occorre», vale a dire se dovuto, con riferimento ai casi in cui l'esigenza di esso venga a postularsi, per la prima volta, dal concorso di circostanze aggravanti, applicate in primo o (sul gravame del P.M.) in secondo grado, e di circostanze attenuanti che egli ha concesso di ufficio, ovvero agli altri casi in cui il giudizio di comparazione deve essere rinnovato, quando, cioè, le attenuanti che egli ha concesso di ufficio si aggiungono, sempre nel concorso eterogeneo, a quelle riconosciute in primo grado e o a quelle che siano state concesse in accoglimento di appello delle parti. A maggior ragione, però, il giudice di appello può riconoscere nelle attenuanti concesse in primo grado la presenza di connotazioni e di elementi fatturali che inducano ad una maggiore valorizzazione delle attenuanti stesse e conseguentemente è imperativo l'obbligo di rimuovere il giudizio di comparazione con le aggravanti per concederlo, se è il caso, in senso più funzionale all'imputato.

Cass. civ. n. 1744/1992

Il giudizio di equivalenza o di prevalenza tra attenuanti e aggravanti riguarda esclusivamente la pena e non incide sul titolo del reato. (Fattispecie in materia di liberazione anticipata in cui il ricorrente assumeva l'irrilevanza della aggravante in ordine al delitto di rapina (art. 628 c.p.), essendo state concesse le attenuanti equivalenti nella sentenza di condanna).

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